Il TAR Veneto ha annullato un’ordinanza di demolizione motivata sulla sola base dell’asserita realizzazione di opere in “violazione delle leggi paesaggistiche-urbanistico-edilizie vigenti”, in un’area dove però non insisteva alcun vincolo paesaggistico e senza aver indicato le norme in virtù delle quali il privato avrebbe dovuto procurarsi un PdC o una SCIA.
Post di Alberto Antico – avvocato
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A seguito del via libera da parte della Commissione UE allo schema di decreto sulle comunità energetiche (CER), si ricorda che:
1) il Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) dovrà recepire le prescrizioni della Commissione;
2) il decreto ministeriale di attuazione dovrà ottenere il parere favorevole della Corte dei Conti;
3) il decreto dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale;
4) approvato il decreto, il GSE avrà trenta giorni per predisporre le "Regole Operative" che dovranno essere approvate con decreto direttoriale del MASE;
5) approvate le Regole Operative, il GSE avrà ulteriori 45 giorni per mettere online i tre portali necessari.
Nel caso di specie, due imprese che si proponevano in RTI con la presentazione di un’offerta congiunta ad una pubblica gara presentavano il proprio DGUE, sottoscrivendo, ciascuna, tutte le dichiarazioni (plurime) ivi contenute. La Stazione appaltante concedeva il soccorso istruttorio affinché ciascuna società firmasse il DGUE dell’altra.
Il TAR Veneto ha affermato (anche alla luce della lex specialis) che in realtà non vi era nemmeno bisogno della doppia firma, giacché ciascuna impresa risponde della propria offerta, ancorché poi sia valutata congiuntamente ai fini di un costituendo RTI.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto evidenzia che il presunto sviamento di potere contestato dal privato deve essere supportato da precisi e concordanti elementi di prova, idonei a dar conto delle divergenze dell’atto dalla sua tipica funzione istituzionale; non bastano quindi mere allegazioni.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che la realizzazione di un terrazzo calpestabile e di un’altana, parimenti agibile, consentendo un affaccio e ulteriori utilità ai locali abitativi cui sono collegati, comportano un incremento della superficie dello stabile, circostanza idonea a qualificarli in termini di ristrutturazione edilizia.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’Intesa preliminare per il recepimento nel PAT di proposte collaborative che rivestono particolare interesse pubblico, stipulata tra il Comune e i privati, allegata al PAT e riconducibile alla categoria degli accordi pubblico-privato ex art. 6 l.r. Veneto 11/2004 (accordi conclusi dal Comune con soggetti privati per assumere nella pianificazione territoriale e urbanistica proposte di progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico) non è idonea a condizionare, in termini puntuali e stringenti, le scelte urbanistiche da attuarsi con il P.I.
Tuttavia, se il Comune intende discostarsene (come ha fatto), deve motivare specificamente sul punto (nel caso di specie ciò non avveniva, il che ha portato all’annullamento in parte qua del P.I. approvato).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che quando l’ottemperanza ha ad oggetto una sentenza amministrativa, non sussistendo il limite esterno della giurisdizione, possono pacificamente essere colmate le eventuali lacune del giudicato e adottate statuizioni simili a quelle del giudizio di cognizione: in particolare, il giudice dell’ottemperanza può non solo enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla sentenza passata in giudicato, chiarendone il significato reale, ma anche adottare, a fronte di problemi interpretativi la cui soluzione costituisca l’indispensabile presupposto della verifica dell’esattezza dell’esecuzione, una statuizione analoga a quella che potrebbe emettere in un nuovo giudizio di cognizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che in sede di appello la sindacabilità della statuizione del giudice di primo grado sulle spese del giudizio è limitata solo all’ipotesi in cui venga modificata la decisione principale atteso che ciò è espressione della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, salvo i casi di manifesta abnormità.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto utili principi in materia di revocazione straordinaria, ai sensi dell’art. 395, co. 1, nn. 1-2-3 c.p.c.
Post di Alberto Antico – avvocat
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Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, di fronte al motivo d’appello del privato che lamentava una carenza di motivazione del Comune sulle difese procedimentali da lui svolte dopo la ricezione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990 sulla propria istanza di sanatoria edilizia, ha respinto il motivo invocando la fattispecie di non annullabilità ex art. 21-octies, co. 2 l. cit.
Si segnala però che il III periodo di quest’ultima norma recita: “La disposizione di cui al secondo periodo non si applica al provvedimento adottato in violazione dell’articolo 10-bis”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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