Procedura espropriativa ed onere di impugnazione
Nella procedura espropriativa vi è l’onere di impugnare tutti gli atti amministrativi, pena la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, evitabile solo se si tratta di atti cd. meramente confermativi.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Sulla rideterminazione del costo di costruzione
Il T.A.R. Veneto conferma la legittimità dell’operato del Comune che ha chiesto al privato il conguaglio del 5% del costo di costruzione previsto ex lege dall’art. 16, c. 9 del d.P.R. n. 380/2001. Infatti, a seguito alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 2, c. 3, della l.r. Veneto n. 4/2015, cade la preclusione di richiedere tale conguaglio in seguito al rilascio del titolo edilizio. La sentenza è interessante anche perché esclude ogni legittimo affidamento in capo al privato e, al contempo, rimarca il carattere doveroso della richiesta di conguaglio da parte dell’ente comunale.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Sul divieto di commistione dell’offerta tecnica con quella economica
Il T.A.R. chiarisce come deve essere applicato il cd. principio che vieta di far confluire elementi tecnici nell’offerta economica e viceversa.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge regionale del Veneto 29/2019 (modificative delle l.r. 11/2004 e 55/2012)
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 247 del 2020, depositata in Cancelleria il 25 novembre 2020:
1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Veneto 25 luglio 2019, n. 29 (Legge regionale di adeguamento ordinamentale 2018 in materia di governo del territorio e paesaggio, parchi, trasporto pubblico, lavori pubblici, ambiente, cave e miniere, turismo e servizi all’infanzia), nella parte in cui inserisce l’art. 40-bis della legge della Regione Veneto 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio), limitatamente alla previsione dell’esonero dal contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 4, lettera d-ter, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nelle ipotesi di cambio di destinazione d’uso con aumento di valore degli immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio disciplinati dal medesimo art. 40-bis;
2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l’art. 6-bis della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante);
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l’art. 40-bis della legge della Regione Veneto n. 11 del 2004, limitatamente alla previsione dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, nell’ipotesi di cambio di destinazione d’uso di immobili costitutivi della memoria e dell’identità storico-culturale del territorio, promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Scadenza dei termini per l’adempimento delle convenzioni PIRUEA nella regione Veneto
Segnaliamo una interessante sentenza del Consiglio di Stato, la quale, con riferimento a un PIREUA nella regione Veneto, precisa che il termine di efficacia del piano attuativo (strumento urbanistico secondario) e i termini di adempimento delle singole obbligazioni contemplate nella convenzione non devono necessariamente coincidere, poiché i secondi rispondono a quanto specificamente previsto nel cronoprogramma indicato nella convenzione medesima.
La sentenza riguarda le convenzioni stipulate nel 2005 e nel 2008, volte all’attuazione del programma integrato per la riqualificazione urbana dell’area ospedaliera (PIRUEA), approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 12 dicembre 2003.
Segnaliamo anche una premessa sui piani attuativi contenuta nella sentenza: "In via generale, occorre ricordare (sulla base di quanto già evidenziato da questa Sezione, con sentenza 29 settembre 2016, n. 4027) che i programmi integrati di attuazione sono previsti dall’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, “al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale”, sono approvati dal Consiglio comunale (comma 3) e sono caratterizzati “dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso di più operatori e risorse finanziare pubblici e privati” (comma 1).
Il comma 2 prevede che “soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati tra di loro, possono presentare al Comune programmi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione urbana e ambientale”.
Come è dato osservare, il programma integrato di attuazione, per natura e contenuti, per procedimento di approvazione e in virtù dei rapporti con il piano regolatore, costituisce uno strumento urbanistico di pianificazione secondaria ed attuativa, con specifiche finalità di pianificazione, di (parte del) territorio comunale; pianificazione per la quale la legislazione urbanistica, in via generale ein base a quanto specificamente previsto per i programmi integrati, prevede la possibilità di loro redazione sia da parte pubblica (del Comune) sia, in via alternativa e sostitutiva, da parte di privati.
Ed infatti, già secondo la legge urbanistica (art. 28, l. 17 agosto 1942 n. 1150), in difetto di piano particolareggiato di esecuzione, può essere proposto dai privati un “piano di lottizzazione” (paradigma degli strumenti urbanistici secondari),che costituisce specificazione delle scelte operate dallo strumento urbanistico primario e dispone su una parte del territorio comunale per la realizzazione di interventi edilizi, con la necessità di nuove opere di urbanizzazione ovvero modifica e/o aggravio di quelle esistenti.
Il piano di lottizzazione (la cui approvazione è rimessa al Consiglio comunale)deve essere accompagnato da una convenzione, con la quale vengono definiti una pluralità di obbligazioni ed adempimenti gravanti sui privati.
