Il TAR Veneto ribadisce che le osservazioni dei privati in sede di partecipazione alla formazione dello strumento urbanistico costituiscono meri apporti collaborativi, che non necessitano di dettagliata motivazione in caso di rigetto, bastando un esame che verifichi la non congruità delle stesse con lo spirito del Piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce che le scelte urbanistiche non necessitano di precisa motivazione, trovando giustificazione negli indirizzi generali e nell’impostazione del Piano (quale può essere quella legata all’attuazione della disciplina regionale sul consumo di suolo); questo poiché l’interesse privato, nella maggioranza dei casi, è di mero fatto, consentendo anche la reformatio in peius delle prescrizioni.
Le uniche ipotesi in cui è necessaria una motivazione più incisiva sono quelle in cui è riscontrabile un affidamento qualificato del privato, quali convenzioni urbanistiche, precedenti accordi con la P.A., ovvero l’esistenza di un giudicato amministrativo.
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Il TAR Veneto ha affermato che le previsioni dello strumento urbanistico sono destinate ad avere un’efficacia a tempo indeterminato, senza che siano ravvisabili delle forme di decadenza (salvo che in singoli casi, es. per i vincoli preordinati all’esproprio) ed il riferimento ad un arco temporale di carattere decennale è previsto dal legislatore regionale solo a fini programmatici (cfr. art. 4, co. 5 l.r. Veneto 61/1985).
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 201, (GU Serie Generale n.304 del 30-12-2022) (22G00210), contiene il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica".
Il T.A.R. ricorda che il responsabile dell’inquinamento può essere tale sia che ponga in essere condotte attiva sia se tenga un comportamento omissivo
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due eccepiva che la Provincia avrebbe dovuto attribuire responsabilità anche alle persone che hanno determinato le strategie aziendali della società, degli eventuali successori a titolo universale e degli eventuali successori della società stessa. Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione. La corresponsabilità di altri soggetti nella contaminazione del sito non è causa di illegittimità del provvedimento che individui solo alcuni dei responsabili, restando tale accertamento sempre possibile, sia attraverso un’ulteriore attività amministrativa, sia nell’eventuale giudizio di rivalsa che dovesse essere intrapreso dal proprietario che abbia eseguito le operazioni di bonifica qualificandosi come proprietario incolpevole.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito, ai sensi dell’art. 244 del Codice dell’ambiente, e quindi obbligate alla bonifica. Una delle due lamentava la propria estraneità giuridica all’altra e, per l’effetto, non riteneva di poter essere considerata responsabile dell’inquinamento.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione, offrendo una pregevole ricostruzione del principio di matrice euro-unitaria del “chi inquina paga”, il quale deve essere applicato secondo una nozione sostanzialistica di impresa, che non si limiti alla mera distinzione tra diverse persone giuridiche.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due contestava che all’epoca in cui svolgeva la propria attività non erano previsti limiti di emissione per le sostanze da cui il suolo è risultato contaminato.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
L’inquinamento dà luogo a una situazione di carattere permanente che perdura fino a che non ne vengano rimosse le cause e i parametri ambientali alterati vanno riportati entro i limiti normativamente accettabili. L’obbligo di bonifica non discende da un’asserita portata retroattiva della disposizione precettiva, ma dell’applicazione ratione temporis della legge, onde fare cessare gli effetti di una condotta omissiva a carattere permanente.
L’Adunanza Plenaria ha spiegato che non si è estesa l’area dell’illiceità rispetto a condotte in precedenza considerate conformi a diritto, ma si sono ampliati i rimedi rispetto a fatti di aggressione dell’ambiente già considerati lesivi di un bene giuridico meritevole di tutela.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due eccepiva la prescrizione dell’obbligo, data la risalenza nel tempo della sua attività industriale in loco.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
Partendo dal presupposto che l’inquinamento costituisce un illecito permanente, che può perfezionarsi anche per condotte antecedenti all’imposizione di un limite di sostanze disperdibili nell’ambiente, sul piano privatistico questo comporta il mancato decorso della prescrizione. Sul piano amministrativo significa che la qualificazione di una situazione come inquinamento deve essere effettuata sulla base della normativa attuale, in quanto la valutazione degli interessi pubblici, in questo caso ambientali, deve sempre avere il massimo grado di aggiornamento possibile.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, la Provincia individuava due società come responsabili dell’inquinamento di un sito. Una delle due contestava che la propria attività, per come svolta, avesse causato l’inquinamento.
Il TAR Veneto ha rigettato l’eccezione.
La prova dell’inquinamento di un sito segue il criterio del “più probabile che non” ed accerta il nesso causale anche in presenza di un mero aumento del rischio di inquinamento, a seguito di una data attività industriale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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