26 Giugno 2020
Il TAR Veneto ha offerto un’applicazione dell’art. 38 T.U. edilizia.
Tale norma prevede tre eventualità : a) la sanatoria della procedura, ove sia possibile la rimozione dei vizi della procedura amministrativa, senza applicare alcuna sanzione edilizia; b) nel caso in cui non sia possibile la sanatoria, l’obbligo per l’Amministrazione di applicare la sanzione in forma specifica della demolizione; c) ove non sia possibile applicare la sanzione in forma specifica in ragione della natura delle opere realizzate, l’obbligo per l’Amministrazione di applicare la sanzione pecuniaria che, una volta corrisposta, produce i medesimi effetti della sanatoria ex art. 36 T.U. edilizia.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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