Tale convenzione, ai sensi del sesto comma dell’art. 28, “deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme di legge”, ed anzi, ai sensi del precedente quinto comma (alinea), la stessa approvazione del piano “è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura dei proprietari”.
Nella logica della pianificazione urbanistica di attuazione, dunque, il piano di lottizzazione (o altro strumento di pianificazione attuativa) e lo schema di convenzione ad esso allegato costituiscono atti distinti ma giuridicamente connessi.
Ovviamente, mentre piano urbanistico attuativo e schema di convenzione formano oggetto di un unico atto di approvazione, la convenzione propriamente detta (cioè il contratto ad oggetto pubblico successivamente stipulato) costituisce certamente un atto negoziale autonomo (nel senso di essere giuridicamente distinto dal provvedimento – atto unilaterale di approvazione)".
Post di Daniele Iselle - funzionario comunale
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La manutenzione di un’opera abusiva è reato
Se un’opera abusiva viene manutentata, questa attività umana costituisce prosecuzione del reato edilizio.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
È possibile aprire nuove finestre tra edifici che si trovano già a distanza inferiore dei dieci metri?
Secondo il Consiglio di Stato no.
Il Massimo Organo della Giustizia Amministrativa giunge a tale conclusione enfatizzando, sotto il profilo igienico-sanitario, il d.m. n. 1444/1968: dato che la ratio della norma è di evitare intercapedini dannose, la stessa deve essere interpretata in senso teleologico-sistematico, anziché letterale. Pertanto, nonostante l’art. 9 del d.m. imponga i 10 metri esclusivamente per le “nuove costruzioni”, il Collegio giunge a sostenere che anche l’attività di manutenzione straordinaria e/o quella di ristrutturazione edilizia comportante l’apertura di nuove vedute e/o la modifica di quelle esistenti, sarebbe preclusa dalla legge, nonostante avvenga tra pareti già poste a distanza inferiore ai 10 metri.
Personalmente non trovo convincente tale ragionamento.
Ma davvero la tutela igienico-sanitaria esaltata dalla giurisprudenza impedisce di aprire finestre tra edifici che sono frontistanti da parecchi decenni?
Tale modo di pensare, a mio giudizio, appare quanto mai irrigidito dalla valenza che la giurisprudenza tende ormai ad attribuire alla portata igienico-sanitaria del d.m. e che, forse, meriterebbe di essere stralciato.
Non bastasse, la sentenza appare poco chiara anche nella sua stesura, perché descrive un ipotetico ampliamento del fronte dell’edificio in cui si vorrebbe aprire tale veduta: “Nel caso in esame, il limite della distanza di cui al d.m. cit. è vigente e avrebbe dovuto essere rispettato per quanto concerne l’apertura di una finestra in più rispetto alla situazione precedente (originariamente infatti vi era una sola finestra posizionata più in basso sul lato frontistante la proprietà dell’appellata, così come risulta chiarito dalla verificazione): si tratta, infatti, di un nuovo elemento che eccede rispetto all’originaria costruzione, che consiste in un ampliamento all’esterno della sagoma dell’edificio esistente e realizzato per la prima volta mercé il permesso di costruire rilasciato, in parte qua, in modo illegittimo (per un caso conforme, Cass. civ., sez. II n. 473 del 10 gennaio 2019)”.
Se così davvero fosse, nulla quaestio.
Nel caso in esame, però, sembra evincersi che nessun concreto ampliamento fosse previsto con riferimento al fronte de quo, dato che l’unica modifica dell’esistente riguardava l’innalzamento del sottotetto ai fini della coibentazione energetica e del suo recupero abitativo, mentre nessuna alterazione di volume avrebbe intaccato la facciata oggetto dell’apertura.
Ma tant’è, ça va san dire.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Patentino annuale per la vendita di generi di monopolio
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha offerto principi utili in materia. La fattispecie è disciplinata:
- dall’art. 23 l. 22 dicembre 1957, n. 1293, secondo cui “l’Amministrazione può consentire la vendita dei generi di monopolio nei pubblici esercizi, nei luoghi di ritrovo e di cura e negli spacci cooperativi - la cui autorizzazione - è effettuata a mezzo di patentino”;
- dall’art. 54 del d.P.R. 14 ottobre 1958, n. 1074, regolamento di esecuzione della l. 1293/1957, secondo cui “i patentini sono rilasciati dall'Ispettorato compartimentale secondo le norme di massima della Direzione generale”;
- nonché (anche se non applicabile ratione temporis al caso deciso dal Consiglio) dal recente d.m. 21 febbraio 2013, n. 38, «Regolamento recante la disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo», inerente anche le procedure e modalità per il rilascio e il rinnovo del patentino.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Servitù di passaggio e giurisdizione
Il T.A.R. ricorda quando le controversie attinenti all’esistenza di una servitù di passaggio sono attratte dalla giurisdizione amministrativa o da quella ordinaria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato

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