Legge Veneto Cantiere Veloce: una riflessione

19 Lug 2021
19 Luglio 2021

Un nostro lettore ci invia una riflessione sulla nuova legge regionale n. 19 del 2021, che volentieri pubblichiamo.

E voi cosa ne pensate?

Riflessione sulla l.r. veneta 19 del 2021

Tags:
9 replies
  1. Anonimo says:

    Caro lettore:

    SENTENZA N. 77 ANNO 2021
    Norme impugnate: Artt. 1 e 2 legge della Regione Veneto 23/12/2019, n. 50.

    la Regione al punto 4.1 dice: «qualsiasi ipotesi di regolarizzazione edilizia, pur ove essa non costituisca un condono, ma una mera ipotesi di fiscalizzazione dell’illecito edilizio».
    E continua: L’intervento normativo in questione costituirebbe, per l’appunto, un’ipotesi di mera “fiscalizzazione dell’illecito”,

    Secondo la Regione Veneto, non si produrrebbe alcun effetto sanante degli abusi, poiché la regolarizzazione disposta varrebbe unicamente a determinare una “fiscalizzazione dell’illecito”, mediante la sostituzione dell’obbligo di ripristino con una sanzione pecuniaria.

    Rispondi
  2. Anonimo says:

    per non farci mancare nulla-
    Caro lettore:
    Lei pensi che all’art. 5 comma 3 , lett, b e c, hanno detto che il cambio d’uso si può fare con Scia o Cila, quanto l’art. 32 (Dpr 380/2001) – Determinazione delle variazioni essenziali – cita alla lettera a);
    a) mutamento della destinazione d’uso che implichi variazione degli standards previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968.

    Quindi rientranti tra quelli previsti all’art. 31(Dpr 380/2001) – Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali

    E che pertanto, gli interventi di mutamento della destinazione d’uso con variazioni di standard, possono essere solo quelli eseguiti con permesso di costruire.

    Rispondi
  3. Anonimo says:

    Gentile lettore: Siamo sicuri che quei fabbricati regolarizzati in forza della LR n., 50/2019, sian anche legittimi così come indicato nella’art. 9-bis dpr 380/2001, perchè quanto si dice: “…. o che ne ha legittimato la stessa ….. “, vuol dire che sono esclusi quelli fiscalizzati art. 34 dpr 380/2001 ma io immagino anche quelli della LR 50/2019- quindi il problema di un eventuale accertamento sui bonus rimane- ora con la lr n. 19/2021, di fatto se è vera la tesi che quei fabbricati non sono legittimi, quindi eventuali volumi superiori non potevano fare parte della stato di fatto, ora con l’art. 7, rientra l’intero volume come legittimato.

    Rispondi
  4. Anonimo says:

    Gentile lettore. Poi le cose vengono come le 🍒, una tira l altra. Si è omesso di dire che quei fabbricati ora conformi, in caso di demo ricostruzione possono avere un bonus del 20% in partenza che possono diventare il doppio se applico l art 7 lr 14/2019. Ma ancora più grave che quelli ante 67′ ora conformi , hanno un bonus in partenza del 100% che diventa 200% in caso che applico l art 7 citato… Vale per tutti i fabbricati questo discorso….

    Rispondi
  5. Anonimo says:

    Risposta a Luca T.
    Premesso che il notaio ha l’obbligo di citare il titolo e non che il fabbricato sia conforme o meno, quindi l’eventuale difformità asseverata farebbe in modo che lui ne sia a conoscenza, e già questo cambia gli scenari- perchè una cosa è non sapere, citando solo il titolo, che il fabbricato sia conforme o meno, una cosa è saperlo è stipulare con l’asseverazione. Certo, entra in causa pure il notaio- per assurdo ammesso che si possa stipulare, poi una eventuale pratica presentata in comune si potrebbe applicare l’art. 7 comma 1, visto il passaggio di proprietà????

    Rispondi
  6. Anonimo says:

    Risposta a Luca T.

    Dpr 380/2001 – Art. 34-bis. Tolleranze costruttive –

    3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, CON APPOSITA DICHIARAZIONE ASSEVERATA ALLEGATA AGLI ATTI AVENTI PER OGGETTO TRASFERIMENTO O COSTITUZIONE, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali.

    Quindi si potrebbe fare una dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione.

    Rispondi
  7. Anonimo says:

    Basta solo questo esempio per dire cosa hanno approvato: rif. art. 7 comma 1-
    In riferimento alla nota del 7 luglio, fatta sull’ audio del 2 luglio, in particolare quanto si parlava della sanabilità del capannone che aveva un altezza di mt. 0.50 superiore; per fare capire meglio la portata di ciò, cerco di spiegare meglio: quel capannone è di mq 1.500 circa, quindi di 750 mc in più, rispetto al licenziato, e applicando come detto nella nota del 7 luglio, la LR n. 14/2019 l’art 7 comma 7, potrei arrivare a 1.500 mc di volume ulteriore da potere utilizzare per fare una palazzina, visto che siamo in zona C1 con indice dello 0, 60, quindi mi conviene sfruttare la cubatura esistente per fare l intervento. La legge vuole davvero questo???

    Rispondi
  8. Anonimo says:

    non comment sulla competenza – dire che l’art 7 è più incostituzionale dell’art. 6 ci vuole coraggio-
    senza citare l’art. 2 – 5 -10- per me non si coglie il vero problema di questa legge, che sarà inapplicabile negli art. 2- 5-6-7 e 10- ammesso che si superi il vaglio della Costituzionalità, e dico che non si fa una legge sapendo che è a rischio, rimane sempre una non legge- penso che l’ascesa in campo in massa della Regione serva a chiarire delle cose che rimarranno oscuri- se chi dicono che i commenti fatti sugli artt. 2-5-6-7- e 10 sono superati. ok sono contento

    Rispondi
  9. Luca T. says:

    I problemi, dal mio punto di vista, si presenteranno soprattutto nella commercializzazione degli immobili “viziati” dalle tolleranze previste dall’art. 7. Cosa si dichiarerà davanti al notaio? Il notaio accetterà, ad esempio in caso di evidendi difformità dalla concessione edilizia, la semplice dichiarazione del venditore che le difformità rientrano all’interno delle tolleranze di cui all’art. 7?

    Rispondi

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Rispondi a Anonimo Annulla risposta

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC