Il TAR Veneto ha affermato che, poiché la pronuncia della cessazione della materia del contendere non preclude la decisione sulle spese di lite, il Collegio può fare applicazione della regola della soccombenza virtuale, che comporta la necessità di ripercorrere l’iter decisionale, al fine di verificare quale sarebbe stato l’esito finale del giudizio.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, nel processo amministrativo, nulla esclude che una parte, che abbia ritenuto di aver chiaramente definito la propria posizione con la memoria depositata all’atto della costituzione (e che abbia, pertanto, ritenuto ultroneo il deposito di una memoria illustrativa), valuti tuttavia come necessaria una replica alle osservazioni mosse dalla controparte con la propria memoria illustrativa e/o ai nuovi documenti depositati.
Eventuali ulteriori puntualizzazioni ben possono essere svolte dalle parti in sede di udienza di discussione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, in caso di provvedimento basato su una motivazione plurima, accertata la legittimità – o la mancata contestazione – anche solo di uno dei motivi posti a fondamento del medesimo, è superfluo l’esame della fondatezza delle censure dedotte dai destinatari dell’atto avverso gli ulteriori motivi addotti a supporto del provvedimento impugnato, poiché esso non può essere annullato qualora anche uno solo dei motivi posti a suo fondamento fornisca autonomamente la legittima e congrua giustificazione della determinazione adottata.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto utili principi in materia di contributi all’agricoltura di cui al reg. (CE) n. 1122/2009, poi abrogato dal reg. delegato (UE) n. 640/2014.
Il TAR ha affrontato in particolare il tema della successione intertemporale tra i due regolamenti, nonché la procedura che gli eredi devono seguire in caso di morte dell’originario privato istante.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, con specifico riguardo ai contributi di cui al reg. (CE) n. 1122/2009, sussiste la giurisdizione del G.A. laddove si discuta della fase di concessione del tributo; residua, invece, la giurisdizione del G.O. nella differente fase di adempimento degli obblighi ricadenti sulle parti.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la mancata impugnazione dell’ordinanza di ripristino ex art. 41 d.P.R. 380/2001 successivamente emessa determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso proposto avverso la previa ordinanza di demolizione ai sensi dell’art. 35 d.P.R. cit., il cui eventuale accoglimento, infatti, non potrebbe avere alcuna utilità per il ricorrente, alla luce della successiva attività provvedimentale inoppugnata.
In ogni caso, venendo in contestazione interventi abusivi realizzati su un’area demaniale, l’ordinanza di demolizione viene adottata nell’esercizio della potestà sanzionatoria ex art. 35 cit. e consiste in un atto dovuto e vincolato al ricorrere dei presupposti di legge, consistenti nella esistenza di abusi e nella proprietà pubblica del suolo. Per l’effetto, non è richiesta una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di quest’ultimo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, non potendo ammettersi l’esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo non può giammai legittimare.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che nell’ordine di demolizione di un’opera abusiva, in generale, non è necessario che venga specificata l’area di sedime da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale per il caso di inerzia, potendo tale individuazione avvenire col successivo atto con cui si accerta l’inottemperanza all’ordine impartito.
L’omessa indicazione di un’area che verrà acquisita di diritto al patrimonio pubblico non costituisce motivo di illegittimità dell’ordinanza di demolizione, essendo invece un requisito necessario ai fini dell’acquisizione, che costituisce distinta misura sanzionatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava un’ordinanza di demolizione spiccata dal Comune (a seguito di un diniego di PdC in sanatoria) nei confronti di alcuni moduli abitativi prefabbricati, affermando che ivi vi abita una Signora, invalida al 100%, che i servizi sociali del Comune reputavano adeguatamente accudita in un ambiente che risponde alle sue necessità.
Il TAR Veneto ha rigettato tale motivo di ricorso.
La relazione dei servizi sociali riferisce unicamente quanto osservato in sede di visita alla Signora, non rappresentando, quindi, un atto avente valenza provvedimentale.
Inoltre, il Comune cui venga indirizzata un’istanza ex art. 36 d.P.R. 380/0101 è tenuto unicamente a valutare la sussistenza dei presupposti per il suo accoglimento, consistenti nella doppia conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione delle opere e vigente al momento della presentazione dell’istanza di accertamento di conformità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Comunicato del Ministero della Giustizia relativo al testo del decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, coordinato con la legge di conversione 24 luglio 2024, n. 105, recante: «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica». (Testo coordinato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 175 del 27 luglio 2024). (24A04142) (GU Serie Generale n.181 del 03-08-2024)
Nel testo coordinato citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata Gazzetta Ufficiale, e' apportata la seguente correzione: alla pagina 44, seconda colonna, all'art. 1, comma 1, lettera b), il punto 1), deve intendersi correttamente sostituito dal seguente: «1) al primo periodo, le parole: "la stessa e da quello" sono sostituite dalle seguenti: "la stessa o da quello, rilasciato o assentito," e le parole: "l'intero immobile o unita' immobiliare," sono sostituite dalle seguenti: "l'intero immobile o l'intera unita' immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimita' dei titoli pregressi,";»
Il TAR Veneto ricorda che non è possibile assentire l’apertura di un passo carraio su strada (ancora formalmente) privata: il fatto che i proprietari avessero l’obbligo, non ancora adempiuto, di cederla al Comune non giustifica infatti il comportamento dell’Ente.
Inoltre, il Giudice precisa che nemmeno l’assoggettamento a servitù di uso pubblico comporta la facoltà per i frontisti di aprire accessi diretti sulla strada, costituendo questo un aggravio della servitù medesima.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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