Il Comune ha l’onere di accorgersi di eventuali errori di rappresentazione nell’istanza di PdC rispetto ai titoli pregressi
Il TAR Marche ha offerto una pregevole interpretazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001.
Il comma 1 art. cit. onera il Comune di acquisire d’ufficio tutti i documenti necessari per l’istruttoria della pratica di rilascio del PdC che siano in possesso di altre PP.AA., per cui l’onere è vieppiù cogente con riguardo ai documenti detenuti dallo stesso Comune. Il comma 1-bis art. cit. stabilisce che lo stato legittimo di un immobile è quello che risulta dai titoli abilitativi in forza dei quali esso è stato realizzato e poi eventualmente modificato mediante ristrutturazione, ampliamento, ecc.
Per l’effetto, il Consiglio ha affermato che è onere del Comune accorgersi se il tecnico di fiducia del privato, nella sua istanza di PdC, ha rappresentato erroneamente lo stato di partenza del fabbricato, per un’errata interpretazione dei titoli abilitativi pregressi.
Post di Daniele Iselle

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