Un Accordo di Pianificazione disatteso…
Nel caso di specie, una società formulava una proposta di intervento sul proprio fondo che trovava d’accordo il Comune. La società acquistava così un’ulteriore area, per migliorare e assicurare la sistemazione della viabilità della zona.
Il Comune inseriva l’area in proprietà di quest’ultima nelle previsioni del PAT tra le “Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale”, con il passaggio dalla zona E alla zona C.
La società e il Comune procedevano alla sottoscrizione di un Accordo di Pianificazione ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004. In sede di approvazione dell’accordo da parte del Consiglio comunale, l’Ente Locale vi apportava unilateralmente alcune modifiche, esonerando da qualunque responsabilità l’Amministrazione comunale, qualora la nuova pianificazione urbanistica “non diventasse efficace”.
In seguito, il Comune disponeva la “non approvazione” dell’ambito di variante per classificazione come zona edificabile dell’area oggetto dell’Accordo.
Il TAR Veneto ha riconosciuto alla società (solo) il diritto al rimborso delle spese documentate per la redazione dell’Accordo.
Post di Alberto Antico – avvocato
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