Il TAR Veneto ha affermato che l’art. 15, co. 3 d.P.R. 380/2001 impone – ove necessario – il ricalcolo del contributo di costruzione, laddove le opere non siano state ultimate entro il termine originariamente stabilito.
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Il TAR Veneto ha affermato che tale atto (nel caso di specie, rectius, l’atto di ricalcolo degli oneri per cambio d’uso da magazzino ad esercizio commerciale) non ha natura autoritativa, bensì di atto paritetico, non assoggettato alle disposizioni ex artt. 3, 7, 21-quinquies e 21 nonies l. 241/1990, né ai principi in materia di tutela dell’affidamento.
Invero, il carattere doveroso e vincolato dell’attività del Comune esclude che, in subiecta materia, possa fondarsi un legittimo affidamento sul tempo decorso tra il rilascio del titolo edilizio e la successiva rideterminazione degli oneri, potendo questo avere rilevanza in materia solo ai fini dell’estinzione del diritto di credito per prescrizione.
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Il TAR Veneto ha affermato che la destinazione all’uso pubblico di un’area di proprietà altrui è un diritto reale che comporta la compressione delle prerogative del proprietario conseguenti all’assoggettamento del bene al suddetto uso, con la conseguenza che l’apposizione di una recinzione, limitando l’esercizio del diritto, è un atto illecito vietato, se non trova legittimazione espressa nel titolo di asservimento.
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Il TAR Veneto ha affermato la competenza della Giunta comunale all’adozione del regolamento che stabilisce un aumento degli importi del COSAP.
L’art. 42, co. 2, lett. f TUEL espressamente prevede che il Consiglio abbia competenza riguardo all’istituzione e all’ordinamento dei tributi, con esclusione della specificazione delle relative aliquote, la cui determinazione viene affidata alla Giunta.
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta alla giurisdizione esclusiva del G.A. l’impugnazione, nell’ambito della materia dei “rapporti di concessione di beni pubblici” (art. 133, co. 1, lett. b c.p.a.), del regolamento comunale che stabiliva un aumento degli importi del COSAP.
Il TAR ha anche affermato la propria giurisdizione sull’atto del Dirigente comunale con cui era determinato in concreto l’importo del canone dovuto dal privato, laddove impugnato nell’alveo del comune effetto caducante dell’atto generale presupposto, sicché l’avvenuta prospettazione dello specifico legame tra i due atti ne giustifichi la comune devoluzione al medesimo G.A.
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Nel caso di specie, il rilascio del permesso di costruire in deroga costituisce un atto sopravvenuto che rende improcedibile il ricorso avverso il diniego di PdC emesso in precedenza dal Comune.
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Segnalo il progetto di legge (n. 1987/24) presentato in commissione ambiente della Camera dei Deputati Mattia (fdi), Cortelazzo (Fi), Zinzi (lega) e Semenzato (noi moderati) sul dm 1444/1968 e obbligo di pianificazione attuativa e sulla definizione di ristrutturazione.
Il TAR Veneto ha offerto un’interpretazione dell’art. 82, co. 4 l.r. Veneto 61/1985, in base al quale, ai fini della determinazione dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione, il volume deve essere calcolato prendendo in considerazione l’altezza lorda del fabbricato.
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Il TAR Veneto ha ricordato la natura paritetica e non provvedimentale dell’atto con cui il Comune chiede il conguaglio sul contributo di costruzione dipendente da un PdC.
Questa distinzione influisce sui termini per l'impugnazione.
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Il TAR Veneto ha affermato che la destinazione produttiva e quella direzionale sono sempre state considerate distintamente dalla normativa urbanistica ed edilizia, la quale tuttora contiene una pluralità di previsioni che chiaramente evidenziano il diverso carico urbanistico imputabile all’una e all’altra destinazione.
Ad esempio, l’art. 5 d.m. 1444/1968 indica i cd. standard urbanistici in misura nettamente diversa per la destinazione industriale e per quella direzionale. Anche l’art. 19 d.P.R. 380/2001 contiene disposizioni che dettano, per le due destinazioni d’uso in oggetto, con riferimento al calcolo del contributo dovuto, prescrizioni nettamente differenti, dovute al differente carico provocato dalle due destinazioni.
Con queste premesse, si ritiene razionale e convincente che ai fini di una interpretazione logica e coerente della disciplina introdotta con l’art. 23-ter, co. 1, lett. b T.U. edilizia, che accomuna queste due destinazioni all’interno della stessa categoria funzionale, che l’intento del legislatore sia stato solo quello di affermare che – in assenza di una contraria disciplina regionale o di specifici divieti contenuti negli strumenti urbanistici comunali – il cambio di destinazione d’uso da produttivo a direzionale sia sempre ammesso.
Con questa interpretazione viene giustificata la coesistenza dell’art. 23-ter cit., che accomuna la destinazione produttiva e direzionale nella stessa categoria funzionale, con l’art. 19 cit., il quale, a causa del differente carico urbanistico generato, detta per le due destinazioni d’uso in oggetto, con riferimento al calcolo del contributo dovuto, prescrizioni nettamente differenti.
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