Ne ha offerto una pregevole disamina il TAR Veneto: in particolare, la cura dell’interesse pubblico vale anche a dare rilievo, a prescindere da espliciti riconoscimenti normativi, a posizioni giuridiche che eccedono la sfera del singolo e attengono invece a beni della vita a fruizione collettiva della cui tutela un’associazione si faccia promotrice sulla base dei criteri giurisprudenziali della rappresentatività, del collegamento territoriale e della non occasionalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il privato impugni il solo provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’abuso edilizio, non può sollevare contestazioni sull’effettiva abusività dello stesso, in quanto la precedente ordinanza di demolizione rimasta inoppugnata costituisce un atto presupposto non più aggredibile.
In ogni caso, l’atto di acquisizione gratuita costituisce atto vincolato a fronte dell’inadempimento del privato all’ordinata demolizione, perciò non può essere censurato per difetto di proporzionalità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che per ottenere l’annullamento di un atto amministrativo plurimotivato, è necessario che nessuna delle motivazioni adotta dalla Pubblica Amministrazione risulta fondata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che – di fronte alle lamentele del privato sulla pratica edilizia avviata dal vicino – non è lesivo nei confronti del privato stesso l’atto con cui il Comune si limita a chiarire (nulla disponendo) le valutazioni compiute in sede istruttoria, gli ulteriori accertamenti avviati e a precisare gli aspetti oggetto di contestazione ritenuti di esclusiva competenza della Soprintendenza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che in base alla l.r. Veneto 11/2004 non è il P.A.T., bensì il P.I. a dover definire le destinazioni d’uso delle singole aree (art. 17, co. 2) oppure, dopo l’approvazione del P.A.T.I., il P.R.G. vigente che diviene P.I. (art. 48).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato lamentava l’incompatibilità tra il contenuto di un PATI, come risultante dall’accoglimento di un’osservazione, e la regolamentazione dettata dalle disposizioni in materia di sanità pubblica (art. 216 r.d. 1265/1934, T.U. leggi sanitarie) e di tutela delle risorse idriche (art. 94 d.lgs. 152/2006, Codice dell’ambiente).
Il TAR Veneto ha respinto le censure, poiché concernevano normative dal contenuto puntuale, tali da non poter costituire parametro di legittimità di un atto di pianificazione strategica qual è il PATI, le cui previsioni troveranno concretizzazione in sede di P.I.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che tale obbligo non sussiste, qualora venga approvata un’osservazione che attenga ad una modifica puntuale, concernente una singola area, inidonea ad alterare i criteri ispiratori del PATI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 24, co. 2-bis l.r. Veneto 27/2003, secondo cui il Consiglio comunale può motivatamente approvare o autorizzare, su aree destinate a servizi pubblici, opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste nello strumento urbanistico comunale. Il provvedimento costituisce variante allo strumento urbanistico medesimo, senza necessità di approvazione superiore.
Nel caso di specie, si trattava di una struttura destinata all’accoglienza di persone che presentano disabilità motorie, cognitive e sensoriali, o con ridotta mobilità per ragioni di anzianità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la norma speciale di uno strumento urbanistico comunale che riguardi uno specifico e ben determinato tipo di intervento (nel caso di specie, una norma delle N.T.A. del P.R.G. sugli ampliamenti attuati mediante sopraelevazione di fabbricati preesistenti che si trovino già a minor distanza dai confini e/o dai fabbricati) prevale sulle norme generali di quella zona.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la fattibilità di un intervento edilizio è subordinata alla conclusione favorevole di un complesso di moduli procedimentali (paesaggistici, ambientali, urbanistici ed edilizi) tra loro autonomi ma tendenzialmente interdipendenti, nel senso che la conclusione sfavorevole di anche solo uno di essi fa venir meno la possibilità di edificare. In quest’ottica, la circostanza che il provvedimento in autotutela “confonda” motivi ostativi di natura edilizia e motivi di natura paesaggistica non rileva se, infine, almeno una ragione ostativa sia effettivamente presente.
Nel caso di specie, non potendosi rilasciare la compatibilità paesaggistica postuma per la presenza di nuovi volumi, il procedimento di sanatoria dell’immobile non aveva motivo per proseguire.
Si segnala che, in questa sentenza, il TAR ha affermato apertis verbis che per le parti di un giudizio è più “satisfattivo” ricevere un rigetto nel merito, che in rito.
Post di Alberto Antico – avvocato
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