Esecuzione nei confronti della P.A.
Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 14 d.l. 669/1996 (“Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto”) si applica in caso di condanna della P.A. al pagamento di una somma predefinita, liquida ed esigibile.
È invece ammissibile un’azione di ottemperanza anche entro i 120 giorni, laddove si voglia portare ad esecuzione una sentenza del G.A. che non quantifica e liquida la somma dovuta dalla P.A. a titolo di risarcimento del danno, limitandosi ad accertare l’an debeatur e a dettare i criteri di liquidazione, rimettendone la concreta quantificazione, in prima battuta, all’accordo delle parti e solo in via succedanea alla determinazione giudiziale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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