Le aree idonee per gli impianti di produzione di energie rinnovabili, in vigenza del d.lgs. 199/2021

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il Consiglio di Stato ha affermato che, nell’ambito dell’art. 20, co. 8 d.lgs. 199/2021, la lettera c-ter e la lettera c-quater si pongono in termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria. Pertanto l’area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lett. c-ter oppure, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, della lett. c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee. Specularmente, l’eventuale non operatività della lett. c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lett. c-ter.

Con l’introduzione - ad opera dell’art. 6, co. 1, lett. a d.l. 50/2022, come convertito dalla l. 91/2022 – della più volte citata lett. c-quater il legislatore, nell’ottica di favor per l’istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate nelle precedenti lett. da a a c-ter), anche le superfici non ancora modificate da attività antropiche.

L’art. 20 d.lgs. 199/2021 risulta oggi abrogato dal d.lgs. 190/2024.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Vincolo idrogeologico e autorizzazioni commerciali

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026

Il TAR Veneto evidenzia come il vincolo idrogeologico imposto su un’area prevalga sulle eventuali autorizzazioni commerciali rilasciate per la medesima; e infatti, queste ultime non possono autorizzare lo svolgimento di attività o la realizzazione di opere in contrasto con il primo.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Rassegna di giurisprudenza in materia processuale

28 Gen 2026
28 Gennaio 2026
  1. In materia di rito elettorale

Il Consiglio di Stato ha affermato che la qualità di controinteressato va individuata non in rapporto a esigenze processuali, bensì in seguito al riconoscimento di un interesse analogo e contrario a quello che legittima la proposizione del ricorso (cd. elemento sostanziale) e alla circostanza che il provvedimento impugnato riguardi nominativamente un soggetto determinato, esplicitamente menzionato, o comunque sempre agevolmente individuabile (cd. elemento formale), il quale abbia un interesse giuridicamente qualificato alla conservazione del provvedimento.

Il ricorso elettorale è ammissibile se notificato, oltre che alla P.A. resistente, ad almeno uno dei controinteressati, come claris verbis evincibile dall’art. 130, co. 3, lett. c c.p.a. La notifica prescritta da tale disposto normativo alle altre parti che vi hanno interesse non va infatti intesa nel senso di prevedere dei legittimati passivi necessari, diversi ed ulteriori rispetto ai controinteressati. Per rendere possibile la partecipazione al giudizio degli altri controinteressati, va successivamente disposta l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 49, co. 1 c.p.a., da intendersi richiamato dall’art. 130, co. 3 c.p.a, avuto riguardo alla rilevanza costituzionale del principio del contraddittorio ex art.  111 Cost.

L’art. 130, co. 3, lett. c c.p.a., nel fare riferimento alle “parti che vi hanno interesse”, privilegia il cd. elemento sostanziale nell’identificazione dei controinteressati, a prescindere quindi dal cd. elemento formale. Pertanto, i controinteressati nel giudizio elettorale sono i candidati proclamati eletti, direttamente e immediatamente pregiudicati dall’accoglimento del ricorso, in quanto destinati a perdere il loro ufficio.

Nel giudizio elettorale, riferito alle elezioni amministrative, la notifica effettuata soltanto nei confronti del Comune non è sufficiente alla regolare instaurazione del giudizio, richiedendosi quella di notifica del ricorso ad “almeno un controinteressato”, laddove l’Ente locale è parte necessaria del giudizio in qualità di parte resistente, dovendo l’individuazione della P.A., cui compete detta qualità, essere effettuata non in base al criterio dell’imputazione formale degli atti contestati, bensì a quello dell’imputazione dei risultati della consultazione elettorale.

Nell’ipotesi in cui in primo grado non sia disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati nel giudizio elettorale - da identificarsi anche nei Consiglieri comunali eletti nella stessa lista collegata al candidato Sindaco, i quali (nel caso di un Comune con meno di 15.000 abitanti) venendo meno l’elezione del Sindaco, sarebbero dichiarati decaduti dalla carica di Consigliere - la sentenza di prime cure va annullata per difetto di integrità del contraddittorio, con rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, co. 1 c.p.a.

sent. CdS n. 9452-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     2. Revocazione ed erroneo assorbimento di una questione di diritto

Il Consiglio di Stato ha affermato che, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4 c.p.c., l’errore di fatto idoneo a fondare la domanda di revocazione deve rispondere a tre requisiti: i) deve derivare da una pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto meramente materiale degli atti del giudizio; ii) deve attenere ad un punto non controverso e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato; iii) deve sussistere un nesso causale diretto tra l’errore e la decisione finale.

