30 Gennaio 2020
La legge assicura un bonus fiscale a chi esegua, tra le altre cose, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia sugli impianti igienico-sanitari (cfr. art. 16-bis TUIR e circolare dell’Agenzia delle Entrate, n. 3/2016).
La normativa fiscale fa espresso rinvio alle definizioni degli interventi edilizi di cui all’art. 3 T.U. edilizia.
Tuttavia, le recenti leggi di semplificazione hanno notevolmente ampliato gli interventi in regime di attività edilizia libera, riconducibili alla manutenzione ordinaria: si veda in particolare il d.lgs. 222/2016 (cd. SCIA 2) e il Glossario dell’attività edilizia libera.
Perciò, ad esempio, è stato sostenuto che la sostituzione degli impianti igienico-sanitari e del relativo impianto elettrico sia divenuta manutenzione ordinaria – attività edilizia libera, non più soggetta a CILA: ciò però impedisce di accedere al bonus fiscale, se accettiamo che la legge tributaria abbia recepito tout court la normativa edilizia.
Era davvero questo il risultato voluto dal legislatore, semplificare da una parte, ma restringere le ipotesi di detrazione fiscale dall’altra?
Per completezza, si segnala una sentenza del TAR Toscana, in cui si tenta una classificazione dei vari interventi sugli impianti sanitari.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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