Il TAR Campania, in quello che è un distacco dalla giurisprudenza dominante (e dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato), ha affermato la necessità di valutare l’affidamento del privato nell’ipotesi di abusi commessi decenni addietro. Nel caso di specie, peraltro, era accertabile che gli abusi erano stati commessi dal costruttore al momento della costruzione; e l’Amministrazione, nel tempo, aveva rilasciato altri titoli edilizi per lavori da svolgersi sull’immobile.
Conseguentemente, il Giudice ritiene sia necessario per la P.A. ben motivare la propria ordinanza di demolizione, in particolare trattandosi di un’ipotesi di difformità dal titolo e non di costruzione sine titulo; a tal proposito, ha ritenuto sussistente anche il vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, poiché era stato dimostrato che il privato avrebbe potuto produrre elementi a supporto del suo affidamento.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Il TAR Veneto ricorda che la sospensione cd. “straordinaria COVID” ex art. 84 d.l. n. 18/2020 non si applica ai termini per la proposizione del ricorso straordinario al Capo dello Stato, non avendo natura giurisdizionale (circostanza confermata ad esso dalla non applicabilità della sospensione feriale, dall’impossibilità di essere trattati in udienza pubblica, e dall’essere sempre definiti con un atto amministrativo).
Peraltro, il TAR non esclude tout court ed in astratto la possibilità di applicare la sospensione COVID prevista per i procedimenti amministrativi dall’art. 103 d.l. n. 18/2020, ritenendo comunque spirato il termine nel caso di specie.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso trasposto avanti al Giudice Amministrativo, aderendo infatti il TAR a quell’orientamento maggioritario che non ritiene totalmente esclusa la possibilità di contestare la tardività del ricorso straordinario (anche avanti a un giudice che non è quello suo proprio), sotto il profilo della derivata inammissibilità della trasposizione. In caso contrario, si verificherebbe un’elusione dei termini decadenziali previsti ex lege.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 ("Veneto 2050") stabilisce quanto segue.
"4. Gli interventi di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli edifici:
h) che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modifiche ed integrazioni, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge".
La circolare regionale n. 1 del 19 aprile 2021 su questa disposizione scrive quanto segue (e non chiarisce niente):
"Lettera h) - esclude dall’applicazione degli articoli 6 e 7 gli edifici che abbiano già usufruito delle premialità di cui alla legge regionale n. 14/2009, salvo che per la parte consentita e non realizzata ai sensi della predetta legge regionale n. 14/2009 e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge in rassegna. In sintesi, gli edifici che, in vigenza del c.d. Piano Casa abbiano già usufruito per intero del massimo dei benefici volumetrici o di superficie allora concessi, non possono fruire di ulteriori benefici derivanti da “Veneto 2050” mentre, per converso, ove abbiano utilizzato solo in parte i bonus volumetrici o di superficie consentiti dall’allora Piano Casa, potranno avvalersi delle previsioni di “Veneto 2050”.
Sono sorti dubbi su cosa voglia dire questa disposizione ed esaminiamo 3 ipotesi.
Supponiamo che un soggetto abbia usato il vecchio piano casa (l.r. 14 del 2009) solo in parte e adesso non voglia usare quello che gli resta del vecchio piano casa, ma usare Veneto 2050. Può farlo? Da un punto di vista letterale la legge impedisce di usare Veneto 2050 solo a chi ha già sfruttato tutti benefici del vecchio piano casa. Allora egli può passare direttamente a usare tutti i benefici di Veneto 2050 per intero? oppure deve scomputare quello che ha realizzato col vecchio piano casa da quello che oggi può fare con Veneto 2050? Oppure ancora, visto che è partito col vecchio piano casa, deve calcolare quanto gli restava col vecchio piano casa e vedere se questo può ancora essere realizzato con Veneto 2050 e può farlo solo se è ancora possibile con Veneto 2050 (vale a dire usare per il calcolo del volume la legge più restrittiva)?
Se il soggetto del punto 1 vuole usare solo Veneto 2050, l'edificio di partenza su cui calcolare gli ampliamenti è quello originario, prima dell'intervento col primo piano casa, oppure quello che risulta dopo l'ampliamento col primo piano casa?
L'articolo 3, comma 4, lettera h) della legge regionale del Veneto 4 aprile 2019, n. 14 potrebbe essere interpretato in un senso del tutto diverso, vale a dire che chi è partito col vecchio piano casa ha solo la possibilità di arrivare in ogni caso fino all'ampliamento massimo calcolato col vecchio piano casa, senza tenere in alcun conto la misura degli ampliamenti calcolati con Veneto 2050 e che il riferimento a Veneto 2050 vale per le disposizioni diverse dal calcolo dei volumi? In altre parole, può arrivare a realizzare tutto quello che poteva fare col vecchio piano casa (e che ha realizzato solo in parte), ma, per esempio, non può derogare alla distanza dai confini e non può realizzare l'edificio staccato fino a 200 m, perchè Veneto 2050 non lo consente più?