L’eventuale erroneo assorbimento di una questione di diritto da parte del giudice (nella specie, circa l’operatività di una disposizione comunitaria alla vicenda oggetto di giudizio) è estraneo all’alveo applicativo della revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c., in quanto l’eventuale omessa valutazione della portata autonoma di una norma integra un errore di diritto, investendo per sua natura l’attività valutativa ed interpretativa del giudice.

La revocazione per omessa pronuncia è ammessa solo se deriva da un errore di fatto revocatorio, inteso come svista materiale nella lettura degli atti. Tale vizio si configura quando il giudice omette di esaminare un motivo di ricorso non per una scelta giuridica, ma per l’erronea convinzione che quel motivo non sia mai stato proposto, nonostante la sua palese presenza nel ricorso. L’omessa pronuncia, pur configurando tipicamente una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c. (configurando così un errore di diritto), può trarre origine da un errore di fatto revocatorio. Ciò si verifica qualora il giudice, nonostante la consapevolezza del dovere decisionale, ometta materialmente la statuizione a causa di una svista percettiva. Tale errore deve risultare in modo inequivocabile dal corpo della sentenza, individuando nella motivazione il luogo privilegiato di emersione del vizio revocatorio rispetto al motivo proposto.

sent. CdS n. 9918-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     3. La revocazione per falsità della prova documentale

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’azione per revocazione ai sensi dell’art. 395, co. 1, n. 2 c.p.c., basata sul presupposto della falsità di una prova documentale, è inammissibile qualora la falsità non sia stata preventivamente accertata con sentenza passata in giudicato o riconosciuta dalla parte avvantaggiata. Pertanto, l’avvenuto avvio di un procedimento penale che si sia concluso con una sentenza di assoluzione di primo grado (nella specie, perché il fatto non costituisce reato) non integra i presupposti della «prova dichiarata falsa», né può essere strumentalmente utilizzato per riesumare vizi di revocazione diversi (come l’errore di fatto) i cui termini di proposizione siano irrimediabilmente scaduti.

L’accertamento della falsità non può essere demandato al giudice della revocazione stessa.

La falsità riconosciuta dopo la sentenza non può consistere nella valutazione del contenuto di una deposizione testimoniale, ovvero delle dichiarazioni spontanee rese dall’imputato (che non sia parte avvantaggiata del falso).

sent. CdS n. 8774-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

4. L’azione risarcitoria nei confronti della P.A., connotata da “incertezza eventistica” rispetto alla spettanza del bene della vita

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che, qualora la domanda del ricorrente abbia ad oggetto il danno-evento costituito dal mancato conseguimento del bene della vita finale e non già quello per perdita di chance per la definitiva perdita della possibilità di raggiungerlo e, dopo l’annullamento dell’atto, alla P.A. sia oggettivamente impedita la riedizione del potere amministrativo, in ragione del quadro di irrisolvibile «incertezza eventistica», e, conseguentemente, della impossibilità di formulare in nuce il giudizio di spettanza del bene della vita, la domanda risarcitoria non può essere accolta.

sent. TAR Roma n. 8785-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    5. L’azione risarcitoria nel processo amministrativo

Il Consiglio di Stato ha affermato che la riproposizione di una domanda risarcitoria che consegue alla vittoriosa azione impugnatoria (nella specie, avverso l’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione) deve rispettare il termine decadenziale stabilito dall’art. 30, co. 5 c.p.a., di 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del provvedimento illegittimo.

La declaratoria di inammissibilità della domanda risarcitoria (nella specie, in quanto proposta con semplice memoria non notificata alla controparte) non ne preclude la successiva riproposizione atteso che, nel processo amministrativo, il giudicato non si forma sulle questioni processuali.

sent. CdS n. 8609-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     6. Vicinitas: il CGARS consiglia prudenza nel negare l’interesse ad agire avverso il titolo edilizio ottenuto dal vicino

Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha affermato che la distinzione tra legittimazione e interesse ad agire consente al giudice di escludere dal novero del giuridicamente rilevante, nonché dall’ambito di meritevolezza della tutela, gli interessi oggettivamente del tutto inconsistenti, in quanto meramente “emulativi, “abietti o futili” ovvero “estorsivi” (cioè volti soltanto a imporre una transazione alla controparte, perché privi di satisfattività per la parte che agisce).

