Il TAR Veneto ha affermato che spetta al G.A. conoscere dell’impugnazione del provvedimento di annullamento in autotutela del decreto di conferimento dell’incarico di collaborazione quale architetto esperto, adottato all’esito di una selezione pubblica comparativa sulla base di colloqui ed esitata nella redazione di una graduatoria di idonei, redatta in base al punteggio ottenuto dai candidati (cioè, all’esito di un concorso).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato impugnava una delibera di Giunta comunale integrante titolo edilizio sostitutivo del permesso di costruire (cfr. artt. 7, co. 1, lett. c d.P.R. 380/2001 e 45 d.P.R. 207/2010) con cui era approvato il progetto definitivo/esecutivo per la realizzazione di un blocco spogliatoi e di una piccola tribuna per spettatori di un campo da calcio, da costruire su un’area di proprietà comunale. Il ricorso sollevava alcuni profili di contrasto con le disposizioni urbanistiche vigenti.
Il Comune eccepiva il difetto di interesse al ricorso, per non aver il privato impugnato gli atti presupposti del progetto preliminare e del programma triennale delle opere.
Il TAR Veneto ha respinto l’eccezione, poiché quegli atti non apportavano alcuna variante alle disposizioni urbanistiche comunali.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto, nell’economia di un’azione avverso il silenzio-inadempimento, per stabilire se in effetti la P.A. resistente sia rimasta inerte rispetto ai propri obblighi di provvedere contenuti in un accordo di programma, ha applicato gli orientamenti della Corte di cassazione in materia di onere della prova nella responsabilità contrattuale.
Ha così affermato che il creditore che agisce in giudizio per l’adempimento del contratto deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, potendosi peraltro limitare ad allegare l’inadempimento della controparte, su cui incombe l’onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall’adempimento.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che il vizio di disparità di trattamento può essere censurato solo se si tratta di situazioni perfettamente identiche, trattate dalla P.A. in modo diverso: non quindi quando tra i due provvedimenti sia intervenuta una modifica normativa e/o urbanistica a seguito della quale è stato adottato il secondo provvedimento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la SCIA, decorsi i trenta giorni, può essere inibita dal Comune solo se ricorrono i presupposti del cd. annullamento in autotutela.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Bolzano, muovendo dall’art. 2, c. 8 bis della l. n. 241/1990, ricorda che l’inibitoria tardiva della S.C.I.A. dipsota dal Comune dopo i trenta/sessanta giorni è non solo illegittima per violazione dell’art. 19, c. 3 e 4 della l. n. 241/1990, ma anche inefficace.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto ricorda la natura giuridica del permesso di costruire in deroga, ex art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, che prevede un potere ampiamente discrezionale da parte della Pubblica Amministrazione, censurabile solo per manifesti vizi di illogicità e/o irrazionalità. Nel caso di specie il Comune aveva negato l’ampliamento di un complesso alberghiero, non ravvisando né un pubblico interesse né un impatto favorevole sul paesaggio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Veneto si occupa del coordinamento tra l’articolo 8 del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 (raccordi procedimentali con strumenti urbanistici) e l’articolo 4 della legge della regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Interventi di edilizia produttiva in variante allo strumento urbanistico), soffermandosi sulla procedura semplificata e sull’onere istruttorio e motivazione che incombe sul Comune laddove decida di utilizzare tale modus procedimentale derogatorio, soprattutto laddove l’intervento comporti un considerevole consumo di suolo agricolo.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il T.A.R. Milano ricorda che l’unitarietà della categoria funzionale “produttiva e direzionale” prevista dall’art. 23 ter del d.P.R. n. 380/2001 rileva solo ai fini della loro insediabilità, ma non toglie che la categoria produttiva-artigianale abbia un carico urbanistico maggiore di quella direzionale
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che il d.l. 76/2020, conv. con modd. in l. 120/2020, cd. decreto Semplificazioni del 2020, ha modificato l’art. 3, co. 1, lett d d.P.R. 380/2001 e inserito nella categoria della ristrutturazione edilizia anche “gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto alla costruzione originaria”.
Post di Alberto Antico – avvocato
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