Il soggetto che non ha partecipato alla gara non può proporre impugnazione
Il T.A.R. Veneto spiega perché l’o.e. che non ha partecipato alla gara pubblica non ha legittimazione per impugnare l’aggiudicazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il T.A.R. Veneto spiega perché l’o.e. che non ha partecipato alla gara pubblica non ha legittimazione per impugnare l’aggiudicazione.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Pubblichiamo il link a una nota del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Verona su "Efficienza energetica degli edifici - Nuove disposizione in materia di djeroghe agli spessori delle strutture ed involucri dei fabbricati", in relazione al D.Lgs. 14 luglio 2020 n. 73, il cui l’articolo 13, comma 1 ha abrogato il comma 6 ed ha modificato e sostituito il comma 7 dell’articolo 14 del D.Lgs. 04 luglio 2014 n. 102.
https://collegio.geometri.vr.it/html/uploads/2020/12/EfficienzaEnergeticaEdifici.pdf
Il T.A.R. si sofferma sulla portata applicativa dell’art. 192 del d.lgs. n. 152/2006 relativo all’abbandono dei rifiuti.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Il TAR Veneto ha ricordato che, in tema di legittimazione di un comitato di cittadini per la protezione degli interessi ambientali, la giurisprudenza – a fronte dell’iniziale posizione secondo cui erano legittimate le sole associazioni protezionistiche inserite negli elenchi di cui agli artt. 13 e 18 l. 349/1986 – ha progressivamente ammesso la possibilità di valutare caso per caso la sussistenza della legittimazione anche in capo ad associazioni locali, indipendentemente dalla loro natura giuridica, purché: a) perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di natura ambientale; b) abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità; c) abbiano uno stabile collegamento con il territorio in cui è sito il bene che si assume leso.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. si sofferma sulla distinzione tra conferma proprio ed impropria (rectius: atto meramente confermativo) e sulla presenza di cause esterne che giustificano l’errore scusabile e, quindi, la rimessione in termini.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
C’è sempre un legislatore che le inventa e un interprete che le perfeziona.
Pubblichiamo una nota del Comune di Genova sull’art. 33 del d.l. n. 77/2021, che introduce la CILA in materia di superbonus 110%(che già di per se stesso è un pasticcio giuridico).
L’interpretazione fornita dal Comune di Genova è chiaramente erronea, fuorviante e pericolosa: si consiglia vivamente di non seguirla.
Questa CILa non sana alcun abuso, rimane fermo il dovere del Comune di accertare e sanzionare gli abusi dell'edificio di partenza e rimane in vigore l'articolo 49 del DPR 380/2001.
"Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali
1. Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di esecuzione.
2. È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori o dlla segnalazione certificata di cui all'articolo 24, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante la decadenza di cui al comma precedente.
3. Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione del comune.
4. In caso di revoca o decadenza dai benefici suddetti il committente è responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa".
Post di Dario Meneguzzo - avvocato
Nel caso di specie, il Comune istituiva a proprio favore una servitù coattiva su un fondo rustico (già precedentemente concesso in affitto al Comune in virtù di due contratti di durata quinquennale) per la realizzazione di un percorso ciclopedonale in aree naturalistiche di pregio.
Il TAR Veneto ha offerto numerosi principi utili in materia: fra gli altri, ai sensi dell’art. 23, co. 1, lett. g d.P.R. 327/2001, fra la notifica del decreto di occupazione di urgenza e l’avvio delle operazioni di immissione in possesso devono decorrere almeno sette giorni, ma detto termine ha natura solo ordinatoria e non perentoria.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il TAR Veneto ha ricordato che il contrasto di un provvedimento amministrativo con il diritto dell’Unione Europea, cd. illegittimità comunitaria, determina la mera annullabilità del provvedimento amministrativo (non la sua nullità, né la sua disapplicabilità), da far valere entro il consueto termine di decadenza, pena l’inoppugnabilità del provvedimento anticomunitario e, sul piano sostanziale, l’obbligo per la P.A. di dar corso all’applicazione dell’atto, salvo l’annullamento in autotutela.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il T.A.R. Veneto si sofferma sul rapporto tra Il PUA ed il PI, chiarendo perché l’approvazione dello strumento urbanistico attuativo non è affatto un atto dovuto.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Se a seguito di un accordo perequativo finalizzato all’approvazione di una variante urbanistica il privato non realizza, per sua colpa e/o negligenza, quanto il Comune ha autorizzato in deroga, è possibile chiedere la restituzione degli oneri perequativi versati?
Secondo la giurisprudenza no, in quanto il privato ha già ottenuto dall’ente il vantaggio susseguente e, quindi, non ha alcun titolo giuridico per la restituzione di quanto versato che, in sostanza, non si configura affatto come indebito oggettivo.
Si ringrazia il geom. Daniele Iselle funzionario comunale per la segnalazione.
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