La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda che individuava il periodo di cacciabilità della tortora selvatica in maniera non rispettosa del perimetro fissato dall’art. 18 l. 157/1992.
La materia della caccia rientra nella potestà legislativa residuale delle Regioni. Tuttavia, tale potestà deve esercitarsi nel rispetto dei criteri fissati dalla l. 157/1992 in quanto espressione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ambiente, avente carattere trasversale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di una legge sarda, secondo cui un Organo regionale avrebbe dovuto svolgere, nell’ambito del territorio della Sardegna, le funzioni e i compiti già espletati in campo nazionale dal soppresso Corpo forestale dello Stato (CFS).
Risulta violata la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ambiente, laddove con il d.lgs. 177/2016 il legislatore nazionale aveva disposto l’assorbimento del CFS nell’Arma dei carabinieri, con l’attribuzione a quest’ultima delle relative funzioni (ad eccezione delle competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e loro spegnimento con mezzi aerei attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché delle specifiche funzioni attribuite alla Polizia di Stato e al Corpo della Guardia di finanza).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Una sentenza del TAR Veneto dichiara la legittimità del provvedimento comunale di diniego del riesercizio di annullamento in autotutela di alcune S.C.I.A. edilizie, legittimanti la costruzione di un fabbricato a 4 piani in ZTO B, senza dar luogo alla demolizione d’ufficio di 2 piani, sopraelevati in deroga all’art. 8 d.m. 1444/1968.
Detta decisione si pone ad esito di un travagliato percorso amministrativo, costellato da numerose sentenze giurisdizionali, tra cui una della Corte Costituzionale ed un’altra della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, iniziato con una sentenza del medesimo TAR Veneto che ordinava al Comune di “adottare i necessari provvedimenti di ripristino, riguardo al rispetto dell’altezza dell’edificio”, riducendo da 4 a 2 piani un fabbricato residenziale costruito in applicazione del cd. terzo Piano Casa del Veneto (l.r. Veneto 32/2013) e delle N.T.A. del P.R.G. comunale in allora vigenti per il parametro dell’altezza.
Nonostante tale pronuncia, veniva, dapprima, rivendicato dal Comune lo spazio di autonomia decisionale in ordine all’annullamento dei titoli edilizi D.I.A./S.C.I.A., autoformatisi, rispetto al precetto autoritativo del G.A., dovendo tener conto dell’affidamento legittimo maturato in capo al costruttore, nonché degli altri interessi pubblici “flessibili”, con esclusione di ogni automatismo esecutivo alla demolizione, come sarebbe stato imposto dallo stesso G.A.
Veniva, così, riattivato il procedimento edilizio d’annullamento in autotutela dal Comune per il riesercizio dei suoi poteri di vigilanza edilizia sulle D.I.A./S.C.I.A. rilasciate.
Nel frattempo, era stata interessata anche la Cassazione a Sezioni Unite, che confermava lo spazio istituzionale di autonomia decisoria di esecuzione, riservato al Comune nell’intero contenzioso, pur a seguito di un ordine giurisdizionale con demolizione coattiva da parte del TAR Veneto. Così veniva dichiarato che non era stato invaso il potere discrezionale riservato, ex lege, al Comune di valutare gli interessi pubblici “flessibili”, non valutati dal primo G.A.
In questo quadro si concludeva l’avviato procedimento in autotutela con un provvedimento di diniego, valutando il Comune gli interessi pubblici, concreti ed attuali e comparandoli con quelli contrapposti del privato vicinante alla demolizione nonché con l’affidamento legittimo sulla liceità dei titoli edilizi, insorto a favore del costruttore.
Il TAR Veneto, con la sentenza qui commentata, ha rigettato il proposto ricorso del confinante avverso il diniego di annullamento in autotutela, ritenendo che sussistano interessi “flessibili” pubblici, attuali e concreti che giustifichino il diniego comunale di riesercizio dell’annullamento in autotutela dei titoli edilizi-S.C.I.A. e, quindi, di non ordinare la demolizione, poiché:
a) nessun beneficio concreto, all’attualità, il confinante potrebbe trarre dalla riduzione in altezza dell’immobile del fabbricato a 4 piani, come debitamente accertato dal Comune nel procedimento di riavvio del potere in autotutela, con perizie tecniche congruamente espletate sul diritto di vista o panoramicità ovvero sull’ombreggiamento con riduzione di luce sull’immobile del ricorrente;
b) l’edificio di 4 piani del controinteressato, non ha comportato alcun irreversibile sconvolgimento dell’assetto edilizio attuale, rimasto a 4 piani d’altezza massima, per la zona urbanistica intensiva Z.T.O. B, in cui il fabbricato era sito;
c) né la sopraelevazione contestata dei 2 piani della stessa costruzione contrastava con la ratio della normativa sul piano casa del Veneto exr. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., né con la l.r. Veneto 14/2017 sul contenimento del consumo del suolo, né con la l.r. Veneto 14/2019, cd. Veneto 2050, né con la legge statale di definizione dell’intervento di demo-ricostruzione, attualmente vigente, di cui all’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, come aggiornato dal d.l. 50/2022;
d) è rilevante l’affidamento incolpevole, ingenerato nel costruttore, in ordine alla legittimità e stabilità del suo titolo edilizio, autoformatosi con le diverse S.C.I.A./D.I.A. edilizie, presentate nel periodo dal 2014 al 2015, ultimando i lavori conclusi al grezzo nel 2016.
