Il TAR Veneto sottolinea che la strumentazione urbanistica, preferibilmente, deve rispettare quanto previsto negli accordi e convenzioni stipulate dalla P.A. con i privati; questi, al contrario, non potrebbero lamentarsi di quelle previsioni urbanistiche che costituiscono attuazione di quanto stipulato con il Comune.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, in sede di approvazione di una variante al PRG di un Comune, i terreni di un privato erano inclusi nell’ambito di espansione residenziale da attuarsi con Piano Particolareggiato.
In sede di approvazione del PAT, si confermava la vocazione edificatoria dell’area, demandando al P.I. le previsioni per lo sviluppo delle relative previsioni.
Tale destinazione urbanistica non era mai attuata, nonostante la volontà in tal senso manifestata dal privato, in ragione dell’impossibilità di trovare un accordo con i diversi proprietari delle aree interessate dall’adozione del necessario PUA.
In sede di approvazione del P.I., i terreni erano esclusi dall’ambito di espansione edilizia, attribuendo alla stessa una zonizzazione di “LPS non attuabile”.
Il TAR Veneto ha ritenuto legittimo l’operato del Comune.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non può essere condizionata all’esecuzione di opere ulteriori, in quanto ciò si pone in contrasto con gli elementi strutturali dell’istituto, che presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro attuale e integrale conformità alla disciplina urbanistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie un Comune, di fronte ad una pratica di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 viziata da incompletezza, dopo aver chiesto inutilmente delle integrazioni, disponeva la sospensione sine die del procedimento.
Il TAR Veneto ha riqualificato la fattispecie come silenzio-diniego, formatosi 60 giorni dopo la sospensione, ai sensi del comma 3 art. cit.
Il TAR ha aggiunto che, anche a voler ammettere la sospensione sine die di un procedimento (nonostante l’art. 6 l. 241/1990 contenga delle ipotesi tipiche e tassative), il relativo atto avrebbe avuto natura soprassessoria e avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato dal privato.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’eventuale sussistenza in astratto dei presupposti per conseguire la sanatoria dell’abuso non vizia l’ordinanza di demolizione dell’intervento (forsanche assentibile) realizzato in assenza del permesso di costruire. L’ordine di demolizione, infatti, non presuppone una preliminare valutazione in merito alla (astratta) conformità delle opere rispetto allo strumento urbanistico, richiedendo l’accertamento dell’abuso e della sua consistenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che la successiva presentazione di un’istanza di sanatoria ex art. 36 d.P.R. 380/2001 non influisce sul precedente ordine di demolizione né in termini di invalidazione (impedendolo il principio del tempus regit actum) né in termini di caducazione (non essendo il Comune tenuto ad adottare, all’esito del diniego dell’istanza, un nuovo provvedimento demolitorio). La presentazione dell’istanza determina un mero arresto provvisorio dell’efficacia dell’ordine di demolizione, che riacquista automaticamente effetti nel caso di diniego di sanatoria.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto deve frequentemente ricordare che va esclusa ogni rilevanza alla cd. sanatoria giurisprudenziale, atteso che il requisito della doppia conformità deve considerarsi principio fondamentale nella materia del governo del territorio, in quanto adempimento finalizzato a garantire l’assoluto rispetto della disciplina urbanistica ed edilizia durante tutto l’arco temporale compreso tra la realizzazione dell’opera e la presentazione dell’istanza volta ad ottenere l’accertamento di conformità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che spetta al TSAP conoscere dell’impugnazione del diniego di sanatoria di un immobile, motivato in base alla dislocazione dell’immobile stesso a distanza inferiore da quella minima dall’argine o dalla sponda di un fiume, in quanto situazione incidente in maniera diretta e immediata sulla regolamentazione delle acque pubbliche, con conseguente diretta interferenza sul regolare regime delle stesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che le maggiorazioni previste dall’art. 42 d.P.R. 380/2001 non possiedono natura sanzionatoria, assumendo la funzione (risarcitoria) di penale finalizzata a compensare il pregiudizio economico conseguente al ritardato versamento del dovuto. Poiché l’ordinamento prevede che, laddove il titolo edilizio non venga utilizzato, il contributo vada restituito in quanto rimasto privo di causa, in tale eventualità devono essere restituite anche le suddette maggiorazioni, suscettibili di applicazione solo quando gli oneri siano ancora dovuti e non nel caso in cui, venuto meno il titolo edilizio, anche l’obbligo di versamento risulti caducato con effetti ex tunc.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto si è allineato all’Adunanza Plenaria, che ha qualificato l’atto di imposizione e di liquidazione del contributo di costruzione alla stregua di un mero atto ricognitivo e contabile, disconoscendone la natura autoritativa nonché negando la possibilità di considerarlo l’esplicazione di una potestà pubblicistica.
Ne consegue il potere del Comune di modificare le sue determinazioni quantitative, seppure con il limite della prescrizione decennale relativa al diritto, che trascende quello più tipicamente pubblicistico connesso all’autotutela.
La tutela dell’affidamento è invocabile dal privato solo quando la conoscibilità e la verificabilità non possano essere pretesi dalla parte che agisce con ordinaria diligenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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