Scheda sulle nuove misure adottate dal Governo
Pubblichiamo il link alle schede di ALI sulle misure adottate dal Governo
DL RILANCIO APPROVATO: ECCO LE SCHEDE ALI SULLE MISURE ADOTTATE
Pubblichiamo il link alle schede di ALI sulle misure adottate dal Governo
DL RILANCIO APPROVATO: ECCO LE SCHEDE ALI SULLE MISURE ADOTTATE
Pubblichiamo l'audio del videoseminario del 14 maggio 2020 sul falso in edilizia e urbanistica col prof. Alessandro Calegari e l'avv. Stefano Bigolaro
https://www.dropbox.com/s/95mojfpmxc3yx7e/seminario%20%20falso%20in%20edilizia%20parte%20I.m4a?dl=0
Pubblichiamo i dati per partecipare allo ZOOM IT dell'Ordine degli Avvocati di Vicenza e di Italiaius sul falso in edilizia e urbanistica con relatori l'avv. Stefano Bigolaro e il prof. avv. Alessandro Calegari.
Il collegamento sarĂ attivato alle ore 8.55.
Il videoseminario breve durerĂ dalle ore 9 alle ore 10 circa.
Si dovrebbe poter accedere con la modalitĂ semplificata, solamente cliccando sul seguente link:
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Meeting ID: 845 9648 8248
La Corte Costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Puglia 17 dicembre 2018, n. 59, recante «Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale», e dell’art. 7 della legge della Regione Puglia 28 marzo 2019, n. 5, contenente «Modifiche alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale) e istituzione del Sistema informativo dell’edilizia sismica della Puglia, nonché modifiche alle leggi regionali 30 luglio 2009, n. 14 (Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del patrimonio edilizio residenziale) e 17 dicembre 2018, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 luglio 2009, n. 14)», si sofferma sul concetto della cd. ristrutturazione ricostruttiva, ricostruendo l’evoluzione di questo istituto giuridico e le modifiche susseguitesi al T.U. edilizia, sino all’attuale formulazione dell’art. 2 bis c. 1 ter dl d.P.R. n. 380/2001 che, come noto, ammette gli interventi di demolizione e ricostruzione (cd. ristrutturazione ricostruttiva) tramite SCIA, purché vi sia il rispetto dei limiti volumetrici e di sedime pre-esistenti.
La sentenza si dimostra altresì interessante laddove chiarisce il concetto di interpretazione autentica della legge, fissando poi i limiti del legislatore statale e/o regionale.
Infine, la pronuncia si sofferma sulla necessità di rispettare le distanze previste dal d.m. 1444/1968 anche nel caso di cd. ristrutturazione ricostruttiva, rimarcando che le Regioni non possono introdurre bonus volumetrici, pena la violazione dell’art. 2 bis c. 1 ter dl d.P.R. n. 380/2001 secondo cui: “In ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.
Si ringrazia l’avv. Raffaela Rampazzo per la segnalazione.
Di recente, in materia di ordinanze di demolizione, il TAR Veneto ha ribadito che:
- l’illecito determinato da abuso edilizio ha carattere permanente, e dunque non è soggetto a decadenze o prescrizioni;
- la competenza a emanare l’ordinanza spetta al dirigente comunale e non al Sindaco, trattandosi di atto di gestione;
- è sufficiente, per motivare l’ordinanza, la constatazione dell’esistenza dell’abuso. Inoltre, l’eventuale passare del tempo dal momento della realizzazione è irrilevante, anche sul piano dell’affidamento;
- la natura civilisticamente pertinenziale del manufatto non esclude la possibilità di un ordine di demolizione nei confronti dello stesso, se lo stesso è oggettivamente idoneo ad utilizzazioni autonome ed ha un impatto volumetrico, che lo rende quindi rilevante a livello edilizio.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il TAR Veneto ha identificato le differenze tra restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, in particolare in relazione a un cambio d’uso in ZTO A: sulla base della disciplina del T.U. Edilizia, ha ribadito che deve essere ascritto nell’ambito della ristrutturazione edilizia il cambio di destinazione d’uso da chiesa (sconsacrata) a banca. Questo sia per il passaggio da una funzione cd. “pubblica” a una più strettamente privatistica dell’edificio, sia per il compimento all’interno dello stesso di opere anche rilevanti, quali la realizzazione di servizi igienici e di impianti termici ed elettrici funzionali al predetto cambio d’uso.
Post di Alessandra Piola – dottoressa in Giurisprudenza
Il T.A.R. ricorda l’ambito di giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
Nel caso di specie, il RUP escludeva due concorrenti dalla gara pubblica, ex art. 80, co. 5, lett. m d.lgs. 50/2016, poiché l’uno era socio di maggioranza dell’altro.
Il TAR Catania ha ritenuto legittima l’esclusione, precisando però che essa può essere disposta automaticamente in casi del genere, bensì se la situazione di controllo o la relazione tra i concorrenti comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
L’art. 184-ter Codice dell’ambiente disciplina la cd. end of waste, ovvero la cessazione della qualifica di rifiuto: la norma tuttavia prevede l’emanazione di decreti attuativi da parte del Ministero dell’Ambiente.
Nel caso di specie, il privato riceveva nuove prescrizioni da parte della Regione in sede di riesame dell’AIA e riteneva che, così facendo, la Regione stessa avesse violato la competenza del Ministero sopra ricordata.
Il TAR Veneto ha invece affermato che la Regione aveva correttamente sfruttato i poteri a lei conferiti dall’art. 29-sexies, co. 1 e 3-bis Codice dell’ambiente.
Post di Alberto Antico – dottore in giurisprudenza
Il Consiglio di Stato, confermando una sentenza del T.A.R. Veneto, ha statuito che l’istanza di sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 deve comprendere tutte le opere edilizie strettamente connesse le une con le altre. Pertanto, se il privato si limita a richiedere la sanatoria solo per alcune di esse, il Comune ha l’obbligo di giuridico di verificare - anche d’ufficio – la sussistenza delle altre opere edilizie parimenti esistenti e concatenate alle prime, pur se non ricomprese nell’istanza di sanatoria.
Post di Matteo Acquasaliente - avvocato
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