Il silenzio assenso sul condono presuppone la completezza della documentazione e il versamento integrale degli oneri concessori e di oblazione
Il TAR Milano ricorda che la formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio presuppone la completezza della documentazione allegata alla domanda, oltre che il versamento integrale delle somme dovute a titolo di oneri concessori e di oblazione. Di conseguenza non si forma il silenzio assenso se l'interessato aveva calcolato l’oblazione da corrispondere nella misura del 50% del dovuto, in asserita (ma non fondata) applicazione dell’art. 34 della legge 47/1985 e della circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 17.6.1995, n. 2241. Read more →
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