Una strada che non “incrocia” i vincoli di legge
Nel caso di specie, i privati ritenevano che la strada progettata in una variante al P.R.G. comunale violasse, da un lato, il divieto di costruzione a meno di trenta metri dalle rotaie ferroviarie ex art. 49 d.P.R. 753/1980, dall’altro, il divieto di costruzioni a detrimento degli argini ex art. 96, co. 1, lett. g r.d. 523/1904.
Il TAR Veneto ha però affermato che:
- una strada non può considerarsi “manufatto” e, pertanto, non viola la suddetta fascia di rispetto ferroviaria;
- in linea generale non è vietato costruire una strada in prossimità di un argine, a meno che sia dimostrato che essa altera lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all’uso dell’argine stesso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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