Tettoia chiusa su tre lati
Il TAR Veneto ha affermato che la realizzazione di una tettoia chiusa su tre lati determina un incremento volumetrico e modifica la sagoma dell’edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha affermato che la realizzazione di una tettoia chiusa su tre lati determina un incremento volumetrico e modifica la sagoma dell’edificio.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il T.A.R. Veneto ricorda quando una tettoia, per caratteristiche costruttive e dimensioni, necessita della SCIA o del PdC per essere poter essere legittimamente realizzata.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. ricorda che, in casi eccezionali, il PUA piò essere approvato dal Consiglio anziché dalla Giunta, ex art. 38, c. 5 del TUEL. Nella medesima sentenza il Collegio ricorda che la presenza di un allevamento confinante con le abitazioni oggetto del PUA legittima l’interesse a ricorresse dello stesso, ma che il medesimo non deve essere destinatario della notifica di approvazione del PUA, in quanto soggetto esterno al Piano.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ricorda il principio fondamentale per cui il soggetto che, a seguito di istanza, risulta destinatario di un atto amministrativo ritenuto illegittimo, è legittimato ad impugnarlo avanti al Giudice competente (nel caso di specie, controparte aveva contestato la permanenza di una capacità edificatoria in capo al controinteressato, una volta effettuata la voltura parziale del titolo edilizio rilasciato ai sensi del Piano Casa).
Post di Alessandra Piola – avvocato
La legge n. 108/2021, in sede di conversione del decreto legge n. 77/2021 (“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”), ha introdotto un nuovo comma 831-bis nell’art. 1 della legge n. 160/2019, in materia di impianti di comunicazioni elettroniche.
I commi rilevanti di tale articolo 1 della legge n. 160/2019 sono 819, 830, 831 e 831-bis (vedi allegato)
COMMI ESTRATTI DALL’ART.1 DELLA L.160 del 2019
Uno dei problemi interpretativi nel caso delle antenne è se il canone si applichi solo nel caso di beni del demanio o del patrimonio indisponibile o anche nel caso di beni del patrimonio disponibile.
E in ogni caso bisogna capire se sia possibile chiedere qualcosa ed eventualmente cosa nel caso di beni del patrimonio disponibile.
Pubblichiamo il link a un articolo sul tema dell'avv. Francesco Dalla Balla, pubblicato sul sito della Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti
https://www.amministrativistiveneti.it/canone-unico-patrimoniale-e-tassa-antenne-si-naviga-a-vista/
Il TAR Veneto ha affermato che i dinieghi di condono non devono essere analiticamente motivati, ma è necessario che la P.A. fornisca le indicazioni essenziali in ordine all’abusività delle opere ed al contrasto insanabile con la normativa urbanistico-edilizia e/o paesaggistica.
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ha risposto citando l’art. 31, co. 2 l. 47/1985, secondo cui devono ritenersi ultimati gli edifici nei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura: tale concetto di ultimazione delle opere è stato puntualizzato già con la circolare interpretativa del primo condono edilizio (Circolare Min. LL.PP. 3357 del 30 luglio 1985), confermato in quella emessa in occasione del secondo condono di cui all’art. 39 l. 724/1994 (Circolare Min. LL.PP. 2241 UL del 17 giugno 1995) e ribadito, da ultimo, nella circolare riferita al terzo condono edilizio (Min. Infrastrutture 7 dicembre 2005 n. 2699).
Post di Alberto Antico – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che il rigetto dell’istanza di condono edilizio (sia primo sia secondo) non è atto ricettizio, e quindi si perfeziona al momento dell’adozione, e non a quello della notifica: pertanto la scadenza del termine previsto per la formazione del silenzio-assenso prima della trasmissione del diniego al privato (se lo stesso è stato adottato nel termine medesimo) è inconferente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che i requisiti igienico-sanitari di cui al d.m. 5 luglio 1975 non sono derogabili in caso di condono ai sensi dell’art. 35, co. 19 l. 47/1985.
Post di Alberto Antico – avvocato
Nel caso di specie, i proprietari del primo e del terzo piano di un edificio impugnavano il condono rilasciato al proprietario del secondo piano, avente ad oggetto due servizi igienici: lamentavano che in questo modo il vicino avrebbe mantenuto le sue due unità immobiliari distinte, in violazione dei parametri igienico-sanitari.
Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse.
Post di Alberto Antico – avvocato
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