Corte dei Conti: il Comune deve scomputare l’importo effettivamente sostenuto dal lottizzante, nel caso risulti inferiore a quello del computo metrico estimativo
La Corte dei Conti della Lombardia precisa che in tema di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione ex art. 16, comma 2-bis, DPR n.380/2001, il Comune deve scomputare l’importo effettivamente sostenuto dal lottizzante, nel caso risulti inferiore a quello del computo metrico estimativo; allo stesso modo, nei casi in cui sussiste l'obbligo di legge di espletare la preventiva gara d'appalto, spettano al Comune i ribassi d’asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d’asta, salvo il caso in cui l’onere assunto dal privato per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria superi il valore degli oneri di urbanizzazione stessa.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!