Piano Casa e immobili abusivi
Il TAR Veneto ricorda l’impossibilità di applicare la disciplina premiale del cd. Piano Casa (l. R.V. n. 14/2009) agli immobili anche solo parzialmente abusivi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda l’impossibilità di applicare la disciplina premiale del cd. Piano Casa (l. R.V. n. 14/2009) agli immobili anche solo parzialmente abusivi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che l’art. 17 l.r. Veneto 14/2019, nel dettare la disciplina transitoria dal Piano Casa al Veneto 2050, dispone che gli interventi regolati dalla l.r. Veneto 14/2009, cd. Piano Casa, per i quali la SCIA o la richiesta di PdC siano stati presentati entro il 31.03.2019, continuano ad essere disciplinati dalla medesima legge regionale.
Il TAR ha dato atto di non ravvisare profili di incostituzionalità di questa norma di diritto intertemporale.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che gli interventi previsti e consentiti dalla l.r. Veneto 14/2009, cd. Piano Casa, sono affrancati dalle misure di contenimento del consumo di suolo, sia nel periodo transitorio, sia successivamente a regime, fatta salva l’impossibilità di cumulo delle premialità previste dai due testi normativi (cfr. art. 12 l.r. Veneto 14/2017).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha aderito all’interpretazione fornita dalla circolare regionale n. 1 del 13.11.2014 sul cd. Piano casa, secondo cui gli interventi di cui all’art. 3-bis l.r. Veneto 14/2009 (Interventi nelle zone agricole) sono ammissibili anche in assenza dei requisiti soggettivi di imprenditore agricolo e del piano aziendale di cui all’art. 44 l.r. Veneto 11/2004.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto, dopo aver ricordato la definizione di ristrutturazione edilizia applicabile ratione temporis agli interventi di demo-ricostruzione in zona di vincolo paesaggistico, ha rimarcato che la l.r. Veneto n. 14/2009 (cd. Piano Casa), al pari della l.r. Veneto n. 14/2019 (cd. Veneto 2050) non possono derogare, in via ordinaria, alla previsione di PUA prevista dal PI.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Da oggi 1 marzo entra in vigore la riforma Cartabia del processo civile, la quale, tra l'altro, modificando l'articolo 475 del codice di procedura civile, ha abolito la formula esecutiva, che costitutiva un passaggio fondamentale per il lavoro degli avvocati e del tribunale.
Fino a ieri la formula esecutiva veniva apposta in calce a una sentenza o a un altro titolo esecutivo ed era fondamentale per procedere esecutivamente contro qualcuno.
Il TAR Palermo ha ribadito alcuni utili principi in materia: in particolare, l’onere della prova dell’esistenza dei documenti, rispetto ai quali si esercita il diritto di accesso, incombe sulla parte che agisce in giudizio, non potendo imporsi alla P.A. la prova del fatto negativo della non detenzione dei documenti.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha ricordato che l’istanza di accesso agli atti può avere ad oggetto solamente la documentazione già formata ed in possesso della P.A., non anche informazioni in suo possesso che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal Codice della privacy, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Sardegna ha ricordato che il silenzio(-diniego) della P.A. sull’istanza di accesso agli del privato è soggetto comunque al rito per l’accesso ex art. 116 c.p.a. e non può essere impugnato con il rito avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Post di Alberto Antico – avvocato
L’ha affermato il TAR Palermo: pertanto, il privato può agire con il ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a.
Si noti che invece, in virtù dell’espresso dettato normativo, l’inerzia sull’istanza di accesso agli atti documentale (artt. 22 ss. l. 241/1990) comporta la formazione del silenzio-rigetto.
Post di Alberto Antico – avvocato
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