Il TAR Veneto ha affermato che nelle ipotesi di erronea o falsa rappresentazione della realtà che costituisca presupposto del titolo edilizio ottenuto, la discrezionalità della P.A. rispetto all’annullamento in autotutela si azzera, non rilevando né l’interesse del destinatario del provvedimento ampliativo da annullare, né il tempo trascorso.
Post di Alberto Antico – avvocato
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L’articolo 175 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004) prevede che:
«1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da euro 310 a euro 3.099:
a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all'articolo 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;
b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 90, comma 1, le cose indicate nell'articolo 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea».
L’art. 90, a sua volta, disciplina le “Scoperte fortuite”:
«1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Della scoperta fortuita sono informati, a cura del soprintendente, anche i carabinieri preposti alla tutela del patrimonio culturale.
Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell’autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.
Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.
Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero».
L’art. 10, infine, contiene la definizione di “Beni culturali”.
Il TAR Veneto, ai sensi degli artt. 35-36 d.lgs. 42/2004, ha affermato che il contributo statale sui beni dichiarati di particolare interesse storico-artistico è concesso solo a lavori ultimati e collaudati, a seguito di una valutazione discrezionale sia nell’an che nel quantum.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Nel caso di specie, il privato progettava un ingente intervento di restauro per il proprio immobile sottoposto a vincolo monumentale e chiedeva di essere ammesso ai finanziamenti previsti dall’art. 3, co. 2 l. 1552/1961, oggi art. 35 d.lgs. 42/2004.
La Soprintendenza si esprimeva favorevolmente per il finanziamento di un importo corrispondente al 40% delle spese ammissibili.
Tuttavia, l’importo complessivamente liquidato con i successivi pagamenti ed il saldo finale ammontava a non oltre il 30% delle spese collaudate, con una riduzione rimasta del tutto immotivata.
Il TAR Veneto ha affermato che in questa vicenda il privato vanta un interesse legittimo e che quindi la controversia spetta alla giurisdizione del G.A.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Con il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 285 del 30.11.2021 – Suppl. Ordinario n. 41) si è data attuazione della direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell’art. 7 l. 22 aprile 2021, n. 53, in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari (d’ora in poi il Decreto).
La riforma mira a modificare la disciplina delle relazioni commerciali e contrastare le pratiche commerciali sleali nelle relazioni tra acquirenti e fornitori di prodotti agricoli e alimentari, definendo le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte (art. 1, co. 1 del Decreto).
Pubblichiamo una scheda sulla nuova normativa, redatta dall'avv. Alberto Antico.
Nel caso di specie, il destinatario di un’ordinanza di demolizione sosteneva di poter ottenere la sanatoria per doppia conformità ex art. 36 T.U. edilizia, poiché il suo intervento, pur realizzato senza titolo, avrebbe potuto essere assentito mediante la procedura di SUAP in deroga ex art. 3 l.r. Veneto 55/2012.
Il TAR Veneto ha respinto questa tesi, affermando che invocare la procedura di SUAP in deroga significa sostanzialmente riconoscere la non conformità di quanto realizzato agli strumenti urbanistici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha affermato che l’esonero dal costo di costruzione ex art. 17 d.P.R. 380/2001 presuppone la sussistenza di due requisiti: 1) il carattere pubblico o di interesse generale delle opere da realizzare; 2) l’esecuzione delle opere da parte di un Ente istituzionalmente competente o di privati che abbiano un legame istituzionale con l’azione della P.A. volta alla cura di interessi pubblici.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Il TAR Veneto ha ricordato che è illegittimo il provvedimento amministrativo con motivazione mancante o carente, la quale non può essere integrata negli atti di causa, una volta che il privato abbia promosso il ricorso giurisdizionale.
Post di Alberto Antico – avvocato
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Un diniego di autorizzazione paesaggistica non può essere motivato sulla base di una generica incompatibilità, ma è indispensabile che dalla motivazione emergano le specifiche ragioni del rigetto dell’istanza, i motivi del contrasto tra le opere da realizzarsi e le ragioni di tutela dell’area interessata dall’apposizione del vincolo.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il TAR Veneto evidenzia che lo scomputo delle opere di urbanizzazione deriva da una scelta discrezionale dell’Amministrazione, la quale, se accetta espressamente, si obbliga nei confronti del privato proponente. Se questi realizza le opere (o si impegna a realizzarle), sorge in capo a lui il diritto ad ottenere lo scomputo.
Il G.A. sottolinea inoltre che lo scopo della quantificazione dei valori a scomputo in sede di convenzione è funzionale ad una valutazione ex ante della convenienza economica dell’operazione.
Peraltro, la sentenza rileva anche l’ammissibilità, in via generale, del cd. scomputo incrociato tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ex art. 86, co. 3 l. R.V. n. 61/1985 e art. 31 l. R.V. n. 11/2004.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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