Il TAR Catania ha affermato che nel processo amministrativo, il sistema probatorio è retto dal principio dispositivo con metodo acquisitivo degli elementi di prova da parte del giudice, in considerazione dell’assetto non paritetico dei rapporti fattuali e giuridici intercorrenti tra il privato e la P.A.; tuttavia, affinché possano essere attivati i poteri istruttori giudiziali, il ricorrente deve quantomeno avanzare un principio di prova a sostegno delle proprie deduzioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Catania ha affermato che anche nel giudizio amministrativo si applica il principio del ne bis in idem, di cui agli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., che vieta al giudice di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia, in virtù del rinvio esterno contenuto nell’art. 39, co. 1 c.p.a., poiché espressivo di esigenze comuni a qualsiasi ordinamento processuale, consistenti nel prevenire la inutile ripetizione di attività processuali e possibili contrasti di giudicati. Il principio del ne bis in idem, comportante la preclusione da giudicato esterno, mira ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in quanto corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione, essendo tale garanzia di stabilità, collegata all’attuazione dei principi costituzionali del giusto processo e della ragionevole durata.
In definitiva, è inammissibile il motivo di ricorso già avanzato in un altro giudizio definito con una sentenza, per violazione del principio del ne bis in idem che vieta al G.A. di pronunciarsi due volte sulla medesima controversia. Inoltre, in applicazione del divieto in questione è preclusa non solo la riproposizione di domande già definite con la sentenza passata in giudicato, ma anche la proposizione per la prima volta di quelle che di tale giudicato costituiscono il presupposto logico e indefettibile e come tali assoggettate all’effetto previsto dal citato art. 2909 c.c.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la giurisprudenza ha più colte chiarito che quando la fonte di un'obbligazione pecuniaria del privato verso il Comune non è il singolo titolo edilizio, il cui contenuto, con riguardo agli oneri concessori è predeterminato, bensì la convenzione urbanistica, il cui contenuto è frutto di una negoziazione tra le parti, è irrilevante che non sia realizzato il progetto edificatorio per il quale il privato ha effettuato il pagamento di cui ora chiede la restituzione. La controprestazione pecuniaria a carico della ditta lottizzante è comunque dovuta, salvo che la convenzione urbanistica non sia risolta o rescissa, o annullata o dichiarata nulla.
L'indebito oggettivo, quindi, non è automatico.
Il caso esaminato dal TAR riguardava un PIRUEA:
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che un’espressa prescrizione della Regione, che in sede di approvazione di PIRUEA (e in modifica di quanto previsto dal Comune) riduca la durata di tale Piano da dieci anni a cinque, è ammissibile, e va di conseguenza rispettata dalle parti.
La Regione, infatti, nel caso di specie aveva poteri di codeterminazione relativamente alla gestione del territorio, con quindi competenza a poter imporre un termine diverso per l’attuazione del Piano, e ciò anche al fine di ridurre l’incertezza sul recupero o meno delle aree.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che i dissensi forniti dalle Amministrazioni in sede di conferenza di servizi devono essere motivati e tali da poter garantire il superamento del dissenso stesso. La proposizione di una nuova collocazione dell’intervento richiesto che si ponga in violazione della normativa urbanistica, dunque, non risponde a tali requisiti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che è proponibile da parte della P.A. l’azione volta a conseguire una pronuncia costitutiva ai sensi dell’art. 2932 c.c. al fine di ottenere l’esecuzione di una convenzione di lottizzazione e, in particolare, l’accertamento e la declaratoria del trasferimento delle aree destinate a cessione gratuita.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana ha commentato l’art. 29 d.l. 77/2021, come convertito dalla l. 108/2021 (poi modificato dall’art. 20, co. 1 d.l. 13/2023, come convertito dalla l. 41/2023), strumentale a favorire l’accentrata “tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR”, che ha istituito una Soprintendenza Speciale per il PNRR presso il Ministero della Cultura, con operatività in scadenza al 31 dicembre 2026.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. Veneto ha considerato come nuova costruzione un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento di un edificio che, alla fine, ha portato alla realizzazione di due nuove unità abitative. In tal caso, quindi, anche gli oneri sono stati calcolati dall’ente locale considerandolo un intervento di una nuova costruzione, a prescindere dalla qualificazione giuridica di ristrutturazione impressa dal titolo edilizio.
Tale pronuncia si allinea ad altre recenti sentenze ammnistrative del T.A.R. Lombardia affermanti che, per incasellare un intervento di demo-ricostruzione come ristrutturazione o nuova costruzione, occorre verificare se vi è stato un l’incremento (o meno) del carico urbanistico.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto, dopo aver ricordato il principio generale per cui la prova dell’esistenza-consistenza di un edificio non più sussistente ricade sul privato, evidenzia che tale esistenza può essere ritenuta confermata in presenza di perizia giurata, relazioni accompagnatorie di pratiche edilizie e immagini storiche scaricate da Google Earth tra loro concordanti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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