Corte dei Conti: il Comune deve scomputare l’importo effettivamente sostenuto dal lottizzante, nel caso risulti inferiore a quello del computo metrico estimativo

18 Dic 2015
18 Dicembre 2015

La Corte dei Conti della Lombardia precisa che in tema di opere di urbanizzazione primaria a scomputo degli oneri di urbanizzazione ex art. 16, comma 2-bis, DPR n.380/2001, il Comune deve scomputare l’importo effettivamente sostenuto dal lottizzante, nel caso risulti inferiore a quello del computo metrico estimativo; allo stesso modo, nei casi in cui sussiste l'obbligo di legge di espletare la preventiva gara d'appalto, spettano al Comune i ribassi d’asta eventualmente conseguiti in sede di gara rispetto al corrispettivo astrattamente e aprioristicamente posto a base d’asta, salvo il caso in cui l’onere assunto dal privato per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria superi il valore degli oneri di urbanizzazione stessa.

Post di Daniele Iselle - funzionario comunale

Questo contenuto è accessibile solo agli abbonati. Se sei abbonato, procedi con il login. Se vuoi abbonarti, clicca su "Come registrarsi" sulla colonna azzurra a destra

Tags: ,
0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC