La risoluzione di un precedente appalto comporta l’esclusione dalla gara
Il T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, si occupa della clausola di esclusione prevista dall’art. 38, c. 1 lett. f) del D. Lgs. n. 16372006 secondo cui: “1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti: (...) f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante”. Il Collegio giunge così ad affermare che anche la risoluzione di un precedente e diverso contratto d’appalto rientra nell’ambito di applicazione della norma. Read more →
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