Detta distinzione, viceversa, non deve né può essere utilizzata per sovrapporre la soggettiva ofelimità (percezione dell’utilità) del giudicante a quella – unica rilevante – delle parti, la cui valutazione non postula alcuna condivisione da parte del giudice, ma solo una verifica estrinseca della configurabilità di tale interesse.

All’esito, il Consiglio – in un contenzioso avente ad oggetto l’impugnazione del titolo edilizio ottenuto dal vicino – ha riformato la sentenza di prime cure che, pur non negando in assoluto che il pregiudizio concretante l’interesse ad agire possa essere rinvenuto anche nella compromissione della pregressa godibilità della visuale o del panorama, aveva sostenuto l’inesistenza nella fattispecie del pregiudizio in parola, alla luce della distanza di circa 60 metri intercorrente tra la proprietà degli appellanti e la contestata edificazione, e delle dimensioni in altezza di quest’ultima.

sent. CGARS n. 1011-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     7. L’occupazione sine titulo di fondi da parte della P.A. con collettori fognari: questioni di giurisdizione

Il Tribunale superiore delle acque pubbliche (TSAP) ha affermato che spetta alla giurisdizione del Tribunale regionale delle acque pubbliche (TRAP) la controversia con cui il proprietario di fondi occupati da collettori fognari - a fronte di un’acquisizione sanante parziale ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 - agisca per ottenere la restituzione delle restanti aree previa rimozione dei manufatti (riduzione in pristino) o, in subordine, la condanna della P.A. alla loro regolarizzazione.

Infatti, mentre appartiene alla giurisdizione di legittimità del TSAP la cognizione sui vizi del provvedimento di acquisizione effettivamente adottato; le domande volte a far cessare un’occupazione di fatto (anche se mediante rimozione di tubazioni dismesse o in uso) riguardano una lesione di diritti soggettivi derivante dall’esecuzione di opere idrauliche di pertinenza del TRAP, la cui cognizione ha carattere onnicomprensivo e prescinde dalla legittimità del titolo dell’occupazione, estendendosi a ogni pretesa restitutoria o risarcitoria inerente ai fondi interessati dalle infrastrutture idriche.

sent. TSAP n. 230-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

8. Processo (amministrativo) e morte del rappresentante legale di una persona giuridica

Il Consiglio di Stato ha affermato che la morte del rappresentante legale di una persona giuridica non determina l’interruzione del processo, in quanto quest’ultima si verifica solo per la rappresentanza delle persone che non hanno il libero esercizio dei diritti (rappresentanza in senso proprio) e di fonte legale, mentre non si applica ai casi di rappresentanza volontaria né a quelli d’immedesimazione organica, tra cui rientra quello del legale rappresentante della persona giuridica, per la quale solo la cancellazione della società dal registro delle imprese è causa di interruzione del processo.

sent. CdS n. 10414-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

    9. Legittimazione di un comitato spontaneo ad agire (avverso una variante urbanistica)

Il TRGA Trento ha affermato che, ai fini del riconoscimento della legittimazione ad agire ai comitati spontanei nei confronti di provvedimenti amministrativi ritenuti lesivi di interessi di carattere collettivo o diffuso, debbono concorrere le seguenti condizioni: i) sussistenza di una previsione statutaria che qualifichi l’obiettivo di protezione come compito istituzionale dell’ente; ii) dimostrazione di avere consistenza organizzativa, adeguata rappresentatività e collegamento stabile con il territorio ove svolge l’attività di tutela degli interessi collettivi o diffusi; iii) dimostrazione di aver svolto la propria attività per le finalità statutarie per un certo arco temporale. In ogni caso, la legittimazione processuale dei comitati spontanei non può essere riconosciuta in ragione della partecipazione del comitato al procedimento amministrativo, poiché la natura delle situazioni giuridiche soggettive non muta per effetto dell’intervento di fatto nel procedimento.

