Il TAR Veneto evidenzia che l’indicazione da parte della P.A. di nuovi criteri per la realizzazione di un’opera il cui diniego sia oggetto di ricorso, non necessariamente rende il giudizio improcedibile, dovendo i nuovi criteri riguardare specificamente le ragioni di diniego e rivolgersi direttamente al privato con un provvedimento ad hoc.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato, con la sentenza non definitiva n. 8296/2024, ha solleva una questione di legittimità costituzionale dell’art. 21-nonies, co. 1 l. 241/1990, per contrasto con gli artt. 3, co. 1; 9, co. 1-2; 97, co. 2 e 117, co. 1 Cost. con riferimento agli artt. 1, lett. b) e d), nonché 5, lett. a) e c) della convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società firmata a Faro il 27 ottobre 2005 (ratificata dall’Italia con l. 1° ottobre 2020, n. 133) nella parte in cui, a fronte di un provvedimento a carattere autorizzativo (quale, nel caso di specie, l’attestato di libera circolazione di un’opera) ma incidente su un interesse sensibile e di rango costituzionale come la tutela del patrimonio storico e artistico della Nazione, prevede, per l’adozione del provvedimento di annullamento, il rispetto di un limite temporale fisso di dodici mesi (e non, invece, il rispetto del termine flessibile “ragionevole” previsto in generale dalla medesima disposizione).
Il Consiglio di Stato ribadisce che, da un lato, la motivazione per relationem è ammissibile ove la P.A. permetta al privato di conoscere o di poter conoscere il contenuto degli altri provvedimenti richiamati e, dall’altro lato, non è legittima l’integrazione del provvedimento in corso di causa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Sardegna ha affermato che l’ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive è sufficientemente motivata attraverso il riferimento ai fatti e alla violazione della disciplina urbanistico-edilizia rilevante, senza che sia necessaria una specifica motivazione sull’interesse pubblico concreto e attuale a emanare l’ordine repressivo, essendo tale interesse ravvisabile nella necessità di ripristinare la legalità violata. Anche il fatto che dalla realizzazione dell’abuso alla emanazione dell’ordinanza sia trascorso un notevole lasso di tempo non assume rilevanza, di regola, al fine di far sorgere un più ampio onere motivazionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato afferma che il cd. decreto salva-casa non può esplicare alcun automatico effetto sanante nei confronti di provvedimenti comunali di repressione degli abusi edilizi notificati prima della sua entrata in vigore, salva comunque la possibilità, per ‘ente locale, di rivalutare l’abuso alla luce delle sopravvenute norme di favore.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il Consiglio di Stato ricorda che le tolleranze costruttive, seppur letteralmente riferite alla singola unità immobiliare, devono essere rapportate alla sola porzione della stessa in cui si sostanzia l’abuso, al fine di evitare applicazioni distorsive dell’art. 34 bis del d.P.R. n. 380/2001.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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E' possibile utilizzare il procedimento semplificato dell’art. 36-bis per sanare le variazioni essenziali che incidano su immobili ricadenti in zona assoggettata a vincolo paesaggistico?
Esiste un contrasto fra l’art. 32, comma 3, ed il nuovo art. 36-bis T.U.Ed.?
L'avvocato Domenico Chinello, che sentitamente ringraziamo, risponde al dubbio proponendo la sua interpretazione della nuova normativa sul Salva Casa con l'articolo che volentieri pubblichiamo.
Il T.A.R. Marche, aderendo alla recente giurisprudenza amministrativa e penale, stabilisce che se l’immobile derivante dalla demolizione e ricostruzione ha perso ogni tratto dell’edificio pre-esistente, non si è in presenza di una ristrutturazione edilizia, configurandosi come un intervento di nuova costruzione.
Tuttavia, si evidenzia che il Collegio ha applicato la normativa vigente ratione temporis, ovvero quella antecedente alle recenti modifiche normativa apportate all’art. 3, c. 1, lett. d) del T.U. edilizia.
Ciò posto, si evidenzia che la recente giurisprudenza civile sembra comunque condividere tale approdo e, quindi, interpretare in senso rigoroso il concetto della ristrutturazione edilizia con demo-ricostruzione (totalmente) differente dall’edificio precedente.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Lecce ha affermato chela nozione di centro abitato di cui all’art. 31 l. 1150/1942, in assenza di un atto urbanistico di sua perimetrazione, deve intendersi quale nozione di mero fatto, individuato quale aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro urbano.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Lecce ha affermato che,ove si discuta se un’opera risalga o no ad epoca anteriore all’introduzione del regime amministrativo autorizzatorio dello ius aedificandi, ai fini di accertarne la regolarità o abusività, è onere del privato provare la data di realizzazione dell’opera edilizia, atteso che solo il privato può fornire inconfutabili atti, documenti o altri elementi di prova che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto.
Si deve poi operare una distinzione, a seconda che (A) il privato abbia fornito elementi di prova che consentono con certezza di escludere l’abusività delle opere contestate, ovvero (B) abbia fornito elementi rilevanti ai fini del decidere, idonei a rendere verosimili le proprie allegazioni, ma tali da non consentire la sicura datazione del manufatto privo di titolo edilizio. Supponendo una condotta inerte del Comune che abbia omesso di valutare in sede amministrativa gli elementi forniti dal privato, astenendosi dall’illustrare le ragioni della loro inconferenza, e comunque abbia omesso di fornire elementi di prova contrari idonei a smentire le avverse allegazioni, nel primo caso (sub A), sarebbe possibile formulare direttamente in sede giurisdizionale un giudizio di spettanza; nel secondo (sub B) sarebbe possibile soltanto riscontrare un difetto di istruttoria inficiante l’azione amministrativa.
Post di Alberto Antico – avvocato
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