Sull’ottemperanza di una sentenza amministrativa
Il TAR Veneto si esprime sulle possibilitĂ di ottenere una pronuncia di ottemperanza di una sentenza amministrativa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto si esprime sulle possibilitĂ di ottenere una pronuncia di ottemperanza di una sentenza amministrativa.
Post di Alessandra Piola – avvocato
L'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT), la Camera Avvocati Tributaristi Veneto e Avvocati per le Persone e le Famiglie (APF) hanno organizzato per venerdì 20 maggio 2022, ore 15-18.30 un convegno sull'accesso agli atti conservati dalla amministrazione finanziaria.
Per fare un esempio, nel caso di separazione dei coniugi o di divorzio, può essere importante conoscere la dichiarazione dei redditi della controparte e bisogna capire se il coniuge ha diritto di ottenere dalla Amministrazione Finanziaria questo tipo di informazioni.
Il convegno si svolgerĂ presso la sala del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Vicenza fino all'esaurimento posti.
Per le altre informazioni si consulti la locandina allegata
Daniele Iselle, che sentitamente ringraziamo, ci ha inviato sul tema la nota che volentieri pubblichiamo
Il TAR Veneto ribadisce la natura endoprocedimentale del verbale della conferenza di servizi (e quindi l’assenza di autonoma efficacia lesiva dello stesso), trattandosi solamente di atto preparatorio e necessitando di un successivo provvedimento.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso proposto avverso il solo verbale.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il T.A.R. Trento si sofferma suoi poteri sindacali in materia di ordinanze contingibili ed urgenti che impongono divieti alla circolazione stradale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Catania ha affermato che i pareri – a differenza dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica altrui, es. un decreto di esproprio – non sono soggetti all’art. 21-bis l. 241/1990, pertanto la loro comunicazione al privato costituisce dies a quo non dell’efficacia dell’atto comunicato, bensì del termine previsto per la proposizione del ricorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto sottolinea la possibilità di ottemperanza di una sentenza del TAR, anche se per essa pende appello avanti al Consiglio di Stato: il discrimen per la sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado è che da tale esecuzione non derivino effetti irreversibili.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Con la nota dd. 19.04.2022 prot. 177318 la Regione Veneto ricorda che, per i Comuni privi di P.A.T., trova applicazione l'art. 13, c. 14 della l.r. Veneto n. 14/2017 secondo cui: "Nei comuni non dotati di PAT si applica l’ articolo 18, commi 7 e 7 bis, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, e il termine quinquennale di decadenza decorre dall’entrata in vigore della presente legge".
A sua volta, l'art. 18, c. 7 e 7 bis della l.r. Veneto n. 11/2004 prevede che: "7. Decorsi cinque anni dall’entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonchĂ© i vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 34. In tali ipotesi si applica l’articolo 33 fino ad una nuova disciplina urbanistica delle aree, da adottarsi entro il termine di centottanta giorni dalla decadenza, con le procedure previste dai commi da 2 a 6; decorso inutilmente tale termine, si procede in via sostitutiva ai sensi dell’articolo 30.Â
7 bis. Per le previsioni relative alle aree di espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, gli aventi titolo possono richiedere al comune la proroga del termine quinquennale. La proroga può essere autorizzata previo versamento di un contributo determinato in misura non superiore all’1 per cento del valore delle aree considerato ai fini dell’applicazione dell’IMU. Detto contributo è corrisposto al comune entro il 31 dicembre di ogni anno successivo alla decorrenza del termine quinquennale ed è destinato ad interventi per la rigenerazione urbana sostenibile e per la demolizione. L’omesso o parziale versamento del contributo nei termini prescritti comporta l’immediata decadenza delle previsioni oggetto di proroga e trova applicazione quanto previsto dal comma 7".
Dal combinato disposto si evince che, se entro il termine del 25.06.2022 i Comuni sprovvisti di P.A.T. non approveranno tale strumento urbanistico generale, decadranno in automatico le previsioni urbanistiche che assoggettano l'edificabilitĂ delle aree di espansione all'approvazione dei P.U.A., al pari dei vincoli preordinati all'esproprio e delle aree a servizi e/o delle infrastrutture per le quali non siano stati approvati medio tempore i progetti esecutivi.Â
In tali casi, le aree de quibus saranno equiparate a quelle non pianificate normate dall'art. 33 della l.r. Veneto n. 11/2004.
L'unica deroga a tale decadenza è prevista dall'art. 18, c. 7 bis della l.r. Veneto n. 11/2004 per le aree di espansione soggette a P.U.A.: in tale caso, infatti, rimane la facoltĂ , da parte dei privati, di prorogare la relativa previsione urbanistica dietro la corresponsione, annuale, al Comune di un contributo pari al 1% del valore IMU.Â
Quanto esposto deve poi essere coordinato con l'art. 15, c. 4 del d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: "Il permesso decade con l’entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio".
Posta di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto sottolinea che non sussiste alcun principio generale di sanabilità degli abusi, anzi: la natura della sanatoria, che regolarizza un’attività nata contra legem, incide negativamente sulla certezza del diritto. Pertanto, le ipotesi di sanatoria ammesse dall’ordinamento devono considerarsi eccezionali.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda la necessità di motivare il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura ad evidenza pubblica, e ritiene che meri rimandi alla normativa di gara e agli elaborati dell’offerta tecnica, senza specificare alcunché, non possano integrare un’adeguata motivazione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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