Il modulo CILA – superbonus
Pubblichiamo il Modulo Cila-Superbonus, approvato dalla Conferenza Unificata il 5/8/21
Arch. Fiorenza Dal Zotto - funzionario comunale
Pubblichiamo il Modulo Cila-Superbonus, approvato dalla Conferenza Unificata il 5/8/21
Arch. Fiorenza Dal Zotto - funzionario comunale
Il TAR Veneto ricorda che, nel caso di immobili siti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, l’istanza di condono edilizio non può perfezionarsi per silenzio-assenso in mancanza di una statuizione positiva dell’Autorità posta a tutela del vincolo.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto afferma che la presentazione di un’istanza di sanatoria successiva all’adozione di provvedimenti sanzionatori per abusi edilizi ha rilievo sul piano processuale, in quanto determina l’improcedibilità dell’impugnazione per carenza d’interesse sopravvenuta.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
Il TAR Veneto afferma che l’inottemperanza all’obbligo imposto con l’atto di concessione - che nel caso di specie concerneva al mancato pagamento di diritti proporzionali - preclude il rinnovo del titolo scaduto.
Post di Brenda Djuric – Dott. ssa in giurisprudenza
Nella seduta del Consiglio dei Ministri del 05 agosto 2021, il Governo ha impugnato davanti alla Corte Costituzionale una parte della legge regionale del Veneto n. 19/2021, come risulta dal Comunicato stampa del Governo.
Secondo le prime informazioni, dovrebbe essere sarebbe stato impugnato solo l'art. 7 sullo stato legittimo dell'immobile.
Il TAR Veneto evidenzia che per “costruzione” si deve intendere qualsiasi opera che comporti la perdurante trasformazione urbanistico-edilizia del territorio, a prescindere dal materiale impiegato o dall’ingombro del manufatto.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Il TAR Veneto ricorda che la vetustà dell’abuso non pone alcun limite al potere repressivo in capo al Comune, non richiedendosi quindi una motivazione improntata sull’interesse pubblico attuale al ripristino della legalità violata.
Post di Alessandra Piola – avvocato
Segnaliamo che la legge 108 del 2021, di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, ha aggiunto un articolo 22 bis al decreto legge, il quale, tra l'altro, va a modificare i commi 47 e 48 dell'articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448:
"a) il comma 47 e' sostituito dal seguente: "47. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta' sulle aree puo' avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell'unita' abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprieta'. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48"; b) il comma 48 e' sostituito dal seguente: "48. Il corrispettivo delle aree cedute in proprieta' e' determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui e' stipulato l'atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell'area cosi' determinato non puo' essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprieta' al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresi' i criteri, le modalita' e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta' e' stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari";
Arch. Fiorenza Dal Zotto - funzionario comunale
Per gentile concessione dell'autore, che sentitamente ringraziamo, pubblichiamo gli slides del'avv. Stefano Bigolaro su demo-ricostruzione, ristrutturazione e distanze, tra modifiche al T.U. Edilizia e legislazione regionale (“Veneto 2050”), illustrate al convegno del Centro Studi Bellunese del 29 luglio 2021
Il TAR Veneto ritiene di no, qualora egli abbia comunque partecipato al procedimento amministrativo – a seguito di comunicazione di avvio del procedimento – mediante la produzione di memorie di parte.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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