27 Novembre 2013
La sentenza del TAR Veneto n. 1270 del 2013Â si occupa anche della sanabilitĂ dal punto di vista paeaggistico di alcune opere consistenti nella realizzazione di una piattaforma elevatrice (ascensore) e di un cappotto termico in zona soggetta al vinclo paesaggistico: il problema consiste nello stabilire se si tratti di opere valutabili in termini di superficie o volume (se lo fossero, sarebbero escluse dall'accertamento della compatibilitĂ paesaggistica) Â
Si legge nella sentenza: "la Commissione Edilizia, nel proprio parere, ha chiesto all’odierno ricorrente di “dimostrare che le opere realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica non hanno determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati, al fine di poter accedere alla possibilità di regolarizzazione delle stesse sotto il profilo paesaggistico. Si rileva infatti che l’elevatore realizzato configurerebbe un incremento di volume ai fini urbanistici che, sebbene assentibile sotto il profilo edilizio-urbanistico ai sensi della L.R. 16/2007, non rientrerebbe nella fattispecie delle opere sanabili ai sensi del D.Lgs. 42/2004 ”. Anche tale richiesta è ingiustificata, essendo fondata su di una interpretazione delle norme in argomento non condivisibile. Infatti, premesso che nella fattispecie oggetto di gravame è pacifico che l’intervento abusivo consiste in un “vano tecnico”, ciò che la Commissione Edilizia sembra negare è che la realizzazione di un vano tecnico possa rientrare tra i cosiddetti “abusi minori” per i quali è ammissibile la relativa sanatoria ai sensi del combinato disposto degli artt. 146, comma 4 e 167, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004. Invero, la giurisprudenza prevalente, al quale questo Collegio ritiene di aderire, è di contrario avviso, essendo stato chiarito, che “la stessa ratio che in materia urbanistica induce ad escludere i volumi tecnici dal calcolo della volumetria edificabile vale ugualmente per escludere tali volumi dal divieto di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria, con la conseguenza che gli interventi che abbiano dato luogo alla realizzazione di soli volumi tecnici rientrano nell’eccezione di cui all’art. 167, comma 4, lett. a), del d.lgs. n. 42 del 2004 e sono pertanto suscettibili di accertamento della compatibilità paesaggistica” (v. TAR Campania, Napoli, sez. VII 14 gennaio 2011, n. 176; TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, 15 settembre 2010, n. 435; TAR Campania, Napoli, Sez. VII, 3 novembre 2009, n. 6827). Ed inoltre, si è ritenuto come “..esulino dalla eccezione prevista dall'articolo 167, comma 4, lettera a), gli interventi che abbiano contestualmente determinato la realizzazione di nuove superfici utili e di nuovi volumi e che, di converso, siano suscettibili di accertamento della compatibilità paesistica anche i soppalchi, i volumi interrati ed i volumi tecnici atteso che i volumi tecnici, proprio in ragione dei caratteri che li contraddistinguono, trattandosi di opera priva di autonoma rilevanza urbanistico-funzionale che non risulta particolarmente pregiudizievole per il territorio, sono inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale” (cfr. T.A.R. Puglia Bari, Sez. III, 11 gennaio 2013, n. 35; T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 15 dicembre 2010, n. 27380). Pertanto, nel caso in esame, non sembra si possa dubitare dell’ astratta sanabilità paesaggistica delle opere oggetto di causa ai sensi del D.lgs 42/2004".
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