Comuni privi di PAT e decadenza della previsioni urbanistiche

13 Mag 2022
13 Maggio 2022

Con la nota dd. 19.04.2022 prot. 177318 la Regione Veneto ricorda che, per i Comuni privi di P.A.T., trova applicazione l'art. 13, c. 14 della l.r. Veneto n. 14/2017 secondo cui: "Nei comuni non dotati di PAT si applica l’ articolo 18, commi 7 e 7 bis, della  legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della presente legge".

A sua volta, l'art.  18, c. 7  e 7 bis della l.r. Veneto n. 11/2004 prevede che: "7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30. 

7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7".

Dal combinato disposto si evince che, se entro il termine del 25.06.2022 i Comuni sprovvisti di P.A.T. non approveranno tale strumento urbanistico generale, decadranno in automatico le previsioni urbanistiche che assoggettano l'edificabilità delle aree di espansione all'approvazione dei P.U.A., al pari dei vincoli preordinati all'esproprio e delle aree a servizi e/o delle infrastrutture per le quali non siano stati approvati medio tempore i progetti esecutivi. 

In tali casi, le aree de quibus saranno equiparate a quelle non pianificate normate dall'art. 33 della l.r. Veneto n. 11/2004.

L'unica deroga a tale decadenza è prevista dall'art. 18, c. 7 bis della l.r. Veneto n. 11/2004 per le aree di espansione soggette a P.U.A.: in tale caso, infatti, rimane la facoltà, da parte dei privati, di prorogare la relativa previsione urbanistica dietro la corresponsione, annuale, al Comune di un contributo pari al 1% del valore IMU. 

Quanto esposto deve poi essere coordinato con l'art. 15, c. 4 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: "Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio".

nota Regione Veneto

Posta di Matteo Acquasaliente - avvocato

1 reply
  1. Anonimo says:

    La domanda è: se non si adotta la nuova disciplina sulle aree de adute entro 180 gg, che succede??? Voglio dire: io pago l 1% o altra% in base a quello che ha deliberato il comune, il comune non fa nulla nei 180 gg, io devo continuare a pagare per altri anni, o l inadempienza del comune mi esenta dal pagare. Per dove lavoro io, la ditta tramite gli avvocati ha diffidato il comune per inadempienza. Dopo di che il comune ha reiterato , ma dopo 3anni

    Rispondi

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