Il TAR Veneto ricorda che l’art. 34, co. 3 c.p.a. permette la valutazione della legittimità di un atto anche se il relativo ricorso è venuto meno o, comunque, non è più utile ottenerne l’annullamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che, nell’ipotesi di azione di risarcimento del danno da lesione di un interesse pretensivo, è necessario che il privato provi non solo l’illegittimità dell’atto amministrativo, ma anche la spettanza dell’interesse con accertamento in termini di probabilità vicina alla certezza.
Ne consegue che, nelle ipotesi di annullamento per vizi formali, quali il difetto di istruttoria o di motivazione, non è riconoscibile il risarcimento del danno, in quanto in tal caso non è effettuato alcun accertamento in ordine alla spettanza del bene della vita coinvolto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi del combinato disposto dell’art. 103 d.l. 18/2020 (come convertito dalla l. 27/2020) e dell’art. 37 d.l. 23/2020 (come convertito dalla l. 40/2020), la legislazione emergenziale ha sospeso tutti i termini dei procedimenti pendenti al 23.02.2020 (o iniziati successivamente a questa data) per tutto il periodo intercorrente tra il 23.02.2020 e il 15.05.2020, per cui solo dal 16.05.2020 è iniziato a decorrere il termine per l’impugnazione dei provvedimenti amministrativi.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato italiano ha sollevato un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’UE, chiedendo se l’art. 39 della dir. 2014/25/UE – da cui si desume, così come dall’art. 28 della dir. 2014/23/UE e dall’art. 21 della dir. 2014/24/UE, che il conflitto tra il diritto alla tutela giurisdizionale e il diritto alla tutela dei segreti commerciali è risolto mediante un bilanciamento che non attribuisce necessaria prevalenza al primo – osti all’applicazione della disciplina nazionale contenuta nell’art. 53, co. 6 d.lgs. 50/2016, che dispone di esibire la documentazione contenente segreti tecnici o commerciali nel caso di accesso preordinato alla tutela giurisdizionale, senza prevedere modalità di bilanciamento che tengano conto delle esigenze di tutela dei segreti tecnici o commerciali.
L’art. 36 d.lgs. 36/2023 afferma che nella comunicazione dell’aggiudicazione, la Stazione appaltante dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte rese accessibili ai primi cinque operatori economici in graduatoria (comma 3).
Tali decisioni sono impugnabili ai sensi dell’art. 116 c.p.a., con ricorso notificato e depositato entro 10 giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione. Le parti intimate possono costituirsi entro 10 giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del ricorso (ibidem, comma 4). Questo ricorso è fissato d’ufficio in udienza in camera di consiglio nel rispetto di termini pari alla metà di quelli di cui all’art. 55 c.p.a.; è deciso alla medesima udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi entro 5 giorni dall’udienza di discussione, e la cui motivazione può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie (ibidem, comma 7). Il rito e i termini così esposti si applicano anche nei giudizi di impugnazione (ibidem, comma 8).
Il TAR Sardegna ha affermato che tale rito super-speciale deve essere applicato con riferimento alle decisioni assunte dalla Stazione appaltante sulle eventuali richieste di oscuramento parziale delle offerte, formulate dagli operatori economici.
In ogni altro caso, si applica il rito in materia di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la normativa comunale che si ponga come più restrittiva rispetto a quella regionale (nel caso di specie, si trattava di distanze tra centri abitati e allevamenti) deve essere assunta e motivata nel PAT, e non nel Piano degli Interventi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto una pregevole ricostruzione di tali poteri.
All’esito, ha annullato il provvedimento di inibizione di una SCIA edilizia, emanato dal Comune oltre il termine di 30 giorni e senza motivazione in ordine alle ragioni di interesse pubblico.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 12, co. 1, lett. a l.r. Veneto 14/2017, secondo cui sono sempre consentiti sin dall’entrata in vigore della medesima legge ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta regionale in materia di consumo di suolo, gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata (AUC).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora siano già state eseguite le opere di urbanizzazione a scomputo previste in una convenzione di lottizzazione ad opera del dante causa lottizzante, la richiesta di pagamento dei medesimi oneri di urbanizzazione avanzata dal Comune all’avente causa è illegittimo, in quanto priva di giustificazione economica.
Non rileva che la convenzione di lottizzazione, peraltro adempiuta, sia scaduta, ciò non elidendo che il pagamento degli oneri di urbanizzazione sia indebito e ingiustificato ex artt. 2033 e 2041 c.c. nel caso in cui il privato abbia già realizzato in proprio le opere di urbanizzazione con scomputo dei relativi oneri.
Si segnala che la questione è controversa in giurisprudenza, anche in seno al medesimo TAR Veneto: in particolare questa sentenza afferma il contrario di quanto detto in precedenza dal TAR Veneto con la sentenza n. 1281 del 2019. Peraltro la sentenza odierna appare rispondere a condivisibili criteri di equità rispetto a quella del 2019.
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Il TAR Veneto ha qualificato come “non pacifica” la riconducibilità del PIRUEA alla categoria dei piani attuativi, stante la sua caratteristica capacità di stimolare variante della pianificazione di livello superiore.
Post di Alberto Antico – avvocato
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