14 Febbraio 2017
Una parte della giurisprudenza è orientata nel senso che la competenza a emanare l'ordine di rimozione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 192 del D. L.vo 152/06, spetta al sindaco e non al dirigente.
Da ciò consegue che, se esso viene emanato dal dirigente, il provvedimento è illegittimo e dovrebbe essere annullato dal TAR.
Tuttavia il TAR Piemonte, pur rilevando il vizio di incompetenza (perchè il provvedimento era stato emanato dal dirigente), non annulla l'atto, affermando che il sindaco non avrebbe potuto fare altro che emanare un provvedimento di contenuto identico (quindi ha applicato l'articolo 21 octies della L. 241/90 al vizio di incompetenza relativa).
Tutto sommato è un buon sistema per superare  il contrasto con la giurisprudenza che ritiene che, invece, la competenza spetti al dirigente: chi vuole provveda e va bene lo stesso.
Post di Dario Meneguzzo - avvocato Read more →
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