Il TAR Palermo ha affermato che, in assenza di perimetrazione, la nozione di centro abitato di cui all’art. 31 l. 1150/1942 va intesa come nozione di mero fatto, individuato quale aggregato di case continue e vicine, anche distante dal centro urbano, comunque suscettibile di espansione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato presentava un’istanza di sanatoria ex art. 13 l. 47/1985, ma il Comune rispondeva che non ve n’era bisogno, perché l’immobile era del tutto regolare (in quanto costruito fuori dal centro abitato nel 1961).
A distanza di anni, il Comune spiccava un’ordinanza di demolizione per quello stesso immobile (sostenendo stavolta che l’edificazione avveniva sine titulo in centro abitato).
Il TAR Palermo ha affermato che l’atto con cui il Comune, rigettando un’istanza finalizzata alla regolarizzazione edilizia di un fabbricato, accerti formalmente la legittimità dello stesso, è idoneo ad ingenerare un legittimo affidamento nel privato che non abbia rilasciato false dichiarazioni. Di conseguenza, l’ordinanza di demolizione successivamente adottata è illegittima, qualora il Comune non adduca nuovi, sopravvenuti e decisivi elementi di prova in grado di sconfessare e rivedere le proprie precedenti determinazioni.
Post di Alberto Antico – avvocato
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’art. 19 l.r. Veneto 27/2021, di modifica dell’art. 2, co. 2 l.r. Veneto 41/1988.
Quest’ultima norma, prima della sua modifica, prevedeva che il limite all’estrazione di sabbie e ghiaie negli alvei e nelle zone golenali dei corsi d’acqua e nelle spiagge e fondali di competenza regionale, in assenza di piani estrattivi, fosse di 20.000 mc.
Dopo la modifica, il medesimo limite era di 20.000 mc “per singolo intervento”.
La norma dichiarata incostituzionale disponeva inoltre che «[p]ossono essere presentati dal medesimo soggetto progetti di estrazione e asporto di sabbia e ghiaia, finalizzati alla sicurezza e alla buona regimazione delle acque, per quantitativi complessivi fino ad un massimo pari ad 80.000 metri cubi, da realizzare attraverso singoli interventi di entità non superiore a 20.000 metri cubi».
La Consulta ha dichiarato che la novella legislativa apportava un’irragionevole riduzione del livello di tutela ambientale e paesaggistica che sarebbe discesa dall’ampliamento dei quantitativi di materiali litoidi che avrebbero potuto essere prelevati, in assenza di piani estrattivi, da aree soggette a vincoli ex lege quali quelli relativi all’art. 142, co. 1, lett. a-b-c d.lgs. 42/2004, per di più in una Regione, come il Veneto, ancora priva di pianificazione paesaggistica.
Post di Daniele Iselle
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Il T.A.R. ricorda da quando decorre il termine perentorio di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione altrui.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il vaglio di legittimità sulle scelte pianificatorie del Comune è circoscritto alle sole ipotesi di palese erroneità o di manifesta irrazionalità, non potendo il giudice sovrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle di competenza della P.A., pena violazione del limite esterno della giurisdizione.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che il G.A. può derogare alla naturale rigidità dell’ordine di esame delle questioni, ove ritenga preferibile risolvere la lite rigettando il ricorso nel merito o nel rito in base ad una ben individuata ragione più liquida, e purché sia stata preventivamente assodata, da parte del medesimo giudice, la giurisdizione e la competenza.
Si segnala però che, qualora il ricorrente abbia sollevato plurimi motivi di ricorso nel merito, maggiore è lo scrutinio del G.A. e maggiore sarà l’effetto conformativo cui dovrà attenersi la P.A., in sede di eventuale riedizione del potere.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’approvazione di una variante ad uno strumento urbanistico non si eleva a situazione di eccezionalità che giustifica il rinvio d’udienza ex art. 73, co. 1-bis c.p.a., in particolare se il giudizio è pendente da oltre dieci anni e si è in procinto di andare in decisione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto rileva che nel processo amministrativo vengono in rilievo interessi pubblici, che non sono rimessi alla libera disponibilità delle parti: pertanto, il differimento d’udienza è possibile solo in presenza di gravi ragioni idonee a incidere, se non tenute in considerazione, sul diritto di difesa costituzionalmente garantito, ovvero su questioni pregiudiziali in senso tecnico la cui cognizione sia attribuita a giudici diversi.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ribadisce l’orientamento giurisprudenziale che distingue tra atti confermativi e atti meramente confermativi, in cui i primi (nel cui caso è stata riaperta l’istruttoria amministrativa) comportano la sopravvenuta carenza di interesse ad impugnare l’atto confermato, e devono essere impugnati in via autonoma, anche con motivi aggiunti; nel caso dei secondi, l’Amministrazione si limita a rilevare l’inesistenza delle condizioni minime per una nuova valutazione nel merito (con dunque persistenza dell’interesse ad impugnare il primo provvedimento).
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ha riconosciuto la sussistenza di dette condizioni dell’azione in capo al titolare di un’autorizzazione commerciale per un’attività di gestione del parcheggio e del servizio di trasporto da e per un aeroporto, nel giudizio di impugnazione dei provvedimenti amministrativi preordinati alla realizzazione di un parcheggio anche in forma imprenditoriale nelle aree prospicienti all’aeroporto e vicine a quelle del ricorrente.
Post di Alberto Antico – avvocato
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