Il TAR Veneto ha affermato che la possibilità di fiscalizzazione dell’abuso non condiziona la legittimità dell’ordinanza di demolizione. L’istanza di fiscalizzazione, piuttosto, dà luogo a un autonomo subprocedimento a valle dell’ordine di demolizione, che riguarda la sola fase della materiale esecuzione dell’ordine di demolire.
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Il TAR Veneto ha affermato che il vincolo cimiteriale ha carattere assoluto e non consente di localizzare, all’interno della fascia di rispetto, né edifici destinati alla residenza, né altre opere, in considerazione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia intende tutelare.
L’art. 338 r.d. 1265/1934 non può essere utilmente richiamato per sanare opere abusive, posto che detta disposizione si limita ad ammettere un piccolo ampliamento per opere che siano state previamente assentite, senza che tale norma possa giustificare, di per sé, alcuna sanatoria.
Peraltro, le deroghe al vincolo cimiteriale vanno interpretate in senso restrittivo.
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È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 201 del 28.08.2024) la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2024, che ha prorogato di ulteriori dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione del Veneto.
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il provvedimento di diniego di condono impugnato sia motivato con il richiamo a plurimi pareri, esso presenta natura di atto plurimotivato, pertanto è sufficiente riscontrare la legittimità di uno dei pareri negativi per rigettare il ricorso, tenuto conto che, anche in caso di fondatezza degli ulteriori motivi di doglianza riferiti agli altri pareri, l’atto conclusivo non potrebbe comunque essere annullato in quanto sorretto da un’autonoma ragione giustificatrice confermata in sede giurisdizionale.
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di legittimazione e interesse al ricorso in capo al consigliere comunale che voglia impugnare una delibera dell’Organo assembleare di cui fa parte.
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Nel caso di specie, la Direzione regionale del Ministero della cultura dichiarava con decreto l’interesse storico-artistico particolarmente importante dell’opera X.
Il proprietario presentava un ricorso gerarchico nel quale richiamava correttamente gli estremi del decreto, ma involontariamente procedeva ad un’erronea ricostruzione dei fatti, descrivendo il provvedimento di vincolo come riferito all’opera Y.
Il Ministero della cultura dichiarava quindi il ricorso gerarchico nullo per mancanza di oggetto.
Il TAR Veneto ha annullato quest’ultima determinazione.
I refusi contenuti nel ricorso gerarchico avrebbero dovuto essere superati, anche attraverso la richiesta di chiarimenti al ricorrente, in applicazione dell’art. 5, co. 1 d.P.R. 1199/1971 secondo cui l’organo che decide il ricorso gerarchico, “se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile”.
Per l’effetto, il TAR ha scrutinato le censure di illegittimità della dichiarazione di interesse culturale, affermando che la decisione sul ricorso gerarchico non assorbe il provvedimento di primo grado ma accede ad esso, con la conseguenza che il giudice, ove annulli la statuizione sul ricorso amministrativo, ha il potere-dovere di riesaminare la fattispecie nella sua interezza, senza limitarsi ai profili di legittimità formale del procedimento di secondo grado.
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Nel caso di specie, il privato presentava un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, avverso gli atti comunali e provinciali con cui si disponeva la realizzazione di una bretella stradale lungo un fiume, con la realizzazione di opere idrauliche.
Dopo l’opposizione da parte del resistente, il ricorso era trasposto innanzi al G.A.
Il TAR Veneto rilevava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del TSAP.
Una delle PP.AA. resistenti eccepiva che il ricorso era da dichiararsi radicalmente inammissibile, perché il ricorso straordinario si può presentare solo per gli atti rispetto ai quali sussista la giurisdizione amministrativa.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione, affermando che nell’attuale assetto normativo il ricorso straordinario è tendenzialmente giurisdizionale nella sostanza, anche se formalmente amministrativo, perciò deve trovare applicazione l’art. 11 c.p.a., con la possibilità di attuare la translatio iudicii.
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Il TAR Veneto ha ricordato che nel processo amministrativo l’integrazione in sede giudiziale della motivazione dell’atto amministrativo è ammissibile soltanto se effettuata mediante gli atti del procedimento – nella misura in cui i documenti dell’istruttoria offrano elementi sufficienti ed univoci dai quali possano ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta – oppure attraverso l’emanazione di un autonomo provvedimento di convalida. È invece inammissibile un’integrazione postuma effettuata in sede di giudizio, mediante atti processuali, o comunque scritti difensivi.
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Il TAR Veneto ha affermato che il rilascio del certificato di agibilità, ovvero il formarsi del silenzio-assenso sulla sua richiesta, presuppongono necessariamente la conformità urbanistico-edilizia delle opere realizzate.
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di calcolo degli oneri concessori, nonché sulla necessità di effettuare il loro ricalcolo in caso di cambio di destinazione d’uso da magazzino ad esercizio commerciale.
Infatti, tale ipotesi di cambio d’uso, ancorché compatibile nella medesima zona omogenea, interviene tra categorie edilizie funzionalmente autonome e non omogenee e, quindi, integra una modificazione edilizia con effetti incidenti sul carico urbanistico soggetta a regime concessorio oneroso, e ciò indipendentemente dall’esecuzione di opere.
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