Diritti di rogito al Segretario degli Enti locali
La Corte costituzionale (nel dichiararne la conformità alla Costituzione) ha offerto un pregevole commento dell’art. 10, co. 2-bis d.l. 90/2014, come convertito dalla l. 114/2014, secondo cui negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i Segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale, una quota del provento annuale spettante al Comune ai sensi dell’art. 30, co. 2 l. 734/1973 ss.mm.ii., per gli atti di cui ai nn. da 1 a 5 della tabella D allegata alla l. 604/1962, è attribuita al Segretario comunale rogante, in misura non superiore a 1/5 dello stipendio in godimento.
Post di Alberto Antico – avvocato

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