Al fine dell’impugnazione di una variante urbanistica, il criterio della vicinitas si deve accompagnare alla dimostrazione del pregiudizio concreto e attuale derivante dall’azione amministrativa, occorrendo specificare - con riferimento alla situazione concreta e fattuale - in quale misura e con quali modalità il provvedimento impugnato incida sulla posizione sostanziale dedotta in causa, determinandone una lesione concreta, immediata e attuale. Tale pregiudizio può ricavarsi dall’insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso ed è suscettibile di essere precisato e comprovato nel corso del processo.

sent. TRGA Trento n. 197-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

10. Il difetto di legittimazione a ricorrere innanzi al G.A., eccepito dalla P.A. in un suo atto e non dal suo difensore

Il Consiglio di Stato ha affermato che va annullata, con rinvio al giudice di primo grado ex art. 105, co. 1 c.p.a., la sentenza che abbia dichiarato l’inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, senza sollecitare sul punto il necessario contraddittorio ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., anche nel caso in cui l’eccezione sia contenuta in una relazione della P.A., ma non sia stata fatta propria ritualmente dal difensore titolare dello ius postulandi.

Le domande ed eccezioni (com’è appunto quella di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva) che siano contenute in uno scritto di parte diretto al patrocinatore, e non siano da quest’ultimo sottoposte al giudice, non possono ritenersi ritualmente introdotte nel giudizio, con la conseguenza che, laddove effettivamente considerate dal giudice, esse devono considerarsi come rilevate ex officio.

sent. CdS n. 9011-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     11. Provvedimento sopravvenuto in pendenza del giudizio amministrativo

Il Consiglio di Stato ha affermato che è nulla, per difetto assoluto di motivazione, la sentenza del giudice di primo grado che, in presenza di un provvedimento sopravvenuto della P.A. in esecuzione di un’ordinanza cautelare (nella specie, del Consiglio di Stato), rigetti il gravame pervenendo nella sostanza ad una declaratoria di improcedibilità ed ometta di esaminare i motivi rivolti contro il provvedimento originario; in tal caso sussistono i presupposti per la rimessione della causa al giudice di primo grado ex art. 105, co. 1 c.p.a.

L’annullamento con rinvio può essere disposto anche in mancanza di specifico avviso ai sensi dell’art. 73, co. 3 c.p.a., poiché un simile esito non consegue a una questione rilevata d’ufficio, ma all’accoglimento della questione dedotta dall’appellante, cui si ritenga di applicare la conseguente disciplina processuale; nonché anche laddove l’appellante abbia chiesto di accertare la fondatezza del ricorso nel merito nel solo grado di appello, poiché il giudice che accolga il motivo di gravame condizionante il regime dell’azione non è vincolato al petitum della parte in relazione alle conseguenze processuali di tale accoglimento.

sent. CdS n. 9134-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

12. Il giudizio di revocazione

Il Consiglio di Stato ha affermato che il giudizio di revocazione si articola in due fasi: quella rescindente, volta a verificare se il ricorso è ammissibile e se sussiste una delle cause legali tipiche di revocazione (in caso di positivo riscontro, la sentenza viene rescissa, ossia revocata); quella rescissoria, meramente eventuale, che consegue ad una pronuncia (necessariamente positiva) circa la sussistenza della causa di revocazione invocata. In questa seconda fase viene in rilievo l’obbligo per il giudice di rinnovare il giudizio, emendandolo del vizio o dei vizi che avevano afflitto quello precedente.

Nel giudizio di revocazione per errore di fatto ex art. 395, n. 4 c.p.c. il giudice, una volta verificato tale errore, deve valutarne la decisività sulla base del solo contenuto della sentenza impugnata, cioè operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa. Solo ove tale accertamento dia esito positivo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, egli dovrà procedere alla fase rescissoria, attraverso un rinnovato esame della controversia, che tenga conto dell’emendamento eseguito.

 È inammissibile il ricorso per revocazione laddove non venga in rilievo una svista materiale, ma una precisa opzione processuale da parte del giudice del gravame, che non è possibile sottoporre nuovamente a critica, diversamente operandosi una terza disamina del merito della controversia, esclusa dall’attuale sistema ordinamentale, che limita lo strumento della revocazione a precise e tassative ipotesi di legge.

