Quali condizioni tariffarie si applicano al soggetto che subentri a un Comune nella titolarità di un impianto fotovoltaico?
Il Consiglio di Stato ha affermato che qualora un Comune trasferisca ad un terzo la titolarità di un impianto fotovoltaico, il subentrante non ha diritto al mantenimento delle originarie condizioni tariffarie, derivanti dalla mancata applicazione della rimodulazione introdotta dall’art. 26, co. 3 d.l. 91/2014, poiché l’esenzione dall’obbligo di tale rimodulazione tariffaria, di cui all’art. 22-bis del d.l. 133/2014, si applica solo a Enti locali e scuole e non può essere trasferita a un qualsiasi operatore economico unitamente all’impianto, neanche qualora il GSE abbia autorizzato il trasferimento. Tale atto non può legittimare una tariffa più vantaggiosa, che il legislatore ha inteso riservare solo a determinati soggetti.
L’ormai cristallizzato superamento del termine del 30 novembre 2014, stabilito dal legislatore per consentire agli operatori di optare per uno dei possibili modi di rimodulazione previsti, non osta tuttavia a che il GSE accordi un nuovo termine al subentrante per operare la relativa scelta, fermo restando l’obbligo di procedere alla rimodulazione a suo tempo non effettuata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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