2 Ottobre 2023
Il Consiglio di Stato ha ricordato che, ai sensi dell’art. 32 T.U. edilizia, le variazioni essenziali commesse su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico, ambientale e idrogeologico, nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerate in totale difformità dal permesso di costruire, mentre tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni essenziali.
Per l’effetto, un abuso che altrove potrebbe qualificarsi come parziale difformità (e quindi, in astratto, suscettibile di fiscalizzazione) negli immobili vincolati diventa variazione essenziale destinata indefettibilmente alla demolizione.
Post del Dott. Ing. Mauro Federici
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