Il diniego del condono dà diritto al privato di chiedere la restituzione delle somme versate (senza interessi moratori)
Il TAR Veneto ha affermato che, qualora il Comune rigetti l’istanza di condono, viene meno il titolo in forza del quale il privato ha effettuato i pagamenti rateali, perciò questi ha diritto alla loro restituzione.
A tale restituzione non si applicano gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/2001: in particolare, il TAR ha rilevato che uno dei presupposti per l’applicazione di detti interessi è la fonte contrattuale del debito, fattispecie che non ricorre in caso di istanza di condono.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
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