Legittima si configura l’azione comunale amministrativa, intrapresa e conclusa, senza alcuna applicazione, astratta ed automatica dell’ordine giudiziale del TAR di demolizione ai fini del ripristino della mera legalità, ma in corretta e legittima valutazione amministrativa degli interessi “flessibili” pubblici e concreti, non esaminati dal G.A., presenti in un quadro di coerenza urbanistica valutata, all’attualità nonché di prevalenza dell’affidamento legittimo, insorto nel privato costruttore, che aveva a costruire confidando su titolo legittimo (S.C.I.A.).
Post di Dario Meneguzzo – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che la realizzazione di un bagno accessibile anche alle persone affette da disabilità è dovuta per il solo fatto di essere un locale aperto al pubblico, anche se esso non è soggetto alle disposizioni sul collocamento obbligatorio e si tratti del bagno destinato ai dipendenti.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che l’ampliamento fino a 800 mc previsto per le case di abitazione in zona agricola può essere utilizzato una sola volta, non essendo al contrario possibile frazionare l’unità immobiliare così ottenuta per poter moltiplicare le possibilità di ampliamento. In altre parole, il Giudice ha rigettato l’idea di applicare l’ampliamento di cui all’art. 44, co. 5 l. R.V. n. 11/2004 ad un ampliamento già assentito ai sensi di tale disciplina.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la destinazione d’uso presunta di un fabbricato è quella dichiarata nelle pratiche e nei titoli edilizi e sanitari. Inoltre, eventuali accertamenti della Polizia Locale successivi all’ordinanza di ripristino costituiscono prova dell’avvenuta rimessione in pristino, e non dell’illegittimità del provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n. 155 del 04.07.2024) il d.l. 4 luglio 2024, n. 92, entrato in vigore il 05.07.2024, contenente misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia.
Si segnala in particolare l’art. 9 del d.l. cit., con il quale si introduce nel codice penale l’art. 314-bis c.p. Tale norma, dirimendo un contrasto giurisprudenziale sul punto, sancisce la punibilità del cd. peculato per distrazione del pubblico funzionario: “(Indebita destinazione di denaro o cose mobili). - Fuori dei casi previsti dall’articolo 314, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.
Il TAR Veneto ricorda che il parere della Commissione di Salvaguardia di Venezia era obbligatorio e vincolante, oltre che autonomamente e immediatamente impugnabile al pari del parere della Soprintendenza.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto sottolinea che la Commissione per la Salvaguardia di Venezia ha cessato i propri poteri a seguito dell’approvazione degli strumenti urbanistici dell’intero territorio lagunare, nel 2010.
Il fatto che il provvedimento sia posteriore a tale data non inficia il parere espresso prima, quando la Commissione era ancora competente: il principio tempus regit actum si applica infatti non solo ai provvedimenti finali, ma anche agli atti endoprocedimentali espressione di una specifica funzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità di plurime norme di una legge piemontese in materia urbanistica, ponendo utili principi in materia. Nello specifico, sono state considerate illegittime le seguenti previsioni legislative del Piemonte.
a) Il diritto di realizzare gli interventi previsti dal cd. secondo Piano Casa del Piemonte anche su immobili oggetto di condono. La Corte porta avanti così l’orientamento – non univoco e, bisogna dirlo, penalizzante per il privato – secondo cui gli immobili condonati restano figli di un dio minore, senza potersi dire pienamente legittimati.
