Il T.A.R., con precipuo riferimento al Piano di commercio del Comune di Padova, ha statuito la legittimità dello stesso ove dispone le limitazioni alle attività commerciali, essendo un atto di natura unrbanistico-pianificatoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Secondo quanto stabilito recentissimamente dal T.A.R. Campania, sezione distaccata di Salerno, la ricorrente ha correttamente impugnato solo l'atto conclusivo del procedimento con cui le era stata negata un'istanza di sanatoria edilizia, servendo il precedente parere negativo della Commissione all'Autorità esclusivamente ai fini dell'adozione del provvedimento finale.
Nella fattispecie, è stato dichiarato ammissibile il ricorso proposto avverso il provvedimento di rigetto che aveva fatto proprio il parere della Commissione, stabilendo che quest'ultimo costituisce un atto endoprocedimentale impugnabile, se sfavorevole al privato, solo con l'atto conclusivo.
La sentenza, con cui è stato accolto il ricorso del privato, ricorda altresì il principio giurisprudenziale consolidato per cui la valutazione sulla necessità, o meno, del permesso di costruire, va compiuta in base ai parametri della natura e delle dimensioni delle opere, e della loro destinazione sicché l'intervento, soltanto quando incide in modo permanente sull'assetto edilizio del territorio, esige il previo rilascio del permesso di costruire.
Post di Giorgio Nespoli - avvocato
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Il T.A.R. chiarisce la figura giuridica del c.d. soggetto controinteressato.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato riforma una sentenza del TAR Veneto circa la interpretazione dell'articolo 34, comma 2 ter del DPR 380 del 2001 (noto come "tolleranza di cantiere").
Il Consiglio di Stato, dopo avere precisato che la difformità entro il limite del 2%, non è una parziale difformità, ma una modifica irrilevante giuridicamente, afferma che l'articolo de quo non richiede che la difformità entro il 2% debba necessariamente essere stata realizzata in modo contestuale rispetto alla costruzione dell'edificio.
Il TAR Veneto era arrivato alla opposta conclusione sul rilievo che la disposizione parla di "misure progettuali".
La sentenza precisa anche che la tolleranza non vale ai fini del vincolo paesaggistico, ma lo dice perchè si tratta di un caso anteriore alle novità introdotte sul punto dall'allegato A, punto A31 del DPR 31 del 2017 in materia di tolleranza del 2% nel caso del vincolo paesaggistico.
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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Il T.A.R. si sofferma sui provvedimenti di pubblica sicurezza, ricordando che essi non necessitano, pe la loro natura intrinseca, della comunicazione di avio del procedimento.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Palermo ha ribadito che grava in capo al privato, che abbia presentato istanza di sanatoria o condono, l’onere della dimostrazione del tempo di ultimazione dell’abuso edilizio.
Nel caso di specie, il TAR ha escluso che fosse sufficiente l’allegazione di una prova testimoniale raccolta con atto notorio: essa al più potrebbe fungere da integrazione di un principio di prova documentale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Palermo ha affermato che costituisce causa di esclusione dalla gara, senza possibilità di soccorso istruttorio, la mancata indicazione degli oneri per la manodopera e degli oneri per la sicurezza nell’offerta economica, invero sottolineando la maggior gravità del primo inadempimento rispetto al secondo.
È la sentenza stessa a ricordare che il Consiglio di Stato e il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana hanno risolto questioni analoghe in termini diversi e più articolati.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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La Corte Europei dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, con la sentenza della Grande Camera 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, ha affermato l’illegittimità convenzionale del provvedimento di confisca delle costruzioni di Punta Perotti, inflitto dalla Corte di Cassazione, in parallelo ad una sentenza definitiva di assoluzione degli autori della lottizzazione illecita.
Pubblichiamo sulla questione una nota del dott. Alberto Antico e della dott.sa Alessandra Piola, che sentitamente ringraziamo
Il TAR Piemonte ha di recente ribadito alcuni principi in materia di diritti edificatori; in particolare, ha analizzato i concetti di contiguità ed omogeneità dei fondi cedente e cessionario, la cui sussistenza consente la cessione di cubatura tra gli stessi. Se con omogeneità si deve intendere l’identità della destinazione di piano dei fondi, rispetto al concetto di contiguità si contrappongono due diversi orientamenti, uno più restrittivo (in cui per “fondo contiguo” si deve intendere solamente il fondo confinante) ed uno più estensivo, quale ragionevole vicinanza tra i due fondi.
Il Giudice Amministrativo, ai fini di trovare una soluzione che soddisfi i contrapposti interessi del favor legislativo per la cessione di cubatura e del rispetto delle prescrizioni di piano e degli equilibri in esso delineati, afferma che non si può prescindere dalla fattispecie concreta. Il che, nel caso di specie, comporta che sia necessario verificare che gli equilibri di piano vengano comunque rispettati dall’acquisto dei diritti edificatori dal proprietario del fondo cessionario.
Ad abundantiam, si ribadisce poi che un diniego di cessione di cubatura fondato sull’esaurimento della volumetria massima assentibile per il fondo è contrario alla stessa logica dei diritti edificatori, i quali sono stati creati appositamente per sopperire a tale problema.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
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Il titolare di un bar, autorizzato dal Comune ad occupare suolo pubblico per realizzare un gazebo, deve necessariamente rispettare non solo le prescrizioni contenute nel titolo autorizzativo, ma anche quanto previsto dal Codice della Strada e dal regolamento comunale.
La pena è la decadenza dell'autorizzazione di tale occupazione.
Post di Diego Giraldo – avvocato
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