Preavviso di rigetto e procedimenti avviati d’ufficio
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, il preavviso di rigetto non deve essere emanato nei procedimenti avviati d’ufficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che, ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990, il preavviso di rigetto non deve essere emanato nei procedimenti avviati d’ufficio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che la monetizzazione delle aree (invece della loro cessione) costituisce un provvedimento vincolato, il che consente di prescindere dalla comunicazione di avvio del procedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che il privato che si lamenta della mancata partecipazione al procedimento ha l’onere di allegare che, se la comunicazione di avvio del procedimento vi fosse stata, egli avrebbe detto qualcosa alla P.A., indicando quali elementi avrebbero potenzialmente e ragionevolmente ampliato il quadro istruttorio da tener presente ai fini della decisione.
Non basta, quindi, lamentare la mancata comunicazione di avvio del procedimento, per ottenere l’annullamento dell’atto.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto rileva che il parere negativo di compatibilità paesaggistica incide sulla possibile formazione del silenzio-assenso al condono, impedendo il rilascio del permesso in sanatoria; ne consegue che tale diniego può essere legittimamente motivato rinviando per relationem ai contenuti del parere negativo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Veneto chiarisce quando sussiste la legittimazione ad agire di un Comune ad impugnare il provvedimento amministrativo di un altro Comune che, però, è destinato a produrre effetti anche nel territorio del primo. Nella fattispecie si trattava di realizzare un complesso immobiliare a destinazione logistica della superficie di 126.955 mq in zona agricola tramite una procedura di S.U.A.P.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che esistono due tipi di invalidità dell’atto amministrativo, quella cd. caducante e quella cd. invalidante: nel caso della prima l’annullamento dell’atto presupposto comporta l’annullamento, a cascata e automatico, anche dell’atto consequenziale per illegittimità derivata (anche nell’ipotesi in cui non sia stato ritualmente impugnato); nel caso della seconda, l’annullamento in via derivata si verifica solo nell’ipotesi in cui sia stato ritualmente impugnato anche l’atto consequenziale.
Il vizio caducante, peraltro, presuppone contemporaneamente due elementi: l’appartenenza, sia dell'atto annullato direttamente come di quello caducato per conseguenza, alla medesima serie procedimentale; e il rapporto di necessaria derivazione del secondo dal primo, come sua inevitabile ed ineluttabile conseguenza e senza necessità di nuove ed ulteriori valutazioni di interessi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che le sentenze esecutive del Giudice Amministrativo, non ancora passate in giudicato ma non sospese dal giudice di appello, possono essere portate in ottemperanza: l’unico limite a cui sottostanno è che le modalità esecutive, “tenendo conto degli effetti che ne derivano” ai sensi dell’art. 114 c.p.a., non siano suscettibili di determinare modificazioni irreversibili della realtà giuridica.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ribadisce che la mancata impugnazione dello strumento urbanistico sopravvenuto al ricorso avverso una disposizione anch’essa urbanistica, comporta l’improcedibilità del ricorso medesimo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato la natura di atto meramente confermativo del diniego di condono basato esclusivamente sul parere negativo della Soprintendenza: il privato avrebbe dunque dovuto impugnare l’atto del Ministero.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la giurisdizione in materia di calcolo dell’indennità di acquisizione sanante appartiene al Giudice Ordinario: ciò vale anche se le contestazioni riguardano sia l’an sia il quantum, poiché vige il principio di inderogabilità della giurisdizione per ragioni di connessione.
Per risolvere i problemi di coordinamento tra i due giudizi, si applicano le norme sulla sospensione del processo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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