b) Il diritto a che alcuni interventi di aumento delle volumetrie possano superare i parametri edilizi e urbanistici previsti dagli strumenti urbanistici e possano comportare l’incremento o il decremento del numero di unità immobiliari sottoposte a ristrutturazione edilizia; superare le densità fondiarie stabilite dall’art. 7 d.m. 1444/1968; superare l’altezza massima consentita dagli strumenti urbanistici fino alla quantità necessaria per sopraelevare il fabbricato di un piano. La Corte ha riscontrato la violazione dei principi fondamentali nella materia del governo del territorio previsti dall’art. 41-quinquies 1150/1942, dal d.m. 1444/1968 e dall’art. 14, co. 1-bis d.P.R. 380/2001 (in materia di PdC in deroga).
c) Il diritto, per gli edifici realizzati dopo l’entrata in vigore della legge regionale, di recuperare il sottotetto, decorsi tre anni dalla realizzazione o ad avvenuto perfezionamento delle pratiche di legittimazione. La disposizione in esame, aumentando in maniera esponenziale il numero degli interventi assentibili e coinvolgendo edifici di nuova costruzione, determina uno sviamento dalle specifiche finalità di contenimento del consumo di suolo e di impulso alla realizzazione di interventi tecnologici per la riduzione dei consumi energetici perseguite attraverso il recupero dei sottotetti.
d) Il diritto di recuperare i sottotetti esistenti indipendentemente dagli indici o dai parametri urbanistici ed edilizi previsti dai PRG e dagli strumenti attuativi vigenti o adottati. Dall’art. 14 T.U. edilizia, avente a oggetto il PdC in deroga agli strumenti urbanistici, si desume il carattere eccezionale di tale permesso, che può essere rilasciato solo all’esito di un procedimento peculiare e sulla base di una valutazione concreta caso per caso degli interessi rilevanti nello specifico contesto.
e) La ricomprensione, ai sensi dell’art. 32 T.U. edilizia, tra le variazioni essenziali al progetto approvato delle seguenti condizioni: mutamento della destinazione d’uso che implica incremento degli standard previsti dal d.m. 1444/1968 (anziché variazione degli standard); aumento in misura superiore al 30% della cubatura o della superficie di solaio (anziché aumento consistente); modifiche superiori al 20% dei parametri urbanistico-edilizi relativi all’altezza e alla superficie coperta del progetto approvato (anziché modifiche sostanziali).
f) Il diritto, al fine di favorire l’utilizzo delle “zone comuni” negli edifici a destinazione residenziale, di realizzare sale per il fitness, aule ricreative, spazi per il tele-lavoro, nonché di sfruttare locali seminterrati per il ricovero di cicli, motocicli o mezzi di trasporto per disabili; nonché il diritto di recuperare a scopo abitativo i cosiddetti piani pilotis: soluzioni architettoniche con pilastri a vista, che sorreggono l’edificio e creano uno spazio coperto, libero da pareti. Tutto ciò, sia per scopi di rigenerazione di fabbricati già esistenti, sia per incentivare la realizzazione di tali spazi in edifici di nuova costruzione. Ancora una volta, la possibilità di effettuare gli interventi surriferiti in deroga ai piani regolatori non è rispettosa dei principi fondamentali di cui all’art. 41-quinquies 1150/1942, al d.m. 1444/1968 e all’art. 14 d.P.R. 380/2001.
Si segnala che, secondo la Consulta, l’art. 23-ter, co. 1 bis-quater d.P.R. 380/2001 (norme introdotte dal d.l. 69/2024, cd. decreto Salva Casa, non ancora convertito in legge), è volto ad ampliare condizioni e fattispecie per il mutamento della destinazione d’uso, senza modificare direttamente i presupposti della nozione di variazione essenziale. Tali previsioni, infatti, sono rispettivamente rivolte a consentire: il mutamento della destinazione d’uso della singola unità immobiliare senza opere all’interno della stessa categoria funzionale, il mutamento di destinazione d’uso senza opere tra determinate categorie funzionali di una singola unità immobiliare ubicata in edifici ricompresi in specifiche zone di cui all’art. 2 d.m. 1444/1968, il mutamento di destinazione d’uso per singole unità immobiliari finalizzato a determinate forme di utilizzo.
La Corte ha altresì affermato che la disciplina sulle tolleranze costruttive delineata dall’art. 34-bis T.U. edilizia (disposizione anch’essa da ultimo significativamente novellata dal d.l. 69/2024) definisce il profilo delle difformità rilevanti, in una prospettiva che non può non essere omogenea sull’intero territorio nazionale, anche con riguardo ai limiti individuati dal d.P.R. 380/2001 come punto di equilibrio.
Si ringraziano sentitamente Daniele Iselle e l’ing. Mauro Federici per la segnalazione.
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