Nel caso di specie, la sentenza di prime cure aveva annullato un concorso bandito da un Comune per l’assunzione del comandante della polizia municipale, avuto tra l’altro riguardo all’incompatibilità di uno dei commissari per “grave inimicizia” con il ricorrente. Il giudice d’appello ha affermato che il ricorrente stesso non aveva dimostrato che le denunce sarebbero state reciproche, essendosi limitato a richiamare una congerie di documenti depositati nel giudizio di appello, non ammissibili ex art. 104, co. 2 c.p.a., in quanto non potevano ritenersi indispensabili ai fini della decisione, considerata la loro mole, e considerato, altresì, che la parte non aveva provveduto a dettagliarne il deposito, indicando quali, tra di essi, fosse davvero rilevante al fine di introdurre elementi di prova di quanto affermato.

sent. CdS n. 8686-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

Sulla durata dell’ordine di sospensione dei lavori abusivi

27 Gen 2026
27 Gennaio 2026

Il T.A.R. ricorda che il termine di quarantacinque giorni previsto dall’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001 per la sospensione dei lavori abusivi ha natura ordinatoria e che, comunque, decorso lo stesso, il Comune mantiene inalterato il suo potere di controllo e/o di repressione degli abusi edilizi.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Read more

Momento di verifica dell’effettiva possibilità di ripristino

27 Gen 2026
27 Gennaio 2026

Il TAR Veneto rileva che la verifica dell’effettiva possibilità di ripristino dello stato dei luoghi avviene in sede di demolizione e non di diniego di sanatoria.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Sanzione pecuniaria connessa all’ordine di demolizione

27 Gen 2026
27 Gennaio 2026

Il TAR Veneto rileva che la sanzione pecuniaria connessa all’ordine di demolizione ha funzione punitiva, potendo quindi essere irrogata nei confronti dei destinatari dell’ordinanza, anche se si tratta di una società (in nome collettivo) e anche se quest’ultima si è medio tempore estinta (nel cui caso, la sanzione può essere rivolta ai relativi soci illimitatamente responsabili).

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

Temporaneità della struttura abusiva: come si definisce?

27 Gen 2026
27 Gennaio 2026

Il TAR Veneto rileva che la verifica della “temporaneità” di un manufatto (per evitare che venga qualificato come abusivo) è legata non tanto al suo uso saltuario, ma alla sua permanenza sul suolo. È quindi da escludersi nel caso di fabbricato stabilmente ancorato al terreno.

Post di Alessandra Piola – avvocato

Read more

La doppia conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 e il previo condono

27 Gen 2026
27 Gennaio 2026

Nel caso di specie, il privato tentava di ottenere una sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 per un immobile concretamente destinato ad uso residenziale (palestra), ma a suo tempo oggetto di condono come annesso agricolo.

Il TAR Veneto ha affermato che la situazione di diritto che connota l’immobile è ormai quella che deriva da quanto dichiarato dall’interessato in sede di condono: il ricorrente, dopo aver beneficiato dei vantaggi del condono, non può ora smentire le dichiarazioni del suo dante causa e sostenere l’esatto contrario di quanto emerge dalla pratica edilizia a suo tempo presentata, né onerare la P.A. di ricostruire, ora per allora, la situazione giuridica dell’immobile. Vi ostano ragioni legate alla certezza delle situazioni giuridiche soggettive nonché il principio di non contraddizione: essendo ormai trascorsi vari decenni dal rilascio del condono non è più neanche praticabile l’autotutela decisoria, eventualmente necessaria per poter procedere a una riqualificazione giuridica dell’immobile.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

Rassegna di sentenze in materia di appalti

27 Gen 2026
27 Gennaio 2026
  1. Suddivisione in lotti della pubblica gara

Il Consiglio di Stato ha affermato che, in materia di procedure di affidamento di appalti pubblici, la suddivisione in lotti, funzionale a favorire la concorrenza e, in particolare, le piccole e medie imprese, è una facoltà e non un obbligo, stante la primarietà dell’interesse della P.A. a una efficiente ed efficace gestione del servizio. Difatti, ai sensi dell’art. 58, co. 2 d.lgs. 36/2023, la tensione pro-concorrenziale non è un dato univoco, ma va considerato in combinato disposto con possibili valori antagonisti protetti dall’ordinamento, tra cui l’efficienza della spesa pubblica, che ha fondamento normativo nella dir. 2014/24/UE.