Il TAR Veneto sottolinea che, nel caso di oneri di urbanizzazione che trovano la loro fonte in una convenzione urbanistica, nulla impedisce ai soggetti lottizzanti di stipulare obblighi di dare e/o fare anche eccedenti ed ulteriori a quelli dovuti per legge, e anche relativi ad opere di urbanizzazione che non rientrano nell’ambito del Piano.
Post di Alessandra Piola – avvocato
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Nel caso di specie, il Comune rilasciava un Permesso di Costruire ai sensi dell’art. 2 l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., concernente l’ampliamento di un fabbricato residenziale esistente in Zona A mediante la creazione di un “corpo edilizio separato”, da realizzarsi nella limitrofa Zona destinata a verde privato e inedificata.
Il TAR Veneto ha annullato il PdC poiché, ai sensi dell’art. 1, co. 2 l.r. cit., ove si ravvisi un inderogabile contrasto con la locale pianificazione urbanistica non può essere autorizzato alcun genere di ampliamento con Piano Casa.
In ogni caso, ai sensi del successivo art. 2, co. 2-bis, non sono ammissibili incrementi volumetrici generati da fabbricati situati fuori contesto, ovvero insediabili in zone improprie, non idonee ad accoglierli.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha affermato che, ai sensi dell’art. 9, co. 1, lett. c l.r. Veneto 14/2009 ss.mm.ii., l’ampliamento è consentito solo se nelle norme dello strumento urbanistico non sia rinvenibile un divieto, anche inespresso, di realizzare ampliamenti degli edifici ricompresi nello specifico aggregato edilizio.
Nel caso di specie, una norma delle N.T.A. del P.I. comunale prevedeva che per particolari “beni ambientali”, in tutte le categorie di ristrutturazione non sono ammessi aumenti di volumetria, a meno che non siano funzionali all’adeguamento dell’altezza dei vani ai requisiti igienico-sanitari.
Il privato perciò non poteva essere autorizzato ad una demolizione e ricostruzione dell’edificio con ampliamento in altezza, mediante la creazione di un nuovo piano abitabile.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il Consiglio di Stato ricorda quali siano le tre ipotesi con cui la P.A. può integrare la motivazione di un atto amministrativo:
- la cd. “motivazione postuma” contenuta negli scritti difensivi (la quale, secondo l’orientamento maggioritario della giurisprudenza, è inammissibile);
- le ipotesi di atto avente contenuto di fatto vincolato ex art. 21-octies, co. 2 l. n. 241/1990;
- le ipotesi di convalida di un atto amministrativo avente motivazione insufficiente, ex art. 21-nonies.
In particolare, la convalida è da ritenersi un’espressione del potere di autotutela dell’Ente, che contiene in sé altri istituti quali la ratifica e la sanatoria dell’atto. L’applicazione del relativo potere comporta la creazione di una fattispecie complessa, formata dall’atto originario e dal provvedimento di convalida, che esplica i propri effetti retroattivamente (e che può essere sottoposto ad un termine perentorio, il quale ne limita la possibilità di usufruirne). Inoltre, deve avere un contenuto positivo, non bastando la dichiarazione di non voler esercitare il potere di annullamento in autotutela, ma la norma prevede solo che vi sia un interesse pubblico alla permanenza dell’atto e che il potere sia fatto valere in un “termine ragionevole”.
Riguardo poi all’oggetto della convalida, il Consiglio di Stato ritiene che possa essere convalidato solamente un atto in cui la carenza di motivazione derivi da un’insufficienza del discorso giustificativo-formale, e non invece nei casi in cui vi sia un vizio sostanziale della motivazione (quale contraddittorietà, sviamento, travisamento o difetto dei presupposti).
Infine, il Giudice afferma che la convalida è (ora) possibile anche quando è pendente un giudizio sull’atto convalidato: difatti, l’istituto dei motivi aggiunti permette al privato di contestare anche la convalida che intervenga successivamente, se ritenuta illegittima. Peraltro, nulla esclude che il comportamento della P.A. (che legittimamente convalida l’atto in corso di causa) potrà essere preso in considerazione dal G.A. eventualmente in sede di spese legali.
Post di Daniele Iselle – funzionario comunale
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Il TAR Veneto ha ricordato che le controversie concernenti la determinazione del contributo per gli oneri di urbanizzazione spettano alla giurisdizione esclusiva del G.A. ex art. 133, co. 1, lett. f c.p.a.; hanno per oggetto una posizione obbligatoria paritetica di credito-debito, anche in presenza di provvedimenti della P.A.; sono soggette all’ordinario termine di prescrizione decennale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Il TAR Veneto ha ricordato che, qualora il Comune rimanga inerte rispetto all’istanza di inibitoria della SCIA edilizia del vicino, il privato istante può agire avverso il silenzio-inadempimento del Comune ai sensi dell’art. 19, co. 6-ter l. 241/1990.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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Sul Bur n. 58 del 30 aprile 2021 è stata pubblicata la legge regionale n. 7 del 28 aprile 2021, recante "Modifica dell'articolo 66 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
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