Vincolo idraulico e interventi di somma urgenza

03 Giu 2026
3 Giugno 2026

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che le deroghe previste dalla normativa emergenziale di protezione civile (nel caso di specie, l’art. 4 O.C.D.P.C. n. 710/2020; d.lgs. 1/2018) incidono esclusivamente sulle procedure previste dalla disciplina di polizia idraulica e di pianificazione di bacino, senza estendersi alle prescrizioni sostanziali di tutela del demanio idrico (art. 96 r.d. 523/1904), che restano inderogabili. Ne consegue che gli interventi realizzati in somma urgenza devono essere provvisori e compatibili con i vincoli fluviali e che è legittimo il diniego dell’autorizzazione idraulica per opere strutturali definitive (ricostruzione arginale e cordolo in c.a. su micropali) realizzate da un Comune a seguito di evento alluvionale, incidenti sull’alveo e sulla fascia di riassetto fluviale, non essendo sindacabili nel merito le valutazioni tecnico‑discrezionali dell’Autorità idraulica.

Post di Alberto Antico – avvocato

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