Nel caso di aumenti di solo volume il profitto relativo al vincolo paesaggistico non può essere calcolato con la formula diviso 5 per 3
L'articolo 167, comma 5, del decreto legislativo 42/2004, in materia di vincolo paesaggistico, prevede che "qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato ed il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima." Il TAR Emilia Romagna ha ritenuto che, in caso di abusi con solo aumento di volume, ma non di superficie, il profitto non possa essere calcolato trasformando il volume in superficie con la formula ": 5 x 3", prevista dalla tabella sul condono edilizio. Read more →
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