Azione di rivalsa per le spese sostenute dal consorzio obbligatorio ai sensi della l.r. Veneto 61/1985
L’art. 62, co. 4 l.r. Veneto 61/1985, ora abrogato, recitava: “L’intervenuta costituzione del Consorzio obbligatorio costituisce titolo per il Sindaco per procedere all’occupazione temporanea degli immobili degli aventi titolo dissenzienti e affidarli al Consorzio per l’esecuzione degli interventi previsti, con diritto di rivalsa delle spese sostenute nei confronti degli aventi titolo, oppure per procedere all’espropriazione degli stessi immobili da cedere al Consorzio obbligatorio ai prezzi corrispondenti all’indennità di esproprio”.
La Corte d’appello di Venezia ha affermato che la rivalsa in questione è consentita non per qualsiasi tipologia di spese sostenute dal consorzio obbligatorio, bensì soltanto per quelle relative alle occupazioni temporanee degli immobili dei proprietari dissenzienti ed al loro affidamento (o alla loro acquisizione) al consorzio onde eseguire gli interventi programmati dal Comune attraverso il comparto.
Una volta azionata in primo grado l’azione di rivalsa, viola il divieto di nova in appello la richiesta delle medesime somme a titolo di obbligazione propter rem di natura solidale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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