Il T.A.R. ricorda che non sussistono i presupposti per ottenere un ristoro economico in caso di mutamento, in senso peggiorativo, della zonizzazione, dato che non vi è alcun legittimo affidamento da tutelare.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha dichiarato il ricorso improcedibile per carenza di interesse poiché la società ricorrente stessa non aveva più interesse ad un contenzioso “sul piano edilizio”, in quanto aveva rinunciato alla realizzazione dell’opera oggetto del permesso di costruire. Tanto premesso, il Collegio ha statuito che è venuto meno anche l’interesse a contestare la legittimità della norma urbanistica, strettamente correlata all’impugnazione del diniego edilizio. Nella medesima sentenza il T.A.R. ha ricordato che, in virtù di un costante orientamento giurisprudenziale, se in un giudizio promosso avverso una normativa urbanistica sopravviene un altro strumento urbanistico che sostituisce integralmente il primo, non resta più alcun interesse a discutere di quello precedente, qualora il secondo non è stato tempestivamente impugnato.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il T.A.R. Brescia riepiloga alcuni principi sui poteri pianificatori del Comune nel disciplinare e/o nel modificare il proprio territorio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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Il TAR Veneto ha sottolineato che, per una parte della giurisprudenza, la sanzione pecuniaria ex art. 37 d.P.R. n. 380/2001 non ha solo carattere afflittivo ma anche ripristinatorio: il che escluderebbe l’applicabilità dei principi di cui alla l. n. 689/1981, incluso quello relativo alla rilevanza della buona fede del destinatario della sanzione.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto dichiara il ricorso irricevibile per tardità, poiché il ricorrente avrebbe dovuto impugnarli dal momento della loro piena conoscenza, che non coincide con la conoscenza dell'atto da parte del difensore.
La sentenza passata in giudicato, peraltro, facendo stato tra le parti, gli eredi e gli aventi causa (art. 2909 cod. civ.), deve presumersi, di regola, conosciuta dalla parte che ha intentato il giudizio e quindi idonea a far decorrere in capo alla parte rappresentata il termine di decadenza per impugnare i provvedimenti amministrativi lesivi ivi menzionati ed esaminati.
Post di Brenda Djuric – Dott.ssa in Giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha dichiarato illegittima per sproporzionalità la disposizione del disciplinare di gara con cui il termine ultimo per la presentazione delle richieste di sopralluogo era stato previsto soli sei giorni dopo la pubblicazione degli atti di gara.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il Consiglio di Stato ha affermato che una ristrutturazione con modifica della sagoma, dell’altezza, dei prospetti e del volume dell’originaria costruzione esulava dal dettato dell’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. 380/2001, nel testo antecedente alla novella introdotta dal d.l. 76/2020. All’epoca, l’intervento descritto doveva essere qualificato come ristrutturazione edilizia “pesante” ex art. 10, co. 1, lett. c T.U. edilizia, anch’esso ante 2020: da tale norma si ricavava la sostanziale assimilabilità dell’intervento di ristrutturazione edilizia caratterizzato da incrementi volumetrici ovvero di sagoma e prospetti a quello di nuova costruzione, quantomeno per le porzioni che costituiscono un novum rispetto alla preesistenza.
Si segnala che attualmente l’art. 3, co. 1, lett. d d.P.R. cit. ricomprende, invece, nel concetto di ristrutturazione edilizia (per gli edifici non tutelati dal Codice Urbani, né in Zona A) anche gli interventi di “demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche”, nonché, “nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali”, anche con incrementi di volumetria.
Di conseguenza, quando si trova una sentenza sulla ristrutturazione, per non cadere in confusione sulla nozione di ristrutturazione vigente oggi, è fondamentale andare a vedere a quale anno si riferisca il caso deciso e quale fosse la normativa al tempo vigente.
Post della dott.ssa Brenda Djuric
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Il TAR Veneto evidenzia che, seppure le APS possano insediarsi in qualsiasi ZTO, ai sensi della l. n. 383/2000 (oggi si veda l'articolo 71 del decreto legislativo 117 del 2017), è necessario che le stesse siano:
iscritte nei registri di cui all’art. 7 della suddetta legge (sia le APS sia i loro affiliati);
munite di apposito titolo edilizio per il cambio di destinazione d’uso, di modo da poter permettere al Comune di valutare la compatibilità urbanistico-edilizia dell’intervento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che l’espropriazione di un’area è espressione di un potere ampiamente discrezionale della P.A., tale per cui il Giudice non può ordinarne l’esercizio all’Ente.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il T.A.R. ricorda che la valutazione della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, ex art. 167 del d.lgs. n. 42/2004, è ampliamente discrezionale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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