Ai fini della sospensione, il rapporto di pregiudizialità tra processo penale e contabile non deriva in automatico dall’avere ad oggetto lo stesso fatto
La Corte dei Conti del Lazio evidenzia che è vero che la disposizione dell’art. 295 c.p.c. è applicabile al giudizio contabile in virtù del rinvio dinamico di cui all’art. 26 del RD 1038 del 1933, qualora il giudice ne ravvisi la necessità, tenuto conto della stretta pregiudizialità tra fatti illeciti oggetto del processo penale ed il danno contestato innanzi alla Corte dei Conti, ma sottolinea che la pregiudizialità non sorge in via automatica se i due processi hanno per oggetto lo stesso fatto.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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