Aliquota del 5% del costo di costruzione

07 Apr 2021
7 Aprile 2021

Il TAR Veneto ha riaffermato i principi sanciti dalla sent. Corte cost., n. 64/2020: l’aliquota statale del 5% del costo di costruzione era direttamente applicabile sin dall’entrata in vigore del T.U. edilizia, avvenuta il 30.06.2003; le Regioni non potevano introdurre aliquote inferiori; i Comuni i quali abbiano richiesto l’aliquota inferiore regionale hanno l’obbligo di chiedere il conguaglio.

Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza

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3 replies
  1. Anonimo says:

    I ritardi della Regione sono enormi: si pensi solo la fatto che chi comunque ha sempre applicato il 5% già di fatto ha avuto mancati introiti per il fatto che a quell’intervento doveva essere applicata un’aliquota dell’ 11% , o anche magari solo del 6%-

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  2. arch_mb says:

    La cosa che trovo, come sempre, assurda è che il cittadino per questa vicenda incolpi il Comune, anziché l’unica, vera colpevole: la Regione. Spiegare è inutile. D’altra parte, l’orco cattivo che chiede il conguaglio e ci mette faccia e firma non è palazzo Linetti.

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  3. Anonimo says:

    Veramente dal 94′ si poteva applicare- io personalmente nel 2008′ , dopo che avevamo perso la Tar la prima volta, ho chiamato tutti i Comuni della della provincia di Padova, Treviso , Venezia ; Verona etc.
    Risultato: c era chi non applicava il 5%, c era chi la applicava dal 94′ – questi risultati portati poi a rifare la procedura in modo corretto, nella prima fase mancava l’avvio del procedimento, penso che abbia contribuito a ribaltare l ‘esito e a dare ragione al Comune- ora che il Tar debba ancora discutere di queste cose, mi pare fuori dal mondo- dovrebbe rigettare il tutto- geom. giglio
    n.b. in ultimo il Comune ha vinto pure al Consiglio di Stato -sentenza n. 7799/2020-
    come ho sempre detto e ribadisco: si dovrebbero chiedere i danni alla Regione per non avere applicato prima le aliquote dal 5 all’11 % ma solo con la LR n. 4/2015- dicendo addirittura che non si poteva andare indietro, norma poi dichiarata incostituzionale.

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