La Stazione appaltante, nella dialettica fra efficiente gestione del servizio e finalità pro-concorrenziale, può dunque ritenere prevalente la prima esigenza, purché con motivazione non illogica o irrazionale.

sent. CdS n. 9462-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

       2. Interdittiva antimafia e partecipazione del privato

Il TAR Napoli ha affermato che, in tema di interdittiva antimafia, il contraddittorio procedimentale costituisce regola generale e non più mera facoltà della P.A. La sua omissione è consentita solo nelle ipotesi tassative previste dalla norma ed esclusivamente a fronte di una motivazione specifica, concreta e circostanziata, dalla quale emergano le particolari esigenze di celerità o di segretezza del procedimento. È pertanto illegittima l’interdittiva che giustifichi la mancata comunicazione di avvio del procedimento, mediante formule generiche e stereotipate, ravvisando una necessità di impedire la prosecuzione dell’attività di impresa, senza dar conto delle ragioni che renderebbero impossibile differire l’adozione del provvedimento per il tempo necessario all’instaurazione del contraddittorio.

sent. TAR Napoli n. 7775-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     3. Sostituzione della consorziata

Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 97 d.lgs. 36/2023 consente al consorzio stabile di estromettere o sostituire una propria consorziata esecutrice, interessata da una causa di esclusione o dal venire meno di un requisito di qualificazione, con un altro soggetto munito dei necessari requisiti, a condizione che vengano comunicate, nella tempistica prevista dalla norma, le misure adottate per porre rimedio alla causa di esclusione dalla procedura di gara.

sent. CdS n. 8353-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

      4. Interesse ad agire della terza classificata ad un pubblico appalto

Il TAR Salerno ha affermato che l’impresa terza classificata risulta portatrice di un interesse attuale e concreto ad impugnare l’atto di aggiudicazione qualora, agendo in giudizio, proponga censure dirette all’esclusione e/o alla posposizione nella graduatoria di tutti i concorrenti che la precedono, potendosi solo in tal modo avvantaggiarsi dello scorrimento della graduatoria conseguente all’accoglimento del ricorso. Tuttavia, l’interesse del medesimo concorrente a contestare l’esito della graduatoria può sopravvenire a seguito della revoca o dell’annullamento dell’atto di aggiudicazione, mediante impugnazione del provvedimento di scorrimento disposto in favore del secondo graduato.

sent. TAR Salerno n. 1717-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

      5. Le soluzioni migliorative nei pubblici appalti

Il TAR Salerno ha affermato che le soluzioni migliorative si differenziano dalle varianti perché le prime possono liberamente esplicarsi in tutti gli aspetti tecnici lasciati aperti a diverse soluzioni sulla base del progetto posto a base di gara ed oggetto di valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico, rimanendo comunque preclusa la modificabilità delle caratteristiche progettuali già stabilite dalla P.A.; le seconde si sostanziano in modifiche del progetto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, per la cui ammissibilità è necessaria una previa manifestazione di volontà della Stazione appaltante, mediante preventiva autorizzazione contenuta nel bando di gara.

L’onere formale della sottoscrizione da parte di un tecnico abilitato ha lo scopo di fornire alla Stazione appaltante garanzie di attendibilità, fattibilità e funzionalità delle prestazioni migliorative proposte. Tale requisito documentale non può essere considerato assorbito o reso superfluo dalla sottoscrizione dell’offerta tecnica da parte del concorrente, poiché i due adempimenti hanno finalità distinte e non sovrapponibili. Mentre la sottoscrizione dell’offerta da parte del concorrente manifesta l’impegno assunto in relazione agli obblighi derivanti da essa, la sottoscrizione degli elaborati tecnici da parte di un soggetto qualificato e abilitato attesta la conformità dei contenuti migliorativi dell’offerta alle norme tecniche pertinenti.

sent. TAR Salerno n. 1952-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     6. Requisiti di partecipazione agli appalti e RTI

Il Consiglio di Stato ha affermato che il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. 36/2023) - nel prevedere all’art. 68, co. 11 la necessità che il partecipante al RTI, designato come esecutore, sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare e nel rinviare all’allegato II.12 - non estende la regola di corrispondenza tra requisiti di qualificazione e rispettiva quota di partecipazione al RTI, prevista per gli appalti di lavori, anche agli appalti di servizi e forniture. Alla stregua dell’interpretazione sistematica dei commi 2, 4 e 11 dell’art. 68 cit., per gli appalti di servizi e forniture, la regola generale suppletiva è quella del possesso del requisito di capacità tecnica in capo al soggetto collettivo nel suo insieme (esattamente come nel passato), salva specifica previsione della legge di gara che, alla luce della peculiarità della prestazione, imponga il possesso pro quota o pro parte, da parte dei singoli raggruppati esecutori.

L’art. 68, co. 11 cit. ha natura derogabile, come evincibile dal precedente comma 4, lett. b, secondo il quale le Stazioni appaltanti possono specificare nei documenti di gara le modalità con cui i raggruppamenti di operatori economici ottemperano ai requisiti in materia di capacità economica e finanziaria o di capacità tecniche e professionali, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive. Pertanto, la lex specialis (se proporzionata e giustificata da motivazioni obiettive) prevale sulla norma generale.

sent. CdS n. 9599-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     7. La risoluzione di un contratto d’appalto pubblico per verifica negativa della regolarità contributiva da parte di ANAC

Il Consiglio di Stato ha affermato che la risoluzione di un contratto di appalto, disposta in caso di esito negativo della verifica, da parte di ANAC, del possesso continuativo del requisito della regolarità contributiva in capo all’aggiudicatario, anche se prevista in una clausola contrattuale, è in realtà un provvedimento pubblicistico di autotutela, con conseguente giurisdizione del G.A. e applicazione del termine ex art. 21-novies l. 241/1990.

sent. CdS n. 8390-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

     8. Il valore del pubblico appalto

Il TAR del Lazio, Sede di Roma ha affermato che l’art. 14, co. 4 d.lgs. 36/2023, nel voler includere, all’interno del valore complessivo dell’affidamento, qualsiasi forma di eventuali opzioni, adotta una formulazione generica, idonea a ricomprendere non solo l’ipotesi dell’opzione di cui all’art. 1331 c.c., ma anche forme “spurie” o “ibride”, in cui la causa tipica della corrispondente figura civilistica si arricchisce con – o viene alterata e contaminata da – elementi alla stessa estranei, coerentemente con il disposto dell’art. 120, co. 1, lett. a d.lgs. 36/2023 e, più in generale, con la specialità dei contratti di opere pubbliche. 

Anche per accordi-quadro e sistemi dinamici di acquisizione ‒ che non attribuiscono certo al committente alcun diritto potestativo di affidare l’esecuzione della prestazione bensì postulano una nuova manifestazione di consenso da parte del contraente privato (seppure parzialmente vincolato dalla precedente accettazione delle condizioni poste dall’accordo-quadro o dal sistema dinamico di acquisizione) ai fini, rispettivamente, della stipula dei contratti attuativi o dell’aggiudicazione degli appalti specifici ‒ l’importo da prendere in considerazione è quello massimo stimato al netto dell’IVA del complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione, ai sensi dell’art. 14, co. 16 d.lgs. 36/2023, sicché la determinazione del valore complessivo dell’affidamento (e, quindi, della garanzia provvisoria) prescinde dal carattere unilaterale o consensuale degli ordinativi di fornitura.

sent. TAR Roma n. 18623-2025

Post di Alberto Antico – avvocato

 

La pianificazione territoriale dei Comuni, nei confronti degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

26 Gen 2026
26 Gennaio 2026

Il TAR Brescia ha affermato che i Comuni, in sede di pianificazione territoriale, non possono vietare in modo generale e astratto l’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, sia in aree che, ai sensi dell’art. 20 d.lgs. 199/2021, sono idonee all’installazione di tali impianti – giacché un tale divieto viene a costituire una deroga, introdotta mediante un piano urbanistico comunale, ad una disposizione di legge – sia in aree che sono dichiarate inidonee dalla legge.

L’art. 20, co. 8, lett. c-quater d.lgs. 199/2021 non può essere intesa nel senso che essa preveda requisiti ulteriori (assenza di vincoli culturali o paesaggistici e distanza da beni vincolati) che debbano sussistere in tutte le ipotesi previste dalle lettere precedenti, in aggiunta agli specifici requisiti contemplati in ciascuna di esse, affinché le aree siano idonee. Va invece intesa come un’ipotesi distinta da quelle elencate nelle lettere precedenti, che prevede requisiti propri valevoli solo per essa, e che ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee, aggiungendovi una fattispecie ulteriore a quelle già contemplate nelle lettere precedenti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Read more

© Copyright - Italia ius | Diritto Amministrativo Italiano - mail: info@italiaius.it - Questo sito è gestito da Cosmo Giuridico Veneto s.a.s. di Marangon Ivonne, con sede in via Centro 80, fraz. Priabona 36030 Monte di Malo (VI) - P. IVA 03775960242 - PEC: cosmogiuridicoveneto@legalmail.it - la direzione scientifica è affidata all’avv. Dario Meneguzzo, con studio in Malo (VI), via Gorizia 18 - telefono: 0445 580558 - Provider: GoDaddy Operating Company, LLC