Le misure preventive in capo ai Comuni per il contrasto all’evasione dei tributi locali
L’art. 15-ter d.l. 34/2019, come convertito dalla l. 58/2019, rubricato Misure preventive per sostenere il contrasto dell’evasione dei tributi locali, statuisce che gli Enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di SCIA, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la norma deve ricevere un’interpretazione adeguatamente restrittiva e costituzionalmente orientata, tale per cui gli Enti locali possono subordinare, con norma regolamentare, il rilascio, il rinnovo e la permanenza di licenze e autorizzazioni, in favore degli esercenti di un’attività commerciale, alla condizione della verifica del regolare pagamento dei tributi locali, unicamente con riguardo alle violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento.
Si segnala che il Consiglio di Stato propende invece per un’interpretazione più largheggiante. A suo dire, la norma non richiede che il debito tributario sia definitivamente accertato ricordando che possono presentarsi in concreto solo due alternative: a) il contribuente ha impugnato l’avviso di accertamento (o comunque l’atto su cui si è basata la pretesa impositiva), e allora non si tratta di violazione definitivamente accertata, cosicché egli ha disposizione l’azione di ripetizione laddove sia dimostrata la non debenza della somma e, quindi, il meccanismo del solve et repete può funzionare; b) il contribuente non ha impugnato l’avviso di accertamento, ma in tale ipotesi la violazione tributaria è definitiva.
Post di Alberto Antico – avvocato
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