Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, di fronte al motivo d’appello del privato che lamentava una carenza di motivazione del Comune sulle difese procedimentali da lui svolte dopo la ricezione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 sulla propria istanza di sanatoria edilizia, ha respinto il motivo invocando la fattispecie di non annullabilità ex art. 21-octies, co. 2 l. cit.
Si segnala però che il III periodo di quest’ultima norma recita: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che il procedimento per la verifica di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001 sfocia in un provvedimento di carattere assolutamente vincolato, il quale non necessita di altra motivazione oltre a quella relativa alla corrispondenza (o no) dell’opera abusiva alle prescrizioni urbanistico-edilizie e a quelle recate da normative speciali in ambito sanitario e/o paesaggistico, sia all’epoca di realizzazione dell’abuso sia a quella di presentazione dell’istanza. Ciò determina che in sede di accertamento di conformità è interamente a carico della parte l’onere di dimostrare la cd. doppia conformità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, un’impresa che svolge l’attività di affittacamere a Venezia, dal 2000 in poi, chiedeva ed otteneva dal Comune i titoli per eseguire vari interventi edilizi.
Di recente, il Comune contestava la necessità di adeguamento degli scarichi. L’istanza di sanatoria veniva denegata e l’impresa provava a difendersi eccependo l’affidamento maturato negli ultimi vent’anni, ove mai aveva ricevuto contestazioni.
Il TAR Veneto – con laconica motivazione – ha affermato che l’accertamento di conformità presuppone la spendita di un potere interamente vincolato nel quale affidamento del privato non può assumere rilevanza.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Per spiegare la questione, partiamo da un caso concreto.
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Italo è il ragazzo che, giunto all'età lavorativa, decide di stipulare un mutuo per comperare una piccola casetta con la parte residenziale al primo piano e un garage al piano terra, nato come negozio e, quindi, C1 al catasto.
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Il venditore prepara le carte e incarica un geometra di presentare al Comune una SCIA per il cambio di destinazione d'uso senza opere del piano terra da negozio a garage.
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Il geometra presenta la SCIA in Comune e la variazione al Catasto da C1 (negozio) a C6 (garage).
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Dal punto di vista comunale la pratica è corretta e il Comune lo scrive espressamente.
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Le parti allora vanno dal notaio a effettuare il rogito, chiedendo per il giovane Italo i benefici fiscali della prima casa per entrambi i piani della casa, indicando un unico prezzo globale.
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Dopo qualche mese il catasto boccia la variazione da C1 a C6 perché non sono state fatte opere idonee a trasformare effettivamente il negozio in garage (eliminazione della vetrina e installazione di un portone, per esempio).
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Una prima ricaduta si ha in materia di IMU.
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Poi, quando l'Agenzia delle entrate si accorgerà della questione, farà decadere i benefici fiscali per la prima casa e chiederà al giovane Italo più o meno 15.000 euro di imposte.
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Pubblichiamo alcuni documenti provenienti dalla Agenzia delle Entrate - Catasto che illustrano la questione.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto una pregevole ricostruzione dell’istituto della cessione di cubatura tra fondi.
Nel caso di specie, non poteva il privato sostenere che il proprio immobile, abusivo perché costruito fin dall’inizio con una volumetria in esubero, sarebbe sanabile in quanto successivamente avrebbe goduto di una cessione di cubatura da parte di un altro fondo anch’esso in sua proprietà.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, i privati realizzavano un’intelaiatura metallica retrattile coperta con un telone plastificato e platea in cemento, il quale aveva una struttura stabile, permanente e funzionale all’attività produttiva esercitata, ampliandone gli spazi, dotato di illuminazione e fissato al suolo su una platea di cemento.
I privati sostenevano che fosse un manufatto leggero non necessitante di titolo edilizio.
Il TAR Veneto ha invece concordato con il Comune nel qualificarlo come nuova costruzione ex art. 3, co. 1, lett. e.5 T.U. edilizia.
Sia il capannone che la platea in cemento determinano una trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, non essendo qualificabili come interventi destinati a soddisfare esigenze temporanee o di carattere transitorio, e richiedono il rilascio del permesso di costruire.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha spiegato gli stretti limiti entro i quali una pavimentazione esterna può rientrare nell’attività edilizia libera.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Li ha offerti il TAR Catania, che ha sottolineato in particolare il suo carattere vincolato e reale, con la conseguenza che l’ordinanza di demolizione può sanzionare l’abuso edilizio anche a distanza di tempo e anche in danno del successivo proprietario incolpevole.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che il controllo del territorio, strumento conferito per dare effettività alle scelte di pianificazione urbanistica rimesse all’Ente locale, attiene alla verifica, effettuabile senza limiti di tempo, della conformità degli interventi al regime di edificabilità dei suoli, come cristallizzati nei titoli edilizi.
Il controllo sulla legittimità dei titoli implica, per contro, la verifica, ex post, dell’assentibilità dello ius aedificandi, in un’ottica di contemperamento delle esigenze di tutela della legalità con quelle di certezza del diritto nonché di legittimo affidamento.
L’esercizio del potere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, di cui all’art. 27 d.P.R. 380/2001, che non incontra alcun limite di ordine temporale, si riferisce a tutto ciò che è realizzato sine titulo, in difformità dallo stesso ovvero utilizzandone una tipologia del tutto estranea all’intervento effettuato.
La mancanza dei presupposti, invece, ove non tempestivamente rilevata, giustifica, sussistendone le condizioni, il solo annullamento d’ufficio al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990.
Post di Daniele Iselle
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Il Consiglio di Stato ha affermato che l’art. 21-nonies, co. 2-bis l. 241/1990 tipizza l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato.
La norma de qua declina un’ipotesi di autotutela doverosa parziale, la quale, nello scandire la mera dequotazione del termine ragionevole, consente all’Amministrazione di procedere al riesame anche oltre i termini legalmente contemplati nonché di riscontrare l’eventuale istanza del terzo, finalizzata ad ottenerne l’attivazione, senza perciò solo vincolare il contenuto della decisione.
La clausola di salvaguardia delle sanzioni, previste dal d.P.R. 445/2000, impone di distinguere le ipotesi di falsa dichiarazione sostitutiva di certificazioni o di atto notorio dai casi di rappresentazioni mendaci, ivi comprese quelle afferenti allo stato dei luoghi; sicché solo nel primo caso l’annullamento (che equivale alla decadenza) è anche obbligatorio, estendendosi la doverosità al quomodo e non rimanendo limitata all’an.
Nel (complicatissimo) caso di specie, il Comune era tenuto a riscontrare l’istanza di autotutela del privato, in quanto “doverosa” nell’accezione chiarita, alla luce di un giudicato penale di falso sopravvenuto, o procedendo all’annullamento d’ufficio dei titoli edilizi cui fa riferimento il giudicato stesso, ovvero motivandone la mancata effettuazione, anche in relazione alla sopravvenuta e ormai consolidata sanatoria, ottenuta dall’autore del falso.
Post di Daniele Iselle
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