nota Regione Veneto

13 Mag 2022
13 Maggio 2022

1 reply
  1. Daniele Iselle says:

    L’art. 10, comma 4-bis, del d.l. n. 76 del 2020 prevede:
    “4-bis. Il termine di validita’ nonche’ i termini di inizio e fine lavori previsti …omissis.., dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, … formatisi al 31 dicembre 2020, sono prorogati di tre anni. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini …omissis… degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonche’ dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.”
    Domanda: Se con riferimento ad un’area su cui la legge regionale prevede la decadenza quinquennale è stato stipulato un accordo di pianificazione ex art. 6 LR 11/2004, ma allo scadere dei cinque anni non è stato approvato il PUA, opera la proroga triennale automatica sopra evidenziata?
    Si pone il problema di verificare la permanenza o meno dell’obbligazione di versamento del contributo perequativo previsto dall’accordo medio tempore decaduto e se il contributo già versato costituisca o meno un “indebito oggettivo” che il Comune deve restituire al privato.
    Come è noto l’art. 2033 prevede:<>.
    Tale disciplina, secondo un orientamento assunto dalla giurisprudenza amministrativa sembrerebbe non applicarsi agli accordi di pianificazione in quanto: ”Quando il titolo convenzionale esista e sia efficace e non sia dichiarato nullo, né sia annullato o risolto o rescisso, l’istituto dell’indebito oggettivo non può trovare applicazione in relazione alla fattispecie della convenzione urbanistica, perché la prestazione patrimoniale rinviene la causa dell’obbligazione nell’accordo (v. in particolare Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 6668/2019, che cita a sua volta le sentenze n. 1069/2019; n. 5603/2013; n. 6339/2018; ancora più recente, sentenza n. 4892/2020 e 2666/2021). Ciò vale – è stato precisato – … sia nelle ipotesi in cui la convenzione è ancora in tutto o in parte attuabile, anche in modo diverso rispetto all’intervento originariamente programmato (è il caso esaminato dalle sentenze n. 6668/2019 e n.1069/2019), sia in quella in cui l’intervento non sarà mai attuato, e dunque indipendentemente dall’effettiva trasformazione del territorio (è il caso esaminato dalla sentenza n. 6339/2018 e dalla n. 4892/2020)…”.
    Il ragionamento logico-argomentativo sul quale si sono fondate le motivazioni dei menzionati pronunciamenti è il seguente:“gli impegni assunti in sede convenzionale – al contrario di quanto si verifica in caso di rilascio del singolo titolo edilizio, in cui gli oneri di urbanizzazione e di costruzione a carico del destinatario sono collegati alla specifica trasformazione del territorio oggetto del titolo, con la conseguenza che ove, in tutto o in parte, l’edificazione non ha luogo, può venire in essere un pagamento indebito fonte di un obbligo restitutorio – non vanno riguardati isolatamente, ma vanno rapportati alla complessiva remuneratività dell’operazione, che costituisce il reale Sarebbe interesse generale conoscere la posizione della regione in merito.”
    Sarebbe interessante conoscere la posizione della Regione in merito.

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