11 Aprile 2018
La Corte d’Appello di Venezia afferma che i Comuni, nell’ambito del loro potere di regolazione degli orari di apertura delle sale giochi ex art. 20 l.r. Veneto 6/2015, possono disporre la sanzione accessoria della sospensione temporanea dell’attività.
Sono rimaste disattese le conclusioni del Giudice di primo grado, secondo il quale, per violazioni di norme poste dagli Enti locali, la norma di riferimento è l’art. 7-bis TUEL (d.lgs. 267/2000), che prevede come regola generale la sola sanzione pecuniaria.
Al contrario, la Corte ha ritenuto di dare un’interpretazione estensiva alla norma regionale succitata, al fine di riconoscere anche al Comune il potere sanzionatorio della sospensione dell’attività attribuito al Questore dal TULPS (r.d. 733/1931) e dal d.l. 14/2017.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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