18 Luglio 2018
Il Consiglio di Stato afferma che l'articolo 72 della legge fallimentare non si applica a una convenzione accessiva a un permesso di costruire, essendo tale convenzione un accordo ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241, cosicchè non si applicano in automatico tutte le disposizioni sui contratti.
L'articolo 72 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella versione attualmente in vigore, stabilisce quanto segue: "Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l'esecuzione del contratto, fatte salve le diverse disposizioni della presente Sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto".
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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