Motivazione del diniego di condono

10 Ott 2022
10 Ottobre 2022

Nel caso di specie, il Comune denegava un’istanza di condono ex l. 724/1994, affermando che sull’immobile erano state realizzate opere ulteriori rispetto a quelle oggetto dell’istanza, successive e mai assentite, le quali avrebbero inciso in modo radicale sull’immobile per il quale la domanda di condono è stata presentata, ma senza altre spiegazioni.

Il TAR Palermo ha annullato il diniego per difetto di motivazione, affermando che per questo vizio non è invocabile la non annullabilità ex art. 21-octies, co. 2 l. 241/1990.

Post di Alberto Antico – avvocato

Concorsi per il pubblico impiego e auto-dichiarazioni dei candidati

10 Ott 2022
10 Ottobre 2022

Il TAR Palermo – con laconica motivazione – ha affermato che, a fronte di un punteggio autoassegnato dal candidato, non vi è alcun obbligo di soccorso istruttorio in capo alla P.A., altrimenti il privato potrebbe allegare ex novo un titolo in precedenza non dichiarato, con evidente vulnus per la par condicio competitorum.

Post di Alberto Antico – avvocato

Esclusione ed illecito professionale

10 Ott 2022
10 Ottobre 2022

Il T.A.R. ha ricordato come deve essere interpretato l’art. 80, c. 5, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016 che attribuisce alla S.A. di escludere un o.e. se ha commesso illeciti professionali da minare la sua integrità o affidabilità.

Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

Eccezioni processuali in senso lato

07 Ott 2022
7 Ottobre 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha ricordato che la mancanza dei presupposti processuali o delle condizioni dell’azione (nel caso di specie, il difetto di interesse ad agire) è rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, anche laddove l’appellante non abbia riproposto la medesima eccezione formulata in primo grado.

Post di Alberto Antico – avvocato

Evoluzione del cd. rito veneziano

07 Ott 2022
7 Ottobre 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la rinuncia alla domanda cautelare esonera il giudice dall’obbligo di pronunciarsi su questa, ma non gli sottrae la facoltà di pronunciare con sentenza in forma semplificata sull’intera controversia, se le parti non oppongano validi motivi a questa soluzione, che, in base all’art. 74 c.p.a., sono legati alla volontà di proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o di giurisdizione.

Post di Alberto Antico – avvocato

Giurisdizione sulla rinegoziazione o prosecuzione del contratto pubblico

07 Ott 2022
7 Ottobre 2022

Il TAR Palermo ha affermato che spetta al G.O. conoscere delle controversie inerenti alla rinegoziazione o prosecuzione del contratto di appalto pubblico, in quanto giudice fornito di giurisdizione sulla gestione del contratto e sulla sua applicazione, ivi compresi eventuali elementi normativi sopravvenuti.

Post di Alberto Antico – avvocato

Atti del processo amministrativo

07 Ott 2022
7 Ottobre 2022

Il TAR Palermo ha affermato che, se la parte non deposita la memoria conclusionale, ciò non la priva del diritto al deposito della memoria di replica, al fine di esercitare il contraddittorio rispetto alle difese avversarie.

Post di Alberto Antico – avvocato

Cessata materia del contendere

07 Ott 2022
7 Ottobre 2022

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha affermato che la cessata materia del contendere ex art. 34, co. 5 c.p.a. va dichiarata nel caso in cui il ricorrente abbia ottenuto in via amministrativa il bene della vita atteso; in mancanza di accordo delle parti, il giudice deve procedere all’accertamento virtuale sulla fondatezza dell’originaria pretesa ai fini del regolamento delle spese di lite.

Post di Alberto Antico – avvocato

Non vi è un diritto al rinvio d’udienza

07 Ott 2022
7 Ottobre 2022

Il TAR Sardegna ha affermato che le parti del giudizio amministrativo non hanno diritto al rinvio della discussione del ricorso, al di fuori dei casi tassativi in cui lo stesso è necessario per usufruire dei termini a difesa previsti dalla legge, essendo rimessa al giudice, al fine di conciliare e coordinare l’esercizio del diritto di difesa di tutte le parti, la decisione finale sui tempi della decisione della controversia.

Post di Alberto Antico – avvocato

Semplificazioni in materia di sonde geotermiche

06 Ott 2022
6 Ottobre 2022

In data 05.10.2022 il Ministro Cingolani ha firmato il decreto che attua le semplificazioni previste in materia di impianti di calore mediante sonde geotermiche.

Con l’art. 15 d.l. 17/2022, conv. con modd. in l. 34/2022, cd. decreto Energia, si modificava l’art. 25 del d.lgs. 199/2021, di attuazione di una direttiva UE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

La novella legislativa demandava ad un decreto del Ministero della Transizione ecologica (MITE) l’introduzione di misure semplificatorie per la realizzazione di impianti di produzione di calore da risorsa geotermica (impianti che producono energia rinnovabile mediante scambio di calore con il sottosuolo, mediante l’utilizzo di sonde geotermiche).

Con la medesima novella si introduceva la possibilità di agevolare le spese di installazione delle sonde geotermiche mediante il Superbonus 110%.

Il decreto del MITE (ad oggi non ancora pubblicato) dispone l’istallazione delle sonde geotermiche in edilizia libera fino a 50 kW e 80 m di profondità e una procedura abilitativa semplificata fino a 100 kW e 170 m di profondità (cfr. art. 6 d.lgs. 28/2011).

Per quanto riguarda la progettazione e la direzione lavori degli impianti a circuito chiuso, è previsto un test di risposta termica fino a 100 kW, mentre fino a 50 kW sarà possibile utilizzare dati già disponibili. Inoltre, la direzione lavori del cantiere di perforazione dovrà essere affidata obbligatoriamente a un professionista abilitato, in possesso di competenze circa gli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.

Detti impianti devono essere realizzati a servizio di edifici esistenti, senza alterarne volumi e superfici.

I commentatori eccepiscono che, in questo modo, la normativa non potrà applicarsi agli edifici nuovi, nonché ai fabbricati di grandi dimensioni come i condomìni e le attività produttive.

Post di Alberto Antico – avvocato

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/14/22A